Le sanzioni amministrative non pecuniarie: forme di manifestazione del fenomeno.
3. Le figure di decadenza amministrativa e la configurabilità tra queste di ipotesi aventi natura sanzionatoria.
3.3. La decadenza per sopravvenuta carenza dei requisiti necessari all’instaurazione del rapporto giuridico.
La terza categoria di decadenza configurabile è, infine, quella conseguente al sopravvenuto difetto dei requisiti di idoneità occorrenti per la nascita o per il permanere del rapporto intercorrente con l’Amministrazione e può riferirsi, ad esempio, a rapporti concessori, nonché ad autorizzazioni e ad agevolazioni fiscali217.
L’estraneità di questa tipologie di decadenza dal fenomeno sanzionatorio è stata ritenuta desumibile, oltre che dalla circostanza che ne potrebbe costituire presupposto una situazione di fatto priva di carattere illecito – come avviene nel caso di decadenze correlate alla perdita di status, quali la cittadinanza – anche dall’analisi delle finalità tipiche che l’ordinamento persegue in queste ipotesi, ovvero che un certo rapporto si svolga in presenza di determinate condizioni, in cui rientra il possesso di determinati requisiti in capo al soggetto con cui il rapporto stesso si instaura218.
quanto una contravvenzione a limiti posti a tutela di interessi generali imposti a chi instaura questo tipo di rapporti. L’Autrice sottolinea in merito a tali limiti che «la distinzione è sottilissima: essi nascono in base al rapporto, ma non per la salvaguardia degli interessi strettamente inerenti al rapporto». La contiguità con il fenomeno sanzionatorio parrebbe essere, in questo caso, maggiormente evidente ed il profilo che viene, quindi, valorizzato in una ricostruzione che neghi la portata sanzionatoria della misura è la constatazione che il rapporto instaurato tra l’individuo e l’Amministrazione richieda una posizione di indipendenza dalle autorità straniere, la cui sopravvenuta mancanza – che sia o meno dovuta ad una condotta antigiuridica dell’interessato – incide sugli elementi cardine del rapporto. L’elemento discriminante consiste quindi nel fatto che «l’interesse primario che la norma mira a tutelare è non tanto quello, generale, a non lasciare che un illecito resti impunito sibbene, piuttosto, l’altro, specifico, alla garanzia di soddisfazione del predetto principio di esclusività delle prestazioni assunte al servizio della p.a.»: così M.A SANDULLI, Decadenza. II) Diritto amministrativo, cit., 6. Di diverso avviso è TAR Toscana, Sez. I, 3 luglio 2008, n. 1723, in Foro amm. – TAR, 2008, 7-8, 2012.
217 Specifica G. SANTANIELLO, op. cit., 802, che può trattarsi di requisiti soggettivi, se
attinenti alla persona del destinatario dell’atto di autorizzazione, di concessioni o di ammissione, o di presupposti oggettivi, se riferiti al bene costituente oggetto del rapporto.
218 Possono annoverarsi in questa terza categoria l’ipotesi prevista dall’art. 15, comma 1,
lett. a, della l. n. 613/1967, di decadenza del titolare del permesso di prospezione, in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le fattispecie di decadenza dall’assegnazione di
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Emblematico esempio riconducibile a questa categoria è stata considerata la fattispecie di decadenza dal rapporto di pubblico impiego per perdita della cittadinanza (art. 127, lett. a, del d.P.R. 3/1957). Nella fattispecie la negazione della natura sanzionatoria appare sostenibile, da un lato, poiché la sopravventa mancanza di questo requisito può derivare da circostanze del tutto lecite, in secondo luogo, perché la finalità della disposizione risiede, all’evidenza, nella necessità di garantire che il rapporto di pubblico impiego si svolga a tutela del superiore interesse della Nazione che l’individuo si ponga in posizione di indipendenza rispetto ad autorità straniere219.
Quest’ultima categoria di decadenza – sì come le riflessioni espresse dalla dottrina in proposito – merita, però, particolare attenzione in virtù di quanto si è affermato in precedenza in ordine alle ipotesi di decadenza dalle cariche elettive previste dal d.lgs. n. 235/2012; si è visto che la giurisprudenza ha generalmente ritenuto di dover escludere la natura sanzionatoria di queste misure, correlando gli effetti previsti dalla citata normativa alla perdita dei requisiti soggettivi (di dignità) necessari per lo svolgimento dell’incarico220.
In proposito si è avuta occasione di evidenziare le possibili criticità connotanti tale ricostruzione e le ragioni di una eventuale incompatibilità delle medesime con i canoni interpretativi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di sanzioni.
alloggi di edilizia popolare in caso di perdita dei requisiti, attualmente disciplinate dalla legislazione regionale.
219 La giurisprudenza ha riconosciuto, invece, natura sanzionatoria alla decadenza prevista
dall’art. 127 cit., sub lett. d («quando sia accertato che l’impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile»): in tal senso, Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3707, in Dir. e giust., 2013, 9 settembre; Id., Sez. IV, 20 gennaio 2006, n. 148, in Foro amm. – CdS, 2006, 1, 114; Id. Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5851, ivi, 2002, 2479. Giunge a conclusioni diverse, invece, M.A. SANDULLI, La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, cit., 87 ss..
220 Come anticipato, analoghe conclusioni sono sostenute da M.A. SANDULLI, op. ult. cit.,
89 s., in relazione alla decadenza dall’ufficio di amministratore di Comuni, Province e consorzi, prevista dall’art. 271 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 quale conseguenza ipso iure del giudicato penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per uno dei delitti di cui agli artt. 8 e 44 del medesimo testo unico; per l’Autrice «la cessazione dalla carica si pone infatti in questi casi come un evidente riflesso dell’indegnità che, se già esistente, preclude la stessa nomina, epperò, qualora sopravvenga, determina la decadenza. Piuttosto che ad uno spirito sanzionatorio, il fenomeno di cui trattasi risponde quindi all’esigenza […] di impedire la permanenza nell’ufficio di un soggetto il quale abbia perso i requisiti soggettivi». Di differente opinione è, invece, D. NOCILLA, op. cit., 4.
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Si ritiene, però, opportuno evidenziare che fenomeni di decadenza per la perdita di requisiti e presupposti necessari al permanere del rapporto potrebbero a loro volta essere suddivisi a seconda che il venir meno si verifichi come conseguenza di un evento lecito ovvero derivi da un comportamento illecito, sia che questo direttamente cagioni la perdita del requisito, sia che produca indirettamente tale effetto (come nel caso in cui la decadenza consegua ad una sentenza di condanna che accerti la commissione dell’illecito). Solo in questa seconda ipotesi, invero, può ravvedersi un giudizio di riprovazione espresso dall’ordinamento rispetto alla condotta e può, pertanto, sorgere l’interrogativo in ordine all’eventuale carattere afflittivo della misura.
Al contrario, nel caso in cui la decadenza consegua alla perdita di un requisito derivante a sua volta da un evento o da una condotta che l’ordinamento non qualifica in termini negativi o illeciti, non potrà che aderirsi alla ricostruzione che nega natura sanzionatoria alla misura.
4. La configurabilità in termini di sanzione dei provvedimenti di