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Esenzione dalla revocatoria e riconoscimento della natura prededucibile della nuova finanza

3 Capitolo : Le Procedure concorsual

3.7 Tratti comuni: Piano attestato, accordo di ristrutturazione e Concordato preventivo

3.7.3 Il Concordato preventivo ex art 160 l.f.

3.7.3.2 Parte 2: Decreto Sviluppo e Decreto del Fare

3.7.3.2.3 Esenzione dalla revocatoria e riconoscimento della natura prededucibile della nuova finanza

introdotta dal D.L. n. 83/2012, la cui trattazione è rimandata al paragrafo successivo.

3.7.3.2.3 Esenzione dalla revocatoria e riconoscimento della natura prededucibile della nuova finanza

Il D.L. n. 83/2012 ha previsto rispettivamente l’esecuzione della revocatoria degli atti posti in esecuzione del piano e il riconoscimento della natura prededucibile sulla nuova finanza concessa in funzione del piano.

Come già affermato precedentemente, uno dei concetti più importanti sui quali si basa la procedura fallimentare è la par condicio creditorum, “ovvero il principio in base al quale tutti i creditori dell’imprenditore fallito al momento della dichiarazione di Fallimento sono soggetti alle medesime condizioni se desiderano vedere soddisfatte le proprie pretese creditorie”298. Nel caso in cui il debitore abbia compiuto degli atti che, prima di

296 Mancinelli F. “L’attestatore nel nuovo concordato preventivo”, in Il nuovo diritto delle Società, Volume:

11 - Fascicolo: 8, 2013, p. 27.

297 Ravazzin C., “Concordato preventivo più snello per la tempestiva risoluzione della crisi d'impresa”, in

Corriere tributario, op. cit. p. 2636.

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essere dichiarato fallito, hanno depauperato il suo patrimonio, questi possono essere resi inefficaci attraverso l’esecuzione della revocatoria.

Questa può quindi essere definita come “lo strumento posto a vantaggio del curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al Fallimento in violazione del principio della par condicio creditorum”299.

Prima del D.L. n. 83/2012, Si presentava quindi uno scenario nel quale un soggetto terzo, (quale una banca o altri intermediari finanziari) che decideva di erogare nuova finanza ad un’azienda in crisi, rischiava, in caso di successivo Fallimento dell’azienda, non soltanto di perdere il diritto al rimborso per la nuova finanza erogata, ma anche di dover restituire una somma di tale importo a causa dell’azione revocatoria per il Fallimento.

Come è facilmente intuibile, tale quadro normativo ostacolava l’imprenditore nella ricerca di nuova finanza per poter far fronte alle difficoltà finanziarie. In tale scenario, infatti, nessun banca o intermediario finanziario poteva ritenere conveniente impegnarsi nel salvataggio di un’azienda.

Attraverso il D.L. n. 83/2012 vengono “esclusi da revocatoria fallimentare degli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere legalmente dopo il deposito del ricorso per l’ammissione ai benefici della procedura di Concordato preventivo”300.

Inoltre la riforma ha introdotto il riconoscimento della natura prededucibile ai finanziamenti erogati in funzione del Piano di risanamento.

L’unico elemento dal quale non si può prescindere affinché siano applicate queste due novità è rappresentato dal fatto che gli atti e i finanziamenti siano posti in essere in esecuzione di un Piano, accompagnato da una relazione di un professionista.

La prededucibilità in realtà era già presente nel quadro normativo precedente. Tuttavia questa presentava argomenti di particolare criticità. È necessario fare una distinzione tra:

1. finanziamenti interinali (art. 182-quinquies); 2. finanziamenti-ponte (art. 182-quarter);

3. finanziamenti in esecuzione (art. 182-quarter).

299http://www.professionisti.it/enciclopedia/voce/112/Azione-revocatoria-fallimentare

300 Iori M., “Concordato preventivo: nuova procedura”, in Guida alla contabilità & bilancio, op. cit. p. 21-

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I finanziamenti interinali sono quelli che “vengono materialmente erogati nel corso del procedimento (di pre-concordato o Concordato, di preaccordo o accordo di ristrutturazione) e prima dell’omologa”301.

