• Non ci sono risultati.

POINT AND CLICK E IUS POENITEND

3. Il contratto telematico ed il nuovo diritto al “supporto durevole” ex art 36 Codice del turismo.

Un problema che frequentemente si poneva in caso di contratto telematico era quello della compatibilità della modalità telematica di conclusione dello stesso con il dovere di redazione del contratto in forma scritta accompagnato dal rilascio al turista di copia dello stesso sottoscritto dall’organizzatore o venditore, previsto dal previgente art. 35 del Codice del turismo604.Non si

poteva, infatti, attribuire valore legale di forma scritta al documento elettronico che non adottasse le firme alle quali il “Codice dell’amministrazione digitale” (c.d. CAD) attribuiva tale efficacia605

604 L’art. 35 del D.lg. 79/2011 è stato abrogato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 rubricato “Attuazione

della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio”, pubblicato in GU n. 129 del 6 giugno 2018 ed in vigore il 1 luglio 2018.

605 Legge, 17 dicembre 2012, n. 221, che ha riscritto parzialmente l’art. 21, concernete il valore probatorio

e di scrittura privata dei documenti informatici: sull’argomento, v. BUONOMO G.- MERONE G., La

scrittura privata informatica: firme elettroniche, valore probatorio e disconoscimento in giudizio, (alla luce delle modifiche introdotte dalla L. 221/2012), in Dir. informatica, 2013, 2, p. 255. Sulla problematica relativa alla firma digitale,

187 Modificato da ultimo per effetto del D.lgs. 26 agosto 2016 n. 179606 l’art. 21 del CAD

afferma come soltanto il documento informatico sul quale è apposta una firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta ed è liberamente valutabile in giudizio sul piano probatorio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità607

Ciò nonostante, la conclusione di contratti per via telematica si riteneva comunque compatibile con quanto previsto dal previgente art. 35 del Codice del turismo accogliendo l’interpretazione che ravvisava nella previsione della forma scritta non un elemento essenziale del contratto bensì un carattere “informativo”608

Partendo quindi dall’idea che l’obbligo di redazione per iscritto avesse solo la finalità di informare il turista degli obblighi e dei diritti derivanti dalla stipula del contratto di viaggio, per rendere tale prescrizione compatibile con la modalità telematica, in conformità alla Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002 concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari,609 occorreva utilizzare un “supporto

durevole”, definito come «qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a

lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate»610

Nella sostanza era da considerarsi supporto informatico ogni strumento che consentisse la memorizzazione, il recupero e la riproduzione immutata delle informazioni dirette al

cfr. ORLANDI M. E ANDREOTTI G., Firma digitale e firme elettroniche nei contratti con i consumatori, in La

tutela dei consumatori in internet e nel commercio elettronico, cit., pp. 279 ss.

606 Decreto legislativo, 26 agosto 2016 n. 179, in G.U. 13 settembre 2016, n. 214.

607 Ai sensi dell’art. 21, comma 2, CAD, soltanto il documento informatico sottoscritto con firma

elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 20, comma 3, ha l’efficacia di cui all’art. 2702 c.c., ossia di fare piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta.

608 La finalità della forma c.d. informativa è quella di informare il turista dei diritti ed obblighi che assume

con il contratto; l’inosservanza della forma prescritta, non viene sanzionata con la nullità, ma con il risarcimento del danno cagionato al consumatore dalla mancata informazione sulla conclusione del contratto: v. DONA M.- ROSSI CARLEO L., Il contratto di viaggio turistico, in Trattato di Diritto Civile del

Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, pp. 65 ss. Sulla forma informativa, v. ANDRIANI M.C., Forma contrattuale, formalismo negoziale e documentazione informatica, Contr. e impr, 2001, p. 156; PAGLIANTINI S., La forma informativa degli scambi senza accordo: l’indennità d’uso del bene tra recesso ed abuso del consumatore (a proposito di C. giust. CE, 3 settembre 2009, C-489/07), in Riv. dir. civ., 2010, II, pp. 281 ss.; PASA B., La forma informativa nel diritto contrattuale europeo. Verso una nozione procedurale di contratto, Napoli, 2008, pp. 205 ss.

609 In GUCE del 09 ottobre 2002, L 271. 610 Direttiva 2002/65/CE, art. 2, lett. f.

188 consumatore, nella cui categoria si ricomprendono le chiavi Usb, i cd-rom, i dvd, le schede di memoria o dischi rigidi del computer nonché i messaggi di posta elettronica.

La definizione esposta di supporto durevole è stata riprodotta, nella sostanza, oltre che nella Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori recante modifica delle Direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le Direttive 85/577/CEE e 97/7/CE,611 anche dalla

Direttiva (UE) 2015/2302612 che all’art. 7 ne valorizza il ruolo613. Il D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62

attuativo della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati,614 ha pienamente

recepito il contenuto di cui all’art. 7 citato.

