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L’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese

3 Capitolo : Le Procedure concorsual

3.5 L’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese

L’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese è una procedura concorsuale introdotta tramite la L. 95/1979, la cosiddetta “Legge Prodi”, e riformata in seguito tramite il D. Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (Legge Prodi-bis).

Tale procedura è stata pensata per la gestione dell’insolvenza di imprese di grandi dimensioni, che implicano un maggior impatto a livello sociale, occupazionale ecc. proprio per queste possibili conseguenze tale “procedura è stata oggetto di numerose critiche sulla sua efficacia e sulla sua equità, soprattutto nei casi in cui, in nome di un auspicato risanamento, prorogava la durata di crisi insolubili, con un’inevitabile compressione dei diritti dei creditori, soggetti a iter indeterminabili (tanto che nel 1996 oltre l’80% delle imprese ammesse a procedura negli anni 1979-1983 non ne erano ancora uscite)”259.

L’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese si distingue dal Fallimento innanzitutto per lo scopo-fine perseguito: “l’obiettivo primario diventa infatti la conservazione dell’impresa e la ricollocazione sul mercