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CAPITOLO 5: NASCITA DEL GRUPPO FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

3) Modalità di assegnazione

1.2.3 Trasferimento delle azion

Conformemente alla legge olandese e ai sensi dell’articolo 12 del nuovo Statuto di FCA, il trasferimento di azioni o la costituzione di un diritto reale sulle stesse richiede un atto di trasferimento sottoscritto davanti ad un notaio olandese, a meno che le azioni non siano state (o non stiano per essere) ammesse a quotazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione come previsto dall’articolo 1:1 del Financial Supervision Act olandese.

A seguito della fusione, furono previsti due diversi sistemi di negoziazione per le azioni: le azioni ordinarie, siano esse designate o legittimate, furono gestite tramite il “Sistema di Negoziazione

Ordinario”; mentre le azioni a voto speciale furono gestite al di fuori di tale Sistema.

Le azioni ordinarie di FCA furono quotate e negoziabili sia al New York Stock Exchange (NYSE), in dollari USA, sia al Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana, in euro. Le azioni negoziate al NYSE furono regolate negli Stati Uniti e immesse nel sistema di gestione organizzato da The Depository Trust Company (DTC) e furono iscritte nel libro soci in nome di Cede & Co., in qualità di incaricato di DTC. 206

Mentre le azioni negoziate al MTA furono regolate in Italia per il tramite di Monte Titoli S.p.A. (Monte Titoli), quale partecipante di DTC.

Il regolamento delle azioni negoziate al NYSE avviene il terzo giorno di borsa aperta dopo la negoziazione (T+3). Il regolamento delle azioni negoziate al MTA avviene il secondo giorno di borsa aperta dopo la negoziazione (T+2).

Le azioni ordinarie possono essere depositate presso broker, istituti bancari e intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata statunitense “DTC” o a quello italiano “MT”.

In alternativa, le azioni possono essere detenute al di fuori del sistema DTC, in forma nominativa, presso il registro gestito dal Transfer Agent statunitense, Computershare Trust Company, N.A. (dematerializzate e in Direct Registration System “DRS”).

Monte Titoli S.p.A. ha un rapporto diretto con The Depository Trust Company e le azioni negoziate al MTA saranno depositate presso il conto di MT nel sistema DTC, al fine di facilitare il trasferimento di azioni tra i due sistemi.

Il trasferimento delle azioni immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da DTC avvenne mediante registrazione elettronica ad opera dei partecipanti di DTC. L’articolo 12 del nuovo Statuto di FCA (relativo al trasferimento delle azioni) non trova applicazione rispetto alla negoziazione delle azioni ordinarie FCA in un mercato regolamentato o in un sistema equivalente.

Infatti l’articolo 12 del nuovo Statuto di FCA stabilisce che: “Il trasferimento di azioni ovvero di

diritti sulle stesse richiede l’utilizzo di mezzi idonei a tale scopo e, salvo il caso di partecipazione della Società all’atto di trasferimento, la presa d’atto scritta da parte della Società di tale trasferimento. La presa d’atto dovrà essere riportata sull’atto di trasferimento ovvero in una separata dichiarazione datata da allegare in copia o per estratto all’atto di trasferimento; tale presa d’atto sarà sottoscritta quale copia autentica dal notaio o dal cedente, ovvero secondo le modalità di cui all’Articolo 12.2. La consegna dell’atto di trasferimento, di una sua copia o di un suo estratto alla Società sarà considerata – sul piano degli effetti – quale presa d’atto da parte della Società.

Qualora un certificato azionario sia stato emesso in relazione ad un’azione, sarà necessaria la consegna del certificato alla Società ai fini del trasferimento.

La Società può prendere atto del trasferimento mediante annotazione sul certificato azionario per presa d’atto ovvero sostituzione del certificato azionario dell’acquirente con un nuovo certificato registrato a suo nome.” 207

Il trasferimento delle azioni detenute al di fuori del sistema di gestione accentrata di DTC (ivi incluso Monte Titoli, quale partecipante di DTC) ovvero di un altro sistema di registrazione diretta gestito da Computershare US (transfer agent di FCA a New York) e non rappresentate da certificati, avviene in conformità all’articolo 12 del nuovo Statuto di FCA. Tale trasferimento è effettuato mediante un atto di cessione e richiede una presa d’atto per iscritto da parte di FCA. Infine è perfezionato mediante presentazione e consegna del relativo certificato azionario al transfer agent della società a New York. Il trasferimento di certificati nominativi è, invece, effettuato mediante presentazione e consegna dei certificati al transfer agent di FCA a New York. Ai fini del valido trasferimento i certificati nominativi devono essere debitamente girati per il trasferimento, come previsto nei certificati stessi, accompagnati da idoneo titolo di trasferimento, nonché da imposta di bollo o provvista di pagamento ai fini di ogni applicabile tassa. 208

Per quanto riguarda il trasferimento delle azioni societarie, è opportuno, quindi, distinguere due diversi metodi: uno relativo alle azioni ordinarie, l’altro relativo alle azioni a voto speciale.

