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3 Capitolo : Le Procedure concorsual

3.2.6 Gli organi prepost

3.2.6.2 Il giudice delegato

Le funzioni di tale organo hanno subito una modifica rilevante a seguito della riforma del 2006. Più in particolare tale soggetto ha perso la funzione di direzione delle operazione della procedura, che prima lo contraddistingueva, per assumere la funzione di vigilanza sulla regolarità delle procedura (art. 25 l.f.). Infatti, “la più rimarchevole menomazione dei poteri in precedenza spettanti al giudice delegato è rappresentata dal venir meno della sua competenza sugli atti di straordinaria amministrazione, i quali richiedono non già la sua autorizzazione (o quella del Tribunale), bensì quella del comitato dei creditori (art. 35); nonché della sua competenza sulle decisioni relative ai rapporti giuridici pendenti,

227 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.” Op. cit. p. 338.

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per subentrare nei quali è ora necessaria l’autorizzazione del comitato dei creditori (artt. 72, 73 e 81)”229.

Inoltre è stata rimossa la funzione di autorizzazione delle vendite, le quali spettano al curatore che le attua tramite procedure competitive.

In definitiva i poteri del giudice delegato sono riassunti nell’art. 25 l.f.

A questi si devono aggiungere altri poteri specificatamente disposti in altri articoli della legge fallimentare, in particolare, tale soggetto ha il compito di:

a) nominare il comitato dei creditori e provvede a sostituirlo in caso di impossibilità di funzionamento (art. 40 e 41);

b) autorizzare con decreto motivato, la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, fissandone la durata (art. 104 l.f.);

c) autorizzare, previo parere favorevole del comitato creditori, l’affitto dell’azienda (art. 104 bis l.f.);

d) autorizzare gli atti conformi al programma di liquidazione (art. 104 ter l.f., modificato dal decreto correttivo);

e) sospendere le operazioni di vendita quando ricorrano gravi e giustificati motivi (art. 108 l.f.);

f) ordinare il riparto finale (art. 117 l.f.).

3.2.6.3 Il curatore

Il curatore è l’organo gestorio dell’azienda dichiarata fallita. Secondo l’art. 31 l.f. questo è il soggetto che assume: l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le

operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.

Da questa definizione, emerge esplicitamente l’intento del legislatore di valorizzare la funzione di tale figura tramite la riforma del 2006: i suoi poteri decisionali sono stati, infatti, considerevolmente ampliati nonostante questo sia tenuto ad operare sotto il controllo del giudice delegato e del comitato creditori.

Come già precedentemente accennato, il curatore viene nominato dal Tribunale con la sentenza di Fallimento (art. 16 l.f.), e deve entro i due giorni successivi alla partecipazione

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della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione (art. 29 l.f.). È prevista anche l’accettazione dell’incarico in maniera tacita, attraverso lo svolgimento dei compiti relativi al suo incarico.

L’art. 28 l.f., modificato dalla riforma del 2006, definisce i requisiti per la nomina a curatore. Possono esser nominati come curatori:

a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;

b) studi professionali o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazioni di Fallimento.

Nel proseguo dell’articolo vengono poi individuati i “requisiti negativi”, che impediscono la nomina di un soggetto come curatore. Non sono nominabili curatori:

 i coniugi, parenti o affini entro il quarto grado del fallito;

 i creditori del soggetto dichiarato fallito;

 chi ha concorso al dissesto dell’impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di Fallimento;

 chiunque si trovi in conflitto di interessi con il Fallimento.

Per quanto riguarda, invece, la funzione del curatore (ovvero l’amministrazione del patrimonio fallimentare) tale soggetto “può avvalersi della collaborazione del fallito, il quale, pur non avendo alcun potere dispositivo dei propri beni, può tuttavia collaborare nella ricerca dei modi più idonei per riallocare le risorse produttive nell’interesse dei creditori. E una siffatta attività può determinare per il fallito persona fisica il vantaggio dell’ammissione alla esdebitazione (art. 142)”230.

Tra i poteri che vengono conferiti al curatore il più importante è rappresentato, come già precedentemente ribadito, dall’attribuzione dell’amministrazione e della custodia del patrimonio fallimentare. Tuttavia si deve precisare che, se da una parte nello svolgimento di tale funzione il curatore è libero di compiere atti di ordinaria amministrazione, dall’altra per compiere gli atti di straordinaria amministrazione è richiesta

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l’autorizzazione del comitato dei creditori. Infine la normativa prevede che per il compimento di determinati atti (che superano il valore di euro cinquantamila) individuabili nell’art. 35 l.f., è necessaria l’autorizzazione del giudice delegato.

Qui di seguito riportiamo i poteri e le attività che contraddistinguono maggiormente tale figura. Il curatore:

 redige l'inventario dei beni e appone i sigilli (art. 87 e art. 84 l.f.);

 predispone il progetto di Stato passivo (art. 93; 95; 96; 97 l.f.);

 predispone il programma di liquidazione (art. 104 ter);

 gestisce l'impresa in caso il Tribunale disponga l'esercizio provvisorio (art. 104 l.f.);

 provvede alla vendita dei beni tramite procedure competitive (art. 107 l.f.);

 predispone il progetto di riparto (art. 110 l.f.);

 provvede al pagamento dei creditori (art. 115 l.f.).

Possiamo ora sintetizzare brevemente in principali «doveri» che deve rispettare il curatore previsti secondo la normativa fallimentare, alcuni dei quali sono già stati in parte presentati in precedenza. Tale soggetto infatti deve:

1) apporre i sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore (art. 84 l.f.). Tale compito prima della riforma del 2006 spettava al giudice delegato;

2) redigere l’inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori (art. 87 l.f.);

3) presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del Fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell’esercizio dell’impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale (art. 33 primo comma, l.f.). Inoltre viene specificato nell’ultimo comma dello stesso articolo che il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, deve redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione;

4) redigere il bilancio dell’ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito ed apportare le rettifiche necessarie (art. 89 l.f.);

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5) tenere un registro vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, in cui è tenuto ad annotare le operazioni della sua amministrazione (art. 38 l.f.); 6) esaminare le domande di ammissione al Passivo, predisporre elenchi separati dei

creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito. Inoltre deve depositare il progetto di Stato di passivo nella cancelleria del Tribunale almeno quindici giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello Stato passivo (art. 95 l.f.);

7) esaminare le cosiddette domande tardive di crediti (art. 101 l.f.);

8) presentare istanza al Tribunale di non farsi luogo al procedimento di accertamento del Passivo relativamente ai creditori concorsuali se risulta che non può essere acquisito Attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l’ammissione al Passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura (art. 102 l.f.);

9) depositare le somme riscosse entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal procuratore. Inoltre può proporre al comitato dei creditori di autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale (art. 34 l.f.);

10) presentare ogni quattro mesi a partire dalla data della comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del Passivo un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Successivamente alla decorrenza del termine di quindici giorni dal deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, il curatore richiede al giudice delegato di dichiarare esecutivo tale progetto (art. 110 l.f.); 11) dopo aver compiuto la liquidazione dell’Attivo e prima del riparto finale il

curatore è tenuto a presentare il rendiconto, nel quale sono esposte le operazioni contabili e le attività di gestione della procedura (art. 116 l.f.).

Infine, il compenso del curatore e le spese sostenute sono liquidati dal Tribunale e per la determinazione dell’importo dovuto sono disposti i relativi criteri di calcolo dal Decreto Ministeriale 25 gennaio 2012, n. 30.

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