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DELL’UTENTE-CONSUMATORE ED INFORMAZIONI INGANNEVOLI 1 Il fenomeno delle OTA: nascita ed affermazione a discapito degli operatori fisici.

4. La qualificazione di Uber come servizio nel settore dei trasporti: Corte Giustizia Ue, causa C-434/15, sentenza 20 dicembre 2017.

In Italia, ma anche in altri Stati quali Francia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti sono sorte talune problematiche circa la qualificazione del servizio Uber332

In particolare, si è evidenziata la mancanza di un’adeguata tutela sia dei diritti dei lavoratori autisti, qualificabili necessariamente come autonomi, sia dei diritti degli utenti finali del servizio, circa le assicurazioni sulla responsabilità in caso di danni, nonché l’aspetto fiscale e tributario. Non è ben chiaro, poi, se sia Uber possa essere qualificata come impresa di trasporti (rectius: di taxi) oppure trattasi di una piattaforma elettronica che permette di trovare, prenotare e pagare un servizio di trasporto erogato da soggetti terzi.

In Italia alcune pronunce di Giudici di pace hanno riconosciuto a Uber la natura giuridica di noleggio con conducente (NCC)333 «posto che il trasporto su un’autovettura di un passeggero che abbia

a tal fine contattato la piattaforma Uber integra gli estremi del noleggio con conducente a tariffa pattuita, va accolta l’opposizione proposta dal guidatore di tale veicolo avverso il verbale con cui gli era stato contestato l’esercizio abusivo dell’attività di tassista»334

331 Cfr. MAESTRI A.- GAVATORTA F., Content evolution. La nuova era del marketing digitale, Milano, 2015,

p. 67.

332 Diversamente si noti che altre piattaforme del tutto identiche ad Uber quanto al servizio svolto non

hanno creato alcun problema: è il caso, ad esempio, di Lyft.

333 Sulla distinzione tra servizio di taxi e servizio di NCC v. RAMPAZZO N., Rifkin e Uber: dall’età

dell’accesso all’economia dell’eccesso, in Diritto dell’Informazione e dell’Informatica, II, fasc. 06, 2015, p.973 ss.

334 V., ex plurimis, Giudice di pace di Genova, sent. 16 febbraio 2015, n. 8135, in Foro it., 2015, I, p. 1845.

L’autista aveva proposto ricorso in opposizione contro il verbale della polizia municipale per esercizio abusivo dell’attività di tassista contestato ex art. 86 C.d.S., ma il Giudice ha statuito integrasse gli estremi del noleggio con conducente a tariffa pattuita descritto dagli art. 3 e 13 l. 21/92, e non quelli del servizio di taxi di cui alla stessa legge, conformemente alla distinzione confermata dalla Corte di giustizia europea con le sentenze C-454 e C-455/12, per cui sarebbe semmai dovuto essere contestato ai sensi dell’art. 85 C.d.S.. Per una pronuncia conforme v. Giudice di Pace Torino, sent. 17 aprile 2015, n. 1760.

109 Ciò posto, sussiste però una rilevante incertezza circa la qualificazione di UberPop: esso è un servizio lanciato sempre da Uber – somigliante ad uno spin-off - che pone in essere una attività in parte equiparabile a quella svolta dai titolari di licenza di esercizio per il servizio di radio taxi, svolgendo un’attività potenzialmente concorrenziale335.

In tale contesto, ed in particolare sulla presunta identità tra il servizio UberPop e quello Radiotaxi, con ricorso ex art. 700 c.p.c. del marzo 2015336 le società che gestiscono i servizi di

radio taxi in Milano, Torino e Genova337-città in cui era attivo UberPop - unitamente ad altri

operatori del servizio taxi delle medesime città e ad alcune organizzazioni sindacali e associazioni di categoria del settore taxi a livello locale338, hanno chiesto al Tribunale di Milano di inibire in

via cautelare a Uber l’utilizzo del servizio e dell’applicazione UberPop, con conseguente blocco e/o oscuramento del sito internet e dell’applicazione informatica339.