Le azioni ordinarie FCA sono liberamente trasferibili: in particolare, ogni volta che un titolare di tali azioni, siano esse azioni ordinarie designate o azioni ordinarie legittimate, vuole trasferire le proprie azioni, tale azionista deve preliminarmente richiedere la cancellazione delle proprie azioni ordinarie (designate o legittimate) dal Registro Speciale e, ove detenute al di fuori dei Sistema di Negoziazione Ordinario, il ritorno di tali azioni al Sistema di Negoziazione Ordinario.

Successivamente alla cancellazione dal Registro Speciale, le azioni ordinarie FCA non sono più

207 Articolo 12 del nuovo Statuto di Fiat Chrysler Automobiles N.V. 208 Dati raccolti dal sito ufficiale www.fcagroup.com

qualificabili come azioni ordinarie legittimate o azioni ordinarie designate e, di conseguenza, il titolare di tali azioni deve trasferire a FCA senza corrispettivo le azioni a voto speciale associate alle azioni ordinarie FCA oggetto di trasferimento. Ciascun azionista al quale sia richiesto il trasferimento delle proprie azioni a voto speciale, non avrà diritto ad alcun corrispettivo per il trasferimento di tali azioni e deve espressamente rinunciare ad ogni diritto a tal riguardo quale condizione per la propria partecipazione al Meccanismo di Voto Speciale.

Per quanto riguarda, invece, le azioni a voto speciale, queste non possono essere negoziate. Il consiglio di amministrazione della società Fiat Chrysler Automobiles N.V., tuttavia, ha la possibilità di autorizzare il trasferimento di tali azioni solo in un numero ristretto di casi:

o trasferimento a favore di un “avente causa”;

o trasferimento a favore di FCA senza alcun corrispettivo.

Un “avente causa”, così come definito all’articolo 1 dello Statuto di FCA, è: “Con riferimento ad

un azionista che non sia una persona fisica, ogni affiliata di tale azionista (ivi inclusa ogni persona che succeda a tale azionista) il cui capitale sia detenuto in maniera sostanzialmente analoga (anche in termini quantitativi percentuali) al capitale dell’azionista cedente ovvero della società beneficiaria in caso di scissione (splitsing) di tale azionista; con riferimento ad un azionista persona fisica, ogni cessionario delle azioni ordinarie a seguito di successione o divisione dei beni tra coniugi o successione ereditaria, donazione inter vivos o altro trasferimento al coniuge o a parenti entro il quarto grado.” 209

Per quanto riguarda il trasferimento delle azioni a voto speciale, invece, a favore della società, questo avviene a seguito di accordo col singolo azionista di FCA. La società può, quindi, acquistare azioni proprie senza corrispettivo (om niet) oppure, in conformità a quanto previsto da alcune disposizioni del diritto olandese e del nuovo Statuto di FCA, con corrispettivo qualora:

§ il patrimonio di FCA, dedotto l’importo necessario per procedere all’acquisto, non sia inferiore alla somma del capitale sottoscritto e versato comprese le riserve obbligatorie; § FCA e le sue controllate non detengano azioni FCA o non abbiano costituito un pegno sulle

azioni ordinarie FCA per un valore complessivo che ecceda il 50% del capitale sociale emesso di FCA;

§ il consiglio di amministrazione sia stato autorizzato a procedere in tal senso dall’assemblea degli azionisti.

Infatti, questo è quanto stabilito all’articolo 8 dello Statuto di FCA: “La società potrà acquistare in

qualsiasi momento azioni proprie interamente liberate, a condizione che l’acquisto sia effettuato

senza il pagamento di un corrispettivo (om niet).