Il nuovo art. 36 del Codice del turismo rubricato “Contenuto del contratto di pacchetto turistico e documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto”, dopo aver chiarito al comma 1 la necessità che i contratti di pacchetto turistico debbono essere formulati in un linguaggio semplice e chiaro e, ove in forma scritta, leggibile specifica al comma 2 che «al momento della

conclusione del contratto di pacchetto turistico o, comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, debba fornire al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole» mentre al comma 3

asserisce che «il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato

stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti».

Invece, per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, così come definiti all’art. 5, comma 1, lettera h), del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’art. 36 comma 4 del Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62 osserva che una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico deve essere fornita al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

611 Attuata con D.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, in G.U. 11 marzo 2014 n. 58.

612 L’art. 3 par. 11 della Direttiva (UE) 2015/2302 definisce ancora supporto durevole «ogni strumento che

permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate».

613 Direttiva (UE) 2015/2302, art. 7 commi 1 e 2, “Contenuto del contratto di pacchetto turistico e

documenti da fornire prima dell’inizio del pacchetto”: «1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di

pacchetto turistico siano formulati in un linguaggio semplice e comprensibile e, ove abbiano forma scritta, leggibile. Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico o successivamente a essa senza indebito ritardo, l’organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole. Il viaggiatore ha diritto di chiedere una copia cartacea qualora il contratto di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 2, punto 8, della d Direttiva 2011/83/UE una copia o la conferma del contratto di pacchetto turistico è fornito al viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole».

189 Il contratto di pacchetto turistico o la sua conferma con copia fornita al viaggiatore in modo cartaceo ovvero su supporto durevole deve poi riportare, ex art. 36 comma 5 del Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, l’intero contenuto dell’accordo che contiene tutte le indicazioni precontrattuali di cui all’art. 34, comma 1, nonché altre numerose e dettagliate informazioni615 che debbono essere presentate in modo chiaro e preciso.

Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’art. 33, comma 1, lettera b), numero 2.4)616 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal D.lgs.

21 maggio 2018, n. 62, il professionista a cui i dati sono trasmessi deve informare l’organizzatore della conclusione del contratto che porterà alla creazione di un pacchetto e fornisce all’organizzatore le informazioni necessarie ad adempiere ai suoi obblighi.

Infine, si rammenta che in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore deve fornire al viaggiatore ex art. 36 comma 8 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario della partenza previsto e il termine ultimo per l’accettazione, nonché’ gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo.

615 In particolare, l’art. 36 comma 5 del nuovo Codice del turismo così come modificato dal D.lgs. 21

maggio 2018, n. 62 prevede che al viaggiatore siano consegnate le seguenti informazioni: a) le richieste specifiche del viaggiatore accettate dall’organizzatore; b) una dichiarazione attestante che l’organizzatore è responsabile dell’esatta esecuzione di tutti i servizi turistici inclusi nel contratto ai sensi dell’art. 42 ed è tenuto a prestare assistenza qualora il viaggiatore si trovi in difficoltà; c) il nome e i recapiti, compreso l’indirizzo geografico, del soggetto incaricato della protezione in caso d’insolvenza; d) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo di posta elettronica e, se presente, il numero di fax del rappresentante locale dell’organizzatore, di un punto di contatto o di un altro servizio che consenta al viaggiatore di comunicare rapidamente ed efficacemente con l’organizzatore per chiedere assistenza o per rivolgere eventuali reclami relativi a difetti di conformità riscontrati durante l’esecuzione del pacchetto; e) il fatto che il viaggiatore sia tenuto a comunicare, senza ritardo, eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione del pacchetto; f) nel caso di minori, non accompagnati da un genitore o altra persona autorizzata, che viaggiano in base a un contratto di pacchetto turistico che include l’alloggio, le informazioni che consentono di stabilire un contatto diretto con il minore o il responsabile del minore nel suo luogo di soggiorno; g) informazioni riguardo alle esistenti procedure di trattamento dei reclami e ai meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e, se presente, all’organismo ADR da cui il professionista è disciplinato e alla piattaforma di risoluzione delle controversie online ai sensi del regolamento (UE) n. 524/2013; h) informazioni sul diritto del viaggiatore di cedere il contratto a un altro viaggiatore ai sensi dell’art. 38.

616 Si tratta di quei pacchetti combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista

consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

190 In conclusione, l’art. 36 crea un vero e proprio diritto al supporto durevole, spettante al viaggiatore che acquista un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato e che deve ricevere copia del contratto (in forma cartacea o proprio mediante supporto) sì da visionarlo ovvero gestirlo prima, nel corso o dopo la fine di un viaggio.

4. Ius poenitendi: da 14 a 5 giorni se il contratto è stipulato on-lineex art. 41 del

Outline

Documenti correlati