Ciò sul presupposto che Uber avrebbe creato ed organizzato un sistema, cioè UberPop, analogo al sistema di radio taxi avvalendosi, però, dell’applicazione informatica e degli smartphone attraverso cui i guidatori reclutati offrono un servizio di taxi in modalità abusiva, in violazione cioè della legge 15 gennaio 1992, n. 21 di settore340che individua sia i requisiti soggettivi che

devono possedere gli operatori di trasporto pubblico non di linea341 che le modalità di

335 Effettuando infatti un raffronto con la centrale del radio taxi si realizza, mediante l’app UberPop

comunque un contatto immediato tra l’autista Uber e l’utente trasportato, che mediante il geo- localizzatore può essere raggiunto in un determinato punto della città: di qui il nome di attività di ride-

hailing.

336 Sul punto v. SIMONINI G.F., SIMONINI E., È legittimo il servizio di trasporto Uber? in Riv. it. dir. turismo,

2015, fasc. 15, pp. 282 ss.

337 Nello specifico tali società erano: Taxiblu s.c., Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare soc. coop.,

Società cooperativa pronto taxi s.c. a r.l., Cooperativa radio Taxi Torino s.c., Cooperativa radiotaxi Genova s.c., Italtaxi service s.r.l.

338 Nello specifico tali associazioni erano: Associazione sindacale S.A.T.M./C.N.A., Sindacato Artigiano

Taxisti di Milano e provincia, Associazione Unica Milano e Lombardia, t.a.m. - Tassisti Artigiani Milanesi, Unione artigiani della provincia di Milano, Federazione Nazionale UGL TAXI, Associazione Tutela Legale Taxi.

339 Le ricorrenti sostenevano che Uber, attraverso l’app, ricoprisse un ruolo essenziale non solo nel gestire

la fase di messa in contatto degli utenti in cerca di un passaggio con i guidatori, ma nel funzionamento dello stesso sistema, reclutando gli autisti stessi cui affidare di volta in volta la fornitura del trasporto e ricevendo infine il pagamento della prestazione di trasporto resa, di cui solo una percentuale minima spettasse all’autista. La conclusione tratta dai ricorrenti era che i singoli guidatori accreditati, se non fosse esista l’app Uber Pop non avrebbero potuto svolgere alcun servizio di trasporto, in quanto privi di licenze, a differenza invece dei tassisti, per i quali il radio taxi costituisce solo una modalità di acquisizione del servizio.

340 Legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici

non di linea, pubblicata in G.U. 23 gennaio 1992, n. 18.

341 L’art. 6. della l. 21/1992, cit., rubricato “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi

110 svolgimento del servizio342. Palesando una violazione di norme di natura pubblicistica l’app

UberPop, le ricorrenti hanno evidenziato che l’attività posta in essere da Uber debba essere

qualificata sul piano giuridico quale condotta di concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3ovvero avvalendosi di mezzi non conformi alla correttezza professionale343.

Dal canto suo, Uber si è difesa contestando che il servizio Uber Pop possa considerarsi un servizio di trasporto con taxi, trattandosi invece di una app atta a favorire forme di trasporto condiviso344. La piattaforma tecnologica, per Uber, avrebbe la sola e mera finalità di rendere

maggiormente rapido ed efficiente tali forme di condivisione del trasporto privato; ciò sarebbe tale da escludere il carattere abusivo di tale forma di trasporto, differenziandosi gli autisti di Uber

Pop dai tassisti che offrono un servizio pubblico e che non possono rifiutare la prestazione. 345

istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, per l’iscrizione al quale sia requisito indispensabile il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dai commi ottano e nono dell’art. 80 del T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, cioè il D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e successive modifiche. L’iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all’esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica. L’iscrizione a tale ruolo integra requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo. Circa le modalità per il rilascio di licenze ed autorizzazioni, l’art. 8, l. 21/1992, cit., prevede che esse siano rilasciate attraverso un bando di pubblico concorso, dalle amministrazioni comunali ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo. Gli erogatori del servizio, inoltre possono avere natura giuridica di impresa artigiana (anche in consorzio) o di cooperativa, ma non di società di capitali.

