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FIAT INVESTMENTS N.V Bilancio di apertura al 1° aprile

6. FASE DELLE OPPOSIZION

Dopo che il progetto di fusione è stato approvato dagli amministratori e dai soci delle singole società partecipanti all’operazione, è necessario che ottenga anche il giudizio positivo dei creditori di ciascuna società.

Un’operazione di fusione può, infatti, arrecare potenziali pregiudizi alle ragioni dei creditori di una o più società partecipanti: è vero che con il perfezionamento dell’operazione si realizza una totale confusione dei patrimoni di riferimento, ma questo avviene sia per le poste attive, sia per le poste passive. I creditori di ogni società, post fusione, subiscono il concorso con i creditori di tutte le altre società partecipanti. Per questo motivo il legislatore si è preoccupato di tutelare anche le ragioni dei creditori stabilendo che la fusione può essere attuata solo dopo che sono trascorsi 60 giorni dall’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di fusione. Entro tale termine i creditori possono fare opposizione: in tal caso, l’opposizione sospende il decorso del termine oltre il quale la fusione può essere attuata. 159

6.1 Soggetti legittimati a presentare opposizione

Innanzitutto i soggetti che possono presentare opposizione all’operazione sono i creditori delle singole società partecipanti alla fusione. Tuttavia, quando si fa riferimento ai creditori, si deve tener presente che non tutti i creditori sono legittimati a opporsi: possono farlo solo i soggetti che vantano questa qualifica anteriormente alla data della delibera di fusione. I creditori che diventano tali solo dopo che l’assemblea ha deciso di procedere con la fusione societaria, sono già a conoscenza del fatto che la società con cui hanno intrapreso un rapporto d’affari sarà presto oggetto di un’operazione straordinaria; proprio per questo motivo a loro non spetta il diritto di opposizione. In egual misura, le stesse tutele sono poste a capo degli obbligazionisti anteriori rispetto al deposito della delibera di fusione. Tuttavia, anche in questo caso, il loro diritto di opposizione viene meno se l’operazione straordinaria è approvata anche dall’assemblea degli obbligazionisti.

Questo è, infatti, quanto stabilito dall’art. 2503 – bis del Codice Civile: “I possessori di

obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.”

159 Manuale di tecnica professionale – valutazioni d’azienda e operazioni straordinarie: Francesco Poddighe

6.2 I tempi dell’ opposizione

Tutti i soggetti legittimati possono presentare opposizione entro 60 giorni dall’iscrizione della delibera di fusione nel Registro delle Imprese. L’operazione straordinaria non può essere attuata fino a che non è trascorso tale termine senza che vi siano state opposizioni. Il legislatore, tuttavia, per non appesantire l’iter procedurale ha stabilito l’adozione del principio del silenzio-assenso: l’inerzia dei creditori, quindi, si trasforma in un vero e proprio accoglimento dell’operazione di fusione.

Per quanto riguarda la legislazione italiana, il progetto comune di fusione è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Torino; mentre, per quanto riguarda la normativa olandese, è stato depositato presso la Camera di Commercio di Amsterdam e comunicato al pubblico in Olanda attraverso un avviso pubblicato sul quotidiano Het Financieele Dagblad e nella Gazzetta di Stato olandese.

Di seguito è riportato quanto contenuto all’interno del progetto di fusione: “Il periodo di un mese

durante il quale i creditori potranno opporsi alla fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese decorrerà a partire dalla pubblicazione del progetto comune di fusione in Olanda; il periodo durante il quale i creditori di Fiat potranno opporsi alla fusione avrà una durata pari a 60 giorni a decorrere dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino della delibera dell’assemblea straordinaria di Fiat che ha approvato la Fusione.” 160

6.3 L’opposizione

Nel momento in cui, invece, entro i 60 giorni di tempo concessi uno o più creditori presentano opposizione, questa sospende il decorso del termine. In questo caso l’opposizione è presentata di fronte al tribunale, il quale ne valuta la fondatezza e decide nel merito. Si applica l’ultimo comma dell’art. 2445 del Codice Civile: “Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio

per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l’operazione abbia luogo nonostante l’opposizione”.

Quando è presentata opposizione, quindi, è il tribunale che decide se l’operazione straordinaria può proseguire oppure se deve essere interrotta.

6.4 Riduzione dei tempi

La legge stabilisce che la fusione può essere attuata solo dopo che sono trascorsi 60 giorni di tempo dall’iscrizione della decisione di fusione nel Registro delle Imprese senza che vi siano state opposizioni. Tuttavia tale termine può essere ridotto e l’operazione straordinaria può essere attuata comunque, purché si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

tutti i creditori di ogni società partecipante alla fusione hanno manifestato il proprio consenso all’operazione;

i creditori che non hanno concesso il loro consenso sono stati pagati;

le somme necessarie a pagare i creditori dissenzienti sono state depositate presso un istituto di credito;

la relazione degli esperti è stata redatta, per tutte le società partecipanti all’operazione, da un’unica società di revisione, la quale attesti, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione non rende necessario il rilascio di garanzie a tutela dei creditori.

Così stabilisce l’art. 2503 del Codice Civile: “La fusione può essere attuata solo dopo sessanta

giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502 – bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501 – ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501 – sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501 – sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.” 161

Nel momento in cui non ricorre nessuna di queste condizioni, i creditori legittimati possono presentare opposizione di fronte al tribunale, così come stabilisce l’ultimo comma dell’art. 2503 del Codice Civile: “Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma precedente

possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.”

Di seguito è riportato quanto risulta dal progetto di fusione: “Ai sensi dell’articolo 2503 del Codice

Civile, la fusione non potrà essere attuata prima che siano trascorsi 60 giorni dall’ultima delle iscrizioni previste dall’articolo 2502 – bis del Codice Civile, fermi restando gli ulteriori rimedi e

161 Art. 2503 del Codice Civile.

diritti previsti a tutela dei creditori dal Codice Civile.”

Dato che la fusione avviene con la società Fiat Investments N.V con sede legale in Olanda, l’operazione straordinaria deve rispettare anche il termine di opposizione previsto dal diritto olandese. Questo è quanto risulta dal progetto di fusione: “L’efficacia della fusione sarà altresì

subordinata al decorso del periodo di opposizione di un mese concesso ai creditori a partire dall’annuncio del deposito del Progetto Comune di Fusione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Civile Olandese senza che sia stata promossa alcuna opposizione (ovvero, ove promossa, tale opposizione sia stata rinunciata o respinta o il perfezionamento della fusione sia altrimenti consentito dalla legge). In ipotesi di legittima opposizione alla fusione ad opera dei creditori di Fiat e di superamento – unitamente all’ammontare dovuto agli azionisti di Fiat che esercitino il diritto di recesso, da calcolarsi ai sensi dell’articolo 2437–ter del Codice Civile – dell’esborso massimo di 500 milioni di euro, una delle condizioni al perfezionamento della fusione non risulterà avverata.”

Come già riportato, il Progetto Comune di Fusione (unitamente alla documentazione allo stesso allegata) è stato depositato ai fini della legge olandese presso la Camera di Commercio di Amsterdam in data 20 Giugno 2014 e comunicato al pubblico in Olanda mediante avviso sul quotidiano Het Financieele Dagblad e sulla Gazzetta Ufficiale Olandese in data 11 luglio 2014. Il periodo di un mese stabilito per la possibile opposizione dei creditori di FCA ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Olandese ha iniziato a decorrere a partire dalla pubblicazione dei suddetti avvisi ed è terminato il 12 Agosto 2014; nessuna opposizione dei creditori è stata proposta in tale periodo.162