I finanziamenti ponte, invece, sono quelli erogati prima della presentazione della domanda ed infine i finanziamenti in esecuzione sono quelli erogati dopo l’omologazione.

Fonte: propria elaborazione

La normativa ha previsto un trattamento diverso per ognuna di queste categorie. Iniziando dalla più semplice, ovvero i finanziamenti in esecuzione, è stato previsto la prededucibilità di questi, senza che sia richiesta nessun tipo di autorizzazione da parte del Tribunale. L’art. 82 quarter, primo comma recita: “i crediti derivanti da finanziamenti in

qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un Concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.”

Per quanto riguarda, invece, i finanziamenti ponte, trattati nel secondo comma dello stesso articolo, la normativa non richiede alcuna forma di autorizzazione dato che vengono erogati prima della presentazione della domanda. Tuttavia viene disposto all’interno dell’art. 182-quater, secondo comma, che questi godono della prededuzione se:

a) erogati in funzione della presentazione delle domande di ammissione alla procedura

di Concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione; b) se siano previsti dal piano di Concordato o dall'accordo di ristrutturazione;

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c) se la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al Concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

Dobbiamo precisare che la normativa prevede un trattamento particolare per i finanziamenti derivanti da fonte interna. Il D.L. n. 83/2012 ha disposto la prededuzione fino all’80% del loro ammontare sia per i finanziamenti dei soci erogati in esecuzione del Concordato preventivo (art. 182-quarter) sia per quelli erogati in funzione della presentazione della domanda, ma pur sempre nel rispetto delle condizioni sopra indicate, relative al comma 2 dell’arte 182-quarter, “mentre restano invece postergati del tutto se effettuati dopo il decreto di ammissione, ma prima dell’omologa”302, ovvero i finanziamenti interinali interni.

Inoltre è stata prevista un’ulteriore agevolazione, in particolare è stato disposto che “la limitazione della prededuzione all’80% dell’ammontare del finanziamento erogato dai soci sia esclusa (accordandosi dunque a prededuzione per l’intero) quando la qualità di socio sia acquisita per la prima volta proprio in funzione o in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione o del Concordato preventivo”303.

L’ultima categoria di finanziamenti che rimane da analizzare è quella relativa ai cosiddetti finanziamenti interinali, disciplinati nell’art. 182-quinquies. Questi sono i soli ad essere “sempre soggetti ad autonoma ed immediata autorizzazione del Tribunale alla stregua di quanto previsto dall’art. 182quinquies, autorizzazione che determina sia la “legittimità” dei finanziamenti (se non autorizzati non possono essere effettuati), sia un conseguente regime di favore (sono prededucibili, non soggetti a inefficacia ex art. 167 o revocabili ex art. 67, non punibili sub specie di bancarotta come previsto dall’art. 217- bis)”304

L’articolo prosegue precisando che tutto ciò è possibile solo il professionista nominato dal debitore attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

In definitiva, possiamo concludere che l’esenzione dalla revocatoria e il riconoscimento della natura prededucibile della nuova finanza sono due novità di indubbia utilità per

302 Lamanna F. “La legge fallimentare dopo il «Decreto sviluppo»”, Officina del diritto Giuffrè Editore, Il

Civilista, op. cit. p. 25.

303 Ibidem

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l’’imprenditore che si appresta ad affrontare la crisi. Nonostante l’azienda si trovi in difficoltà finanziarie questi due elementi introdotti dal D.L. n. 83/2012 permettono di rendere conveniente per soggetti terzi l’erogazione di nuova finanza destinata alla continuazione dell’attività d’azienda. In tale ottica il salvataggio di un’azienda, che ha presentato la domanda di Concordato, può considerarsi come un’opportunità per tali investitori, data la particolare tutela prevista dalla nuova normativa, e non più un’operazione caratterizzata da una elevato grado di aleatorietà.