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FIAT INVESTMENTS N.V Bilancio di apertura al 1° aprile

5. FASE DELLE DELIBERE

5.5 Diritto di recesso

L’operazione straordinaria di fusione è stata intrapresa dagli amministratori di entrambe le società partecipanti. Quando la decisione in merito alla fusione passa in mano ai soci delle singole società, questi hanno la possibilità di decidere se aderire a tale progetto o se uscire dalla società. Questa facoltà gli è concessa dal diritto di recesso, cioè l’atto unilaterale con il quale una parte comunica all’altra la propria volontà di sciogliersi da un vincolo contrattuale.

Tale diritto è sancito dall’art. 1373 del Codice Civile: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di

recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.”

Quando il soggetto che esercita il diritto di recesso è un socio di una società, esiste una particolare disposizione che lo tutela nel momento in cui la società subisce dei cambiamenti rilevanti che influiscono sulla partecipazione del socio stesso.

Questo è quanto prevede l’art. 2437 del Codice Civile: “Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) la proroga del termine;

b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.” 153

Gli azionisti di Fiat che non avessero votato a favore del progetto comune di fusione sarebbero stati legittimati, quindi, ad esercitare il loro diritto di recesso ai sensi:

Ø dell’articolo 2437, comma 1, lettera (c) del Codice Civile, considerato che la sede legale di Fiat sarà trasferita fuori dall’Italia;

Ø dell’articolo 2437-quinquies del Codice Civile, considerato che le azioni di Fiat saranno escluse dalla quotazione;

Ø dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 108, considerato che FCA è soggetta al diritto di un paese diverso dall’Italia (Olanda).

Si deve tener presente che l’efficacia dell’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat è stata sospensivamente condizionata al fatto che l’operazione diventasse efficace.

Ai sensi dell’articolo 2437-bis del Codice Civile, gli azionisti legittimati poterono esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a parte o a tutta la partecipazione detenuta, inviando una

comunicazione a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale della società Fiat S.p.A non oltre 15 giorni successivi alla iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera adottata dall’assemblea straordinaria di Fiat. La notizia dell’avvenuta iscrizione fu pubblicata sul quotidiano La Stampa e sul sito internet di Fiat.

Gli azionisti che decisero di esercitare il diritto di recesso dovettero far pervenire la specifica comunicazione (effettuata da un intermediario autorizzato) confermando che le azioni oggetto di recesso sono state detenute dall’azionista da prima dell’assemblea straordinaria di Fiat e ininterrottamente fino alla data della comunicazione del recesso.

Per tutti i soci che avessero voluto esercitare il diritto di recesso fu stabilito il prezzo di liquidazione della loro quota in base a quanto stabilito dall’art. 2437 – ter del Codice Civile: “Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.” 154

Il prezzo di liquidazione da corrispondere agli azionisti fu stabilito pari a 7,727 € per azione, corrispondente alla media aritmetica del prezzo di chiusura delle azioni ordinarie di Fiat nei 6 mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea straordinaria di Fiat del progetto comune di fusione.

L’importo di 7,727 € è un valore che rappresenta il prezzo medio e che, quando fu proposto, fu superiore a quello di Borsa.

La liquidazione delle azioni per cui fu esercitato il diritto di recesso avvenne in accordo con la procedura di cui all’art. 2437 – quater del Codice Civile il quale stabilisce che: ”Gli amministratori

offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

154 Art. 2437– ter del Codice Civile.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi.

In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.

In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.” 155

Le azioni ordinarie di Fiat in relazione alle quali fu esercitato il diritto di recesso vennero offerte in opzione agli azionisti da parte della società prima che la fusione diventasse efficace, più precisamente nel periodo che va dal 5 Settembre al 6 Ottobre 2014 compresi.

