Le sanzioni amministrative non pecuniarie: forme di manifestazione del fenomeno.
5. La riconducibilità di alcuni modelli di confisca amministrativa al fenomeno sanzionatorio.
5.1. La confisca nel diritto amministrativo: evoluzione del fenomeno.
Nell’ordinamento italiano questo istituto ha trovato una prima forma di manifestazione quale ipotesi di avocazione allo Stato dell’intero patrimonio del reo che poteva essere comminata quale pena accessoria per la perduellione e per altri gravi crimini pubblici226; se questa specifica forma generale di ablazione dei beni ha progressivamente trovato un’applicazione sempre più ridotta, in tempi più recenti il principale ambito in cui la confisca ha trovato espressione è stato il giudizio penale, sotto forma di istituto volto alla definitiva sottrazione di cose sotto diversi profili attinenti al reato227.
Se ipotesi di confisca sono state previste dal legislatore come esercizio del potere amministrativo, a volte questo si è comunque configurato come mera derivazione del modello giudiziario, come nell’ipotesi disciplinata dall’art. 334 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n 43; nei casi di estinzione per oblazione dei delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, infatti, la definizione in questi termini della questione non impedisce l’applicazione della confisca delle cose relative a tali delitti, disposta, però, con provvedimento dell’Amministrazione doganale e non più con provvedimento del giudice penale228.
figura di confisca, ma, in concreto, la confisca così come risulta da una determinata legge». Analoghe conclusioni si rinvengono in Corte cost. 4 giugno 1964, n. 46.
226 Lo ricorda M.A. SANDULLI, Confisca. I) Diritto amministrativo, in Enc. giur., vol.
VIII, Roma, 1988, 1, che ha evidenziato come questa forma di confisca, consistente nella privazione totale dei beni del trasgressore indipendentemente da una loro specifica connessione con l’illecito, ha trovato applicazione sempre più rara, fino a ridursi ad alcune fattispecie previste per la repressione del fascismo e del collaborazionismo, oltre che all’ipotesi di cui all’art. 3 della l. 25 gennaio 1982, n. 17, relativa ai beni delle associazioni segrete di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia decretato lo scioglimento.
227 Sul punto, M. TRAPANI, op. cit.. Ipotesi di confisca in materia penale sono previste, in
primo luogo, nell’art. 240 c.p., nel capo dedicato alle misure di sicurezza patrimoniali, che distingue ipotesi di confisca obbligatoria e facoltativa; particolari ipotesi di confisca sono previste in altre disposizioni del codice penale, nonché delle leggi speciali che intervengono in materia penale.
228 M.A. SANDULLI, La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, cit., 95, ha,
in proposito, osservato che si è in presenza, in queste ipotesi, di veri e propri provvedimenti amministrativi – anche se articolati con un procedimento di natura giurisdizionale – che vengono adottati al posto di un atto giurisdizionale; l’Autrice ha successivamente evidenziato (Confisca. I) Diritto amministrativo, cit., 1) che, in virtù dell’esplicito rinvio al provvedimento applicabile dal
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In altri casi, invece, la confisca è esplicazione diretta e pura di un potere amministrativo, che non surroga l’adozione di un provvedimento giurisdizionale del giudice penale, bensì è espressione autonoma dell’Amministrazione, interamente inscritto nell’ambito di un procedimento amministrativo. Il provvedimento ablatorio si pone, in questi casi, quale conseguenza della lesione che il bene ablato ha arrecato ad un interesse di ordine esclusivamente amministrativo229.
giudice nel caso in cui il procedimento non si concluda in sede extraprocessuale, l’Amministrazione è sempre tenuta ad ordinare la confisca di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto (art. 301 del d.P.R. n. 43/1973) e che si tratta di un fenomeno affatto atipico «essenzialmente ispirato dall’esigenza di far salve le conseguenze confiscatorie del delitto nonostante l’esperimento della speciale procedura estintiva di cui all’art. 334». In merito si veda anche P. GOTTI, op. cit., 359, che ravvede la fattispecie come una delle ipotesi in cui più diffusamente la confisca si manifestava sotto forma di provvedimento amministrativo, pur trattandosi di confisca penale.
229 A questa categoria sono state ascritte la devoluzione facoltativa all’erario delle cose
sequestrate che costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie, prevista dall’art. 5 del r.d. 5 dicembre 1938, n. 1928, e l’acquisizione gratuita al patrimonio indisponibile del Comune delle opere costruite in assenza o in totale difformità del permesso di costruire – unitamente all’area di sedime ed a quella necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche alla realizzazione di opere analoghe – attualmente disciplinata dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualora il responsabile dell’abuso non provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione. La dottrina si è interrogata in ordine alla qualificabilità come confisca di altre figure. Ciò è avvenuto, ad esempio, con riferimento all’ipotesi prevista dall’art. 26 della ormai abrogata legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, che prevede, come forma alternativa alla distruzione, la possibilità della cessione gratuita ad enti di beneficenza e di assistenza di merci di cui fosse dichiarato l’abbandono, nel caso in cui non fossero state raggiunte le condizioni prescritte per la vendita. In merito, M.A. SANDULLI ha ritenuto che si trattasse di una confisca in favore dello Stato (La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, cit., 97) ed ha successivamente evidenziato (Confisca. I) Diritto amministrativo, cit., 2) la natura sanzionatoria della misura, in quanto estranea a una funzione precipuamente satisfattiva dei diritti doganali, bensì diretta nei confronti del bene oggetto dell’illecito amministrativo, da sottrarsi al responsabile della lesione, e funzionalmente analoga, pertanto, alla distruzione del bene. La stessa Autrice ha esaminato la peculiare fattispecie prevista dall’abrogato art. 28 della l. 27 dicembre 1977, n. 968 che prevedeva il sequestro obbligatorio della selvaggina nel caso di contestazione delle violazioni amministrative previste dal successivo art. 31. Il terzo comma dell’art. 28 prevedeva che, se fra le cose sequestrate vi fosse selvaggina viva o morta, gli agenti l’avrebbero dovuta consegnare all’ente pubblico localmente preposto alla disciplina della caccia, che avrebbe provveduto a liberare in località adatta la selvaggina viva o a vendere la selvaggina morta. In quest’ultimo caso, il prezzo ricavato sarebbe stato messo a disposizione della persona alla quale fosse stata contestata l’infrazione ove si fosse poi accertato successivamente che l’illecito non sussisteva; nel caso in cui, invece, l’illecito fosse stato accertato, l’importo relativo avrebbe dovuto essere versato su un conto corrente intestato alla Regione e le somme in tal modo introitate sarebbero state impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento. Se ad una iniziale lettura (in La potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, cit., 98 ss.) era stata ammessa la configurabilità in termini di confisca di questa ultima ipotesi – mentre l’ipotesi della liberazione della selvaggina viva doveva ascriversi alla categoria delle misure volte ad una diretta reintegrazione dell’interesse leso a mezzo dell’annullamento degli effetti negativi dell’illecito – diverse conclusioni sono state poi tratte alla luce di una valutazione complessiva delle disposizioni della legge. E’ stato, infatti, osservato che, poiché alla luce dell’art. 1 della stessa legge la fauna selvatica italiana costituisce patrimonio
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5.2. Natura e funzione della confisca amministrativa nel regime