La società avrà, inoltre, il diritto di acquistare azioni proprie interamente liberate o i relativi certificati di deposito con pagamento di un corrispettivo se:

§ l’assemblea generale degli azionisti abbia autorizzato il consiglio di amministrazione a

compiere tale acquisto – autorizzazione che potrà essere valida per non più di diciotto (18) mesi – ed abbia specificato il numero di azioni che possono essere acquistate, le modalità attraverso cui procedere all’acquisto e (i criteri per stabilire) i limiti di prezzo; e

§ il patrimonio della società, dedotto il prezzo di acquisto delle azioni, sia maggiore della

somma tra l’ammontare del capitale liberato e le riserve che devono essere istituite e mantenute ai sensi della Legge olandese e del presente Statuto; e

§ il valore nominale complessivo delle azioni da acquistare e delle azioni proprie già detenute

dalla società, ovvero detenute come creditore pignoratizio o da una società controllata, non sia superiore a metà del capitale sociale emesso.” 210

Si deve tener presente, inoltre, i diritti di voto relativi alle azioni proprie detenute da FCA o da sue controllate non possono essere esercitati in assemblea. Nessun diritto di voto può, allo stesso modo, essere esercitato in assemblea in relazione alle azioni di FCA con riferimento alle quali siano stati emessi certificati di proprietà di cui FCA sia titolare.

Fintanto che le azioni a voto speciale sono iscritte nel Registro Speciale, queste non possono essere vendute, essere oggetto di atti di disposizione o trasferite salvo che in un numero ristretto di circostanze (ossia a favore di società controllate, soggette a comune controllo o a congiunti in caso di successione, donazione o altri trasferimenti). Infatti questo è quanto stabilito all’articolo 8 dei Termini e Condizioni delle azioni a voto speciale: “In considerazione della finalità perseguita dalle

azioni a voto speciale (come specificato dall’articolo 2) e dell’obbligo dell’azionista di ritrasferire le proprie azioni a voto speciale alla società come stabilito dagli articoli 7.5, 7.8 e 9, nessun azionista potrà, direttamente o indirettamente:

• vendere, compiere atti di disposizione su o trasferire le azioni a voto speciale o attribuire

qualsivoglia diritto o interessenza sulle stesse; o

• creare o consentire l’esistenza di un pegno, privilegio o altri gravami o oneri sulle azioni a

voto speciale ovvero costituire le azioni a voto speciale a garanzia di obbligazioni.

Fermo restando quanto precede, a seguito di un trasferimento di azioni ordinarie legittimate ad un avente causa, in conformità con i termini qui previsti, le azioni a voto speciale associate dovranno

essere ugualmente trasferite al suddetto avente causa.” 211

Dato che le azioni a voto speciale sono assegnate solo a titolari di azioni ordinarie legittimate o azioni ordinarie designate, sono tali azionisti designati o legittimati che hanno facoltà di chiedere la cancellazione delle azioni a voto speciale dall’apposito Registro Speciale. A seguito della cancellazione da tale registro, le azioni cessano di essere qualificate come azioni ordinarie legittimate o azioni ordinarie designate, a seconda dei casi, e diventano liberamente negoziabili; i diritti di voto associati alle corrispondenti azioni a voto speciale sono sospesi con effetto immediato e tali azioni a voto speciale devono essere trasferite senza corrispettivo (om niet) a FCA.

La società può mantenere le azioni a voto speciale quali azioni proprie, ma non è legittimata ad esercitare il relativo diritto di voto. In alternativa, FCA può ritirare e annullare le azioni a voto speciale e per l’effetto il valore nominale di tali azioni sarà allocato alla riserva speciale di capitale di FCA. Pertanto, il voto speciale cessa di trovare applicazione con riferimento alle relative azioni ordinarie legittimate oggetto di cancellazione dal Registro Speciale.

Nessun azionista che è tenuto al trasferimento delle azioni a voto speciale ai sensi dei Termini e Condizioni delle azioni speciali ha diritto ad un corrispettivo per tali azioni e ciascun azionista deve espressamente rinunciare ad ogni diritto a tal riguardo quale condizione per la propria partecipazione al Meccanismo di Voto Speciale. 212

L’articolo 13 del nuovo Statuto di FCA, infatti, stabilisce che: “Le azioni ordinarie sono

liberamente trasferibili. Il trasferimento delle azioni a voto speciale nei casi diversi da quelli di cui all’Articolo 5.3 deve essere effettuato secondo quanto previsto dall’Articolo 5.1 e dall’Articolo 13. Qualunque azionista che intenda procedere al trasferimento di una o più azioni a voto speciale deve ottenere l’approvazione del consiglio di amministrazione.

In caso di approvazione da parte del consiglio di amministrazione ovvero qualora l’approvazione debba intendersi come concessa secondo quanto previsto dell’Articolo 13.4, il trasferimento deve essere perfezionato entro tre (3) mesi dalla data di approvazione o di presunta approvazione.” 213

211 Articolo 8 dei Termini e Condizioni delle azioni a voto speciale di Fiat Chrysler Automobiles N.V. 212 Dati raccolti dal sito ufficiale www.fcagroup.com