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Domanda di Concordato anticipata e effetti protett

3 Capitolo : Le Procedure concorsual

3.7 Tratti comuni: Piano attestato, accordo di ristrutturazione e Concordato preventivo

3.7.3 Il Concordato preventivo ex art 160 l.f.

3.7.3.2 Parte 2: Decreto Sviluppo e Decreto del Fare

3.7.3.2.1 Domanda di Concordato anticipata e effetti protett

Il D.L. 83/2012, prevede la possibilità per l’imprenditore “di presentare la domanda di Concordato «in bianco», ossia con riserva di presentare, entro un termine fissato dal giudice (compreso tra 60 e 120 giorni), la documentazione di dettaglio necessaria per l’ammissione al Concordato preventivo, con la contestuale previsione dell’immediata produzione degli effetti protettivi della procedura”288. Da questa definizione è evidente l’intento del legislatore di facilitare l’utilizzo del Concordato per le aziende che si trovano in crisi. L’emersione della crisi e il ricorso al Concordato preventivo portano all’attivazione di particolari effetti protettivi per il debitore, che possono essere fondamentali per il risanamento. Tale facoltà si è ispirata al modello del Chapter 11 negli Usa, e viene introdotta nel nostro ordinamento per la prima volta attraverso il D.L. 83/2012. Possiamo quindi dedurre che “la ratio di questa novità è di evitare che nelle more della predisposizione della proposta di Concordato preventivo (e annesso piano) il debitore possa essere esposto alle azioni di creditori (finanziari e non), con possibile pregiudizio del Concordato stesso”289. In definitiva, si permette all’imprenditore di godere degli effetti protettivi derivanti dal Concordato preventivo attraverso semplicemente il deposito presso il Tribunale competente della domanda di ammissione e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi dell’azienda. La proposta, il piano e la specifica documentazione richiesta può quindi essere presentata successivamente “entro un termine che viene fissato dal Tribunale, da 60 a 120 giorni”290. Dopo aver sottolineato l’importanza di tale novità è doveroso definire ora quali sono nello specifico gli effetti protettivi, accennati nella definizione precedente.

Art. 168: Effetti della presentazione del ricorso:

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del Concordato preventivo diventa definitivo, i creditori

288 Di Pirro M., “Il nuovo concordato preventivo”, op. cit. p. 25.

289 Pellegatta A. “La gestione delle crisi d'impresa e il ricorso al concordato preventivo = Crisis management

and the key role of restructuring agreements'”, in Bancaria, Volume: 69, Fascicolo: 1, 2013, p. 90.

290 Marelli F., “Domanda di concordato presentabile 'con riserva'”, in Guida al diritto - Settimanale di

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per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al Concordato.

Da tale articolo si evince la particolare forma di tutela riservata al debitore, il quale, di fatto, non rischia di rimanere esposto alle aggressioni dei suoi creditori. Tale logica tutelante trova maggiore conferma nell’ultima disposizione che “è stata, difatti, introdotta dall’art. 33 del D.L. n. 83/2012 proprio al fine di scoraggiare quei creditori, soprattutto banche ed istituti di credito, che, nell’imminenza della procedura di Concordato, in virtù delle informazioni privilegiate possedute circa la situazione dell’impresa, erano soliti acquisire posizioni di privilegio pregiudicando, in tal modo, il buon esito della procedura concorsuale.”291.

Dall’articolo 168 l.f. si deduce come gli effetti protettivi decorrono dalla data della pubblicazione della domanda di Concordato. Questa “deve essere pubblicata, a cura del cancelliere, nel Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria”292. Tale data assume quindi una duplice valenza. In primo luogo, come già affermato in precedenza, avvia gli effetti protettivi propri del Concordato. In secondo luogo, rappresenta la linea di demarcazione tra creditori concorsuali e non. Nella precedente formulazione dell’art. 184 l.f., invece, era previsto che coincidesse con la data del decreto di apertura della procedura di Concordato preventivo che, normalmente, seguiva di alcuni mesi la domanda di Concordato. In conclusione, secondo tale disposizione “solo i creditori che avranno maturato legittimamente un credito antecedente

291 Carbone, Anna Maria Rosaria “Il concordato «in bianco»”, in Bilancio e reddito d'impresa, Volume: 4,

Fascicolo: 1, 2013, p. 53.

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alla data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di Concordato potranno ritenersi creditori concorsuali”293.

Per quanto riguarda la documentazione che il debitore è tenuto a presentare un semplice ricorso che, come già precedentemente accennato, contenga la sola domanda di Concordato e i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. La proposta concordataria, il piano, e la restante documentazione necessaria può essere presentata entro il termine compreso tra 60 e 120 giorni fissato dal giudice, o in presenza di giustificati motivi, tale data può essere prorogata fino a 6 mesi. Il D.L. n. 83/2012 ha previsto inoltre che “in alternativa e con conservazione sino all’omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare anche una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis, comma 1”294.

Nel caso non venga presentato entro il termine stabilito, né la proposta, il piano e la relativa documentazione, né la domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con almeno il 60% dei creditori, “si applica l’art. 162, co. 2 e 3 (dichiarazione di inammissibilità della proposta di Concordato e dichiarazione di Fallimento del debitore da parte del Tribunale)”295.