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3 Capitolo : Le Procedure concorsual

3.7 Tratti comuni: Piano attestato, accordo di ristrutturazione e Concordato preventivo

3.7.3 Il Concordato preventivo ex art 160 l.f.

3.7.3.1 Parte 1: presupposto soggettivo e oggettivo

3.7.3.1.3 L’iter della procedura

La procedura del Concordato preventivo prevede tre particolari fasi: 1) presentazione della domanda;

2) l’ammissione al Concordato; 3) l’approvazione della proposta;

4) l’omologazione del Concordato preventivo.

Procederemo ad illustrare ora brevemente gli aspetti principali di tali fasi, le quali saranno poi oggetto di un maggior approfondimento nella seconda parte relativa al Concordato preventivo.

La domanda di ammissione al Concordato, ai sensi dell’art. 161 l.f. deve essere proposta con ricorso dal debitore, al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Tale soggetto deve presentare:

a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali sui beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolar degli eventuali soci illimitatamente responsabili;

e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

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Inoltre il legislatore ha previsto, da una parte che il piano e la documentazione appena accennata siano accompagnate dalla relazione di un professionista ed inoltre è stata prevista la possibilità di optare per il cosiddetto Concordato “con riserva”, il cui scopo è quello di “«anticipare» gli effetti c.d. protettivi che la legge ricollega alla domanda di Concordato preventivo (art. 168) e di preservare gli elementi del compendio aziendale dall’aggressione dei creditori”280. Infatti, l’imprenditore può depositare il ricorso

contenente la domanda di Concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. (art. 161 l.f.

comma 6).

Inoltre, dato che il Concordato preventivo può prevedere la continuità aziendale e per limitare l’utilizzo abusivo di tale istituto, “il Tribunale con il decreto di fissazione per il deposito della documentazione, può nominare anticipatamente il commissario giudiziale, con compiti di monitoraggio della condotta dell’imprenditore, al fine di segnalare subito al Tribunale stesso eventuali fatti rilevanti ai fini della revoca dell’ammissione al Concordato (art. 173)”281.

La seconda fase riguarda l’ammissione da parte del Tribunale della domanda appena illustrata. Innanzitutto “la domanda di Concordato preventivo è soggetta a un controllo preliminare di «ammissibilità» da parte del Tribunale competente, che riguarda i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura”282, i quali sono stati precedentemente illustrati.

La verifica dei requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura di Concordato è demandata, come già accennato, al Tribunale, la cui attività si limita solo a valutarne la conformità in base alla normativa fallimentare. Nel caso in cui tale soggetto rilevi

280 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.”, op. cit. p. 143.

281 Ibidem

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l’assenza delle condizioni richieste, si procede a dichiarare l’inammissibilità della proposta, ma ciò non comporta l’automatica dichiarazione di Fallimento.

Se invece il Tribunale ritiene conforme alle disposizioni di legge la domanda di Concordato, allora dichiara aperta la procedura di Concordato preventivo e conseguentemente:

1) delega un giudice alla procedura di Concordato;

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre i trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 3) nomina il commissario giudiziale;

4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni per il deposito della somma delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura (dal 20 al 50 per cento) (art. 163 l.f.).

Si ricorda che nel Concordato preventivo non è previsto a fronte dell’ammissione alla procedura, il cosiddetto “spossessamento”, previsto invece nel Fallimento. Secondo l’art. 167 l.f. infatti: durante la procedura di Concordato, il debitore conserva

l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

La terza fase riguarda l’approvazione della proposta di Concordato del debitore. Il commissario giudiziale è tenuto a comunicare un avviso contenente la data di convocazione, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata (art. 171 l.f.).

Inoltre, prima di procedere all’approvazione della proposta di Concordato, il commissario è tenuto secondo gli art. 170 e 171 l.f. a verificare l’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili apportando le necessarie modifiche. Tale procedimento è importante, “sia al fine di determinare con esattezza la base di calcolo delle maggioranze occorrenti per l’approvazione del Concordato e prevenire le contestazioni in sede di adunanza; sia al fine di verificare la situazione economico-patrimoniale-finanziaria dell’impresa in crisi, in merito a cui il commissario giudiziale deve relazionare ex artt. 171 e 173 e alla luce della quale egli deve poi analizzare e valutare il contenuto della proposta”283.

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L’adunanza dei creditori, presieduta dal giudice delegato, procede poi alla votazione della proposta. Per il processo di votazione è possibile affermare che in generale che il Concordato è approvato dai creditori se rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177 l.f.). Inoltre è previsto che i creditori possano far pervenire il loro dissenso, entro venti giorni successivi alla chiusura del verbale, per telegramma, lettera telefax o posta elettronica; in mancanza di tale comunicazione vengono ritenuti consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti (art. 178 l.f.).

Dopo che il Concordato è stato approvato si apre l’ultima fase, quella dell’omologazione. Il Tribunale, ai sensi dell’art.180 l.f., fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione del soggetto debitore e del commissario giudiziale. Se non vengono presentate opposizioni, il Tribunale dopo aver verificato la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il Concordato con decreto.

Il Tribunale comunica in seguito il decreto al debitore e al commissario giudiziale, il quale a sua volta lo comunica ai creditori, pubblicata nelle modalità previste dall’art. 17 l.f. relativo al Fallimento.

Infine la chiusura della procedura avviene proprio con la fase dell’omologazione, la quale deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi

dell’articolo 16I, il cui termine può essere prorogato dal Tribunale una sola volta di

sessanta giorni.