Si riporta di seguito il testo del comunicato stampa pubblicato da Fiat in data 9 Ottobre 2014 in relazione all’esito dell’offerta agli azionisti di Fiat delle azioni oggetto di recesso:

“Fiat S.p.A. comunica i risultati dell’offerta in opzione e prelazione agli azionisti Fiat delle azioni

per le quali è stato esercitato il diritto di recesso in relazione alla prevista fusione di Fiat in Fiat Investments NV. (che assumerà la denominazione di Fiat Chrysler Automobiles N.V.) Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione conclusosi il 6 Ottobre 2014, risultano acquistate, sia per effetto dell’esercizio dei diritti di opzione sia per effetto dell’esercizio dei diritti di prelazione, ai sensi dell’art. 2437 – quater, comma terzo del Codice Civile, n. 6.085.630 azioni Fiat offerte e quindi tutte le azioni richieste in prelazione sono state assegnate agli azionisti che hanno esercitato il diritto di prelazione.

Il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e di prelazione sarà effettuato il 14 Ottobre 2014 tramite l’intermediario presso cui è stato presentato il modulo di adesione all’offerta in opzione, al quale sono già stati comunicati i risultati dell’assegnazione. Le azioni acquistate saranno accreditate il medesimo 14 Ottobre 2014 agli aventi diritto tramite la Monte Titoli e i rispettivi intermediari. In pari data sarà accreditato, tramite la Monte Titoli e gli intermediari depositari degli aventi diritto, il valore di liquidazione

155 Art. 2437– quater del Codice Civile.

spettante agli azionisti recedenti.” 156

Divenuta efficace la fusione, si procedette al regolamento delle 60.002.027 azioni Fiat per le quali fu esercitato il diritto di recesso, offerte in opzione e prelazione agli azionisti al prezzo unitario di 7,727 €. Al termine del periodo di offerta gli azionisti Fiat espressero la volontà di acquistare n. 6.085.630 azioni del totale di n. 60.002.027 azioni per le quali fu esercitato il diritto di recesso. Fiat decise di non avvalersi della facoltà di collocare in Borsa le restanti azioni per le quali fu esercitato il diritto di recesso. Pertanto, le azioni acquistate furono consegnate agli acquirenti, dietro pagamento del valore di liquidazione, alla data di regolamento, prevista per il 14 Ottobre 2014: sempre in questa data FCA pagò, inoltre, il valore di liquidazione di 7,727 € per ciascuna delle azioni residue e gli azionisti recedenti ricevettero il valore di liquidazione loro spettante.

Successivamente, le azioni invendute furono offerte sul mercato per non meno di un giorno di negoziazione ai sensi della normativa applicabile. 157

L’amministratore delegato Sergio Marchionne, che partecipò all’assemblea straordinaria, esortò gli azionisti a non esercitare il loro diritto di recesso poiché se questo fosse stato esercitato da tanti soci che avessero rappresentato un costo di 500 milioni di euro, la fusione non sarebbe stata attuata. Per poter determinare con certezza quanti azionisti esercitarono il diritto di recesso e quanti creditori fecero opposizione dovettero trascorrere almeno 60 giorni dopo l'iscrizione del verbale dell'assemblea. Al termine di questo periodo, chi aveva la facoltà di esercitare il diritto di recesso non avrebbe potuto più farlo.

Il periodo per l’esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Fiat terminò in data 20 Agosto 2014; abbiamo già evidenziato che durante tale periodo il diritto di recesso fu esercitato in relazione a n. 60.002.027 azioni ordinarie di Fiat per un controvalore complessivo pari a € 463.635.662,63.

Nonostante le raccomandazioni di Marchionne, gli azionisti che esercitarono il loro diritto di recesso furono molti: solo per una differenza di 36.364.337,37 milioni di euro l’operazione straordinaria ha potuto aver luogo.158

156 Dati raccolti dal sito ufficiale www.fcagroup.com

157 Dati raccolti dal progetto di fusione pubblicato sul sito della società www.fcagroup.com 158 Dati raccolti dal sito ufficiale www.fcagroup.com