La Direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati ha previsto espressamente l’introduzione di una nuova figura professionale che si aggiunge al tradizionale binomio giuridico fra organizzatore-venditore e consumatore.
Dall’art. 3, par. 7 della Direttiva si ricava, infatti, una nozione ampia di professionista (trader nel testo inglese) definito come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si
tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente Direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici».
Si può affermare che la Direttiva abbia preso atto dell’odierna realtà digitale caratterizzata dalla presenza di soggetti che interagiscono tra loro, quali compagnie aeree, attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, rent a car, ed in generale tutti i soggetti rientranti nella categoria di intermediatori per la compravendita di un bene o un servizio (cd. marketplace) che agiscono in relazione ai contratti di viaggio proposti in via dinamica attraverso processi collegati di prenotazione online in concorrenza con le agenzie di viaggio164.
E, del resto, al Considerando n. 22, la stessa Direttiva esprime come la caratteristica principale di un pacchetto è che vi sia un professionista responsabile, in quanto organizzatore, della corretta esecuzione dell’intero pacchetto; il professionista, tipicamente un’agenzia di viaggio tradizionale o un operatore on-line, dovrebbe poter agire in qualità di mero venditore o
164 ROSSONI G., La nuova direttiva sui viaggi a pacchetto apre definitivamente al trader in concorrenza con le agenzie,
56 intermediario, liberandosi quindi della responsabilità di organizzatore, solo nei casi in cui un altro professionista agisca in quanto organizzatore del pacchetto165
In questo modo, la Direttiva disciplina e regolamenta l’attività dei professionisti/organizzatori così che non possano più dichiararsi esenti da responsabilità nei confronti del viaggiatore, visto che sussisterà un obbligo di protezione consistente nel fornire prove sufficienti circa la sussistenza di garanzie per poter ottemperare al rimborso delle somme versate dal viaggiatore ed al rimpatrio dello stesso in caso di insolvenza.
La previsione di responsabilità ora è chiara: l’organizzatore è responsabile della corretta esecuzione di tutti i servizi del pacchetto, salva la possibilità per il diritto nazionale di riconoscere la responsabilità di entrambi i professionisti, organizzatore e venditore166.
La precedente Direttiva 90/314/CEE aveva attribuito agli Stati membri discrezionalità nel decidere se i venditori, gli organizzatori, o entrambi, fossero responsabili della corretta esecuzione di un pacchetto167: tale flessibilità aveva ingenerato ambiguità in alcuni Stati circa il
fatto se il professionista fosse o meno responsabile dell’esecuzione dei pertinenti servizi turistici168.
165 Il fatto che un professionista agisca da organizzatore di un dato pacchetto dovrebbe dipendere dal
coinvolgimento del professionista nella creazione del pacchetto e non tanto da come il professionista descrive la sua attività commerciale. Nel valutare se un professionista sia un organizzatore o un venditore, non dovrebbe fare differenza il fatto che tale operatore agisca sul lato dell’offerta o si presenti come un agente che opera per il viaggiatore.
166 V. art. 13, comma 1, della Direttiva (UE) 2015/2302.
167 La Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i
circuiti «tutto compreso» distingueva infatti all’art. 2 l’organizzatore cioè «la persona che organizza in modo
non occasionale servizi tutto compreso e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite un venditore» dal venditore
cioè «la persona che vende o offre in vendita servizi tutto compreso proposti dall’organizzatore». All’art. 5, poi, la stessa Direttiva 90/314/CEE prevedeva come gli Stati membri potessero prendere le misure necessarie per garantire che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto fossero responsabili nei confronti del consumatore della buona esecuzione degli obblighi risultanti dal contratto, sia che tali obblighi dovessero essere eseguiti da lui stesso sia che debbano essere eseguiti da altri prestatori di servizi, fatto salvo il diritto dell’organizzatore e/o del venditore di rivalersi presso questi altri prestatori di servizi. Anche riguardo ai danni arrecati al consumatore dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, era lasciato agli Stati membri prevedere le misure necessarie affinché l’organizzatore e/o il venditore fossero considerati responsabili, a meno che l’inadempimento o la cattiva esecuzione non fossero imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi, ma al consumatore stesso, al fatto di un terzo o forza maggiore.
168 L’art. 4 della Direttiva (UE) 2015/2302 circa l’armonizzazione asserisce che «salvo che la presente Direttiva
disponga altrimenti, gli Stati membri non mantengono o introducono nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al viaggiatore un livello di tutela diverso». Questa disposizione evidenzia la scelta elevato grado di armonizzazione, al fine non
consentire agli stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni divergenti dalla norma europea, lasciando poco spazio a norme interne tese a limitare l’attività del trader nei contratti relativi ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati rispetto ai tradizionali agenti di viaggio.
57 Perciò, è utile chiarire che nella Direttiva (UE) 2015/2302 gli organizzatori sono responsabili dell’esecuzione dei servizi turistici compresi nel contratto di pacchetto turistico, a meno che il diritto nazionale non preveda che siano responsabili sia l’organizzatore che il venditore. In particolare la responsabilità è resa particolarmente evidente quando intervengano nell’agevolare l’acquisto di un servizio turistico collegato, ossia quando si è in presenza di almeno due tipi differenti di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non fondino un pacchetto e che tuttavia implichino la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici.
In caso di servizi turistici collegati, infatti, si stabiliscono tipici obblighi di protezione del viaggiatore in caso d’insolvenza, dovendo fornire il professionista una garanzia per il rimborso di tutti i pagamenti ricevuti per un servizio compreso nell’ambito di un servizio turistico collegato che non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza dei professionisti169.
9. Tutela per il viaggiatore e problematiche connesse alle circostanze eccezionali