342 L’art. 13, l. 21/1992, cit., sulle “Tariffe” prevede che il corrispettivo venga calcolato con tassametro

omologato sulla base di tariffe determinate dalle competenti autorità amministrative, pari a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra urbano. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l’utente ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria.

343 Ciò sul presupposto che Uber avrebbe usufruito di un vantaggio, cioè quello di offrire all’interno del

mercato dei taxi un servizio analogo a prezzi, però, notevolmente inferiori rispetto alle tariffe praticate dagli esercenti del pubblico servizio. L’applicazione Uber Pop avrebbe quindi sviato, in modo indebito e mediante l’applicazione di prezzi più bassi, la clientela, indotta a privilegiare il servizio dalla stessa offerto a causa della sua indubbia maggiore convenienza economica, sia rispetto ad Uber che rispetto ai tradizionali taxi.

344 Il fatto che alla community creata tramite il sistema possano partecipare solo coloro che installano sullo

smarthphone l’app Uber Pop evidenzierebbe il carattere privatistico del trasporto, in quanto per usufruire del

servizio sia come guidatore che come passeggero è indispensabile aver aderito al gruppo Uber, che è quindi composto da un numero ristretto di utenti, tale da non integrare alcun sviamento di clientela.

345 Secondo la difesa di Uber, gli autisti UberPop e le persone che usano tale servizio formerebbero un

gruppo chiuso, che interagisce esclusivamente attraverso la app, mentre i tassisti svolgerebbero un servizio “di piazza”, che prevede lo stazionamento sul luogo pubblico ed implica la destinazione dell’auto all’uso pubblico, in quanto offerta alla collettività senza necessità di pattuizioni. Infine, i guidatori UberPop otterrebbero un mero rimborso delle spese di viaggio e dei costi relativi al veicolo, definito sempre

111 Secondo la società resistente Uber, quindi, sul piano giuridico il rapporto che si instaura fra passeggeri e autisti attraverso UberPop può essere semmai qualificato come un contratto atipico, espressione del principio di autonomia negoziale di cui all’art. 1322 c.c., non configurandosi quindi alcuna violazione delle norme pubblicistiche.

Con ordinanza del 25 maggio 2015 resa dalla Sezione specializzata in materia d’impresa346,

il Tribunale di Milano si è espresso sulla materia de qua. L’ordinanza inizia con l’esporre il contenuto della disciplina di cui alla l. 15 gennaio 1992 n. 21 e quello dell’art. 82 del C.d.S.347 sulla

destinazione ed uso dei veicoli348 rammentando la sussistenza di una specifica sanzione

amministrativa nel caso in cui taluno senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi349

Sulla base di queste norme, unitamente ai singoli regolamenti comunali che stabiliscono i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze, il Tribunale afferma in Italia «la sostanziale

impossibilità che un servizio analogo a quello svolto dai taxi possa essere svolto da un soggetto privo di licenza»350

attraverso la piattaforma, mentre i tassisti verrebbero remunerati a titolo di corrispettivo mediante tariffe amministrate.

346 Trib. Milano, Sezione specializzata in materia d’impresa (SSI), Sez. A, ordinanza 25 maggio 2015,

depositata in data 26 maggio 2015

347 Il Codice della Strada si basa sul D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, pubblicato in G.U. il 18 maggio 1992, n.

114. Tra gli usi in favore di terzi l’art. 82, comma 5, del C.d.S. ricomprende espressamente il servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone. Al comma 8, invece, si prevede in via generale che chiunque utilizzi un veicolo per una destinazione o per un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338.

348 Tale articolo, nel distinguere i veicoli in base alla loro utilizzazione economica, come ad uso proprio

ovvero ad uso in favore di terzi, intende con questa seconda categoria, «quando un veicolo viene utilizzato,

dietro corrispettivo, nell’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende adibito a uso proprio».

349 Per l’art. 86 del C.d.S. «1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche

che regolano il settore. 2. Chiunque, senza avere ottenuto la licenza prevista dall’articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.777 a euro 7.108. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI».

350 A livello europeo, invece, in forza dell’art. 58 TFUE, la libera circolazione dei servizi, in materia di

trasporti, è regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti ovvero dal titolo VI della terza parte del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (FUE), che concerne la politica comune dei trasporti. V. sul punto Corte Giustizia UE, sentenza 22 dicembre 2010 Yellow Cab Verkehrsbetrieb, causa C-338/09 ma, soprattutto, Corte Giustizia UE, Sez. 3, sentenza 13 febbraio 2014, nelle cause riunite Crono Service scarl e altri-C-419/12- Associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori (C-420/12) contro Roma capitale, Regione Lazio (C-420/12), con l’intervento di UGL Taxi - Unione generale del lavoro Taxi e altri, CODACONS - Coordinamento delle associazioni per la tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori (C-420/12), la quale conferma come le attività di noleggio con conducente in sostanza non rientrino nell’ambito di applicazione delle disposizioni adottate, sul fondamento dell’articolo 91, paragrafo 1, TFUE, ai fini della liberalizzazione dei servizi di trasporto.

112 Per il Tribunale Uber Pop offre essenzialmente un’alternativa al servizio taxi, applicando tariffe sensibilmente minori, con ciò attraendo soggetti interessati, che dunque «possono essere sviati

dall’utilizzazione del servizio pubblico consentendo anche in via potenziale di ritenere integrato il presupposto proprio dell’illecito concorrenziale relativo alla sostanziale comunanza tra le parti della platea dei consumatori, comunque rilevante anche se parziale».

Il servizio offerto da UberPop, sempre per i giudici milanesi, rientra tra i casi dell’art. 82 C.d.S di uso di terzi del veicolo che richiede necessariamente un titolo autorizzativo in capo al soggetto che lo esercita, sia per taxi che per noleggio con conducente, per cui l’esistenza di una

community alla quale partecipa soltanto chi installa sullo smarthphone l’app UberPop non è un indice

che consenta di considerarla una attività di trasporto di tipo privato, sia perché comunque rivolto ad un numero indifferenziato di utenti, sia in quanto in alcuni casi anche il servizio svolto da titolari di licenze taxi è organizzato tramite app. Inoltre, UberPop non può essere considerata un’app che serve a favorire forme di trasporto condiviso, realizzate direttamente dagli utenti351, né un

servizio di mera intermediazione352

Per le motivazioni finora esposte, il Tribunale di Milano ha stabilito che UberPop integra la fattispecie di illecito concorrenziale di cui all’art. 2598 n. 3 c.c. consistendo in un’attività caratterizzata da comportamento non conforme ai principi della correttezza professionale353 ed

351 Ciò in quanto le forme di car sharing e di ride-sharing sono fondate sul fatto che l’autista abbia un suo

percorso personale da svolgere per un proprio interesse, chiedendo a terzi di condividerlo al fine di dividere le spese (prezzo della benzina e dei pedaggi autostradali): sono fattispecie, queste, cui non si applicano le sanzioni previste dall’art. 82 C.d.S., non trattandosi di uso del veicolo nell’interesse di terzi. Diversamente, l’autista di UberPop non ha alcun interesse personale nel raggiungere la destinazione indicata dall’utente.

352 L’attività di trasporto urbano non di linea a richiesta di un utente può essere svolta. Infatti, solo da

soggetti titolari di licenza taxi (o di licenza di noleggio con conducente), per cui la consapevolezza da parte della società Uber che gli autisti da essa accreditati fossero privi di titoli autorizzativi, chiarisce il ruolo essenziale di tipo propulsivo nel favorire lo sviluppo di condotte illecite ricoperto dalla stessa nell’organizzazione del servizio, in modo tale da escludere si tratti di una mera intermediaria.

353 Circa i profili di scorrettezza professionale, gli autisti Uber non sostengono infatti i costi collegati

all’acquisto di un veicolo che, ai sensi dell’ art. 82 C.d.S., deve essere univocamente dedicato all’uso terzi, costituendo bene strumentale all’esercizio dell’azienda, quelli correlati all’installazione di tassametri, imposti dalla normativa, alla stipulazione di assicurazioni professionali di importi più onerosi di quelli per veicolo destinato ad uso proprioe all’installazione degli apparati atti a rendere possibile il contatto con la clientela, per lo meno analoghi a quelle dell’app Uber Pop (centrale radiotaxi; applicazioni informatiche gestite da cooperative di taxi; impianti radiotrasmittenti e di localizzazione GPS ecc.). Ulteriori profili di scorrettezza concorrenziale, viene realizzata anche mediante la circostanza che gli autisti dell’app UberPop risultino sgravati anche dagli altri oneri e limiti cui i tassisti sono invece vincolati (il rispetto di turni prestabiliti che ricoprono anche orari in cui la domanda è minore), e incidenti anch’essi sulla loro redditività dell’attività economica.

113 idoneo a determinare uno sviamento di clientela indebito354. Il Tribunale ha quindi emesso un

provvedimento di inibitoria cautelare ed urgente che investe sia l’utilizzazione sul territorio nazionale di UberPop sia qualsiasi servizio - comunque denominato e con qualsiasi mezzo promosso e diffuso - che organizzi, diffonda e promuova un servizio di trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta355

Nel 2016 Uber è di nuovo sotto la lente di ingrandimento dei giudici. Stavolta è una pronuncia della Corte Costituzionale356 a riconoscere la disciplina del servizio di trasporto non di

linea, di cui alla legge n. 21/1992, ormai inadeguata alla diffusione di forme di mobilità alternative rispetto al tradizionale servizio di taxi e di noleggio con conducente, quali appunto il car sharing e

Uber, dichiarando l’illegittimità costituzionale della Legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015,

n. 14, recante “Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)” per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto invasiva della tutela della concorrenza, costituente materia di competenza esclusiva dello Stato357

354 L’attività di Uber, nell’agevolare la presenza di tassisti abusivi incrementando e sviluppando il fenomeno

dell’abusivismo, traendone altresì i relativi proventi, risulta legata in modo indissolubile a quella dei singoli autisti che violano la normativa di legge che regola il servizio di taxi e non sostengono i relativi costi, alterando il mercato soggetto a regolamentazione amministrativa anche a livello tariffario, potendo applicare tariffe sensibilmente inferiori, con l’effetto di porre in essere una condotta idonea a provocare uno sviamento della clientela.

355 Per un commento critico alla sentenza si segnala RAMPAZZO N., op.cit., p. 960 il quale ritiene che gli

utenti facciano parte di una cerchia limitata di persone costituenti una comunità identificata e non un pubblico indifferenziato, e che gli autisti UberPop restino soggetti privati, i quali non devono (e non possono) stazionare in luogo pubblico (erogherebbero altrimenti un “Servizio di piazza” ai sensi della legge n. 21/1992) e che percepiscano un importo parametrato all’utilità  resa al richiedente, sostanzialmente coincidente con una quota di rimborso delle spese occorse e ritenute evidentemente congrue dall’utente (e non un corrispettivo definito dall’applicazione di tariffe).

356 Corte Cost., sentenza, 15 dicembre 2016, n. 265. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato

e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato aveva impugnato l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 luglio 2015, n. 14, recante “Misure urgenti per il contrasto dell’abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada)” che aveva inserito un nuovo art. 1-bis nella citata l.r. Piemonte n. 24/1995 il quale prevedeva che il servizio di trasporto di persone con la chiamata, con qualunque modalità effettuata, di un autoveicolo con l’attribuzione di corresponsione economica, potesse essere esercitato esclusivamente dai soggetti che svolgessero il servizio di taxi con autovettura e il servizio di noleggio con conducente, mentre, prima della modifica, l’elencazione di cui all’art. 1 della legge regionale n. 24/1995 poteva essere interpretata come non tassativa.

357 Per la Corte Costituzionale, la modifica posta in essere dalla Regione Piemonte aveva l’obiettivo di

ostacolare le forme di trasporto di persone a chiamata, mediante applicazioni informatiche e dei problemi di compatibilità con la vigente legislazione statale in tema di autoservizi pubblici non di linea, avendo anche la stessa difesa fatto specifico riferimento all’ordinanza 2 luglio 2015 del Tribunale di Milano, che,

114 Per la Corte predefinire quali soggetti siano abilitati a offrire talune tipologie di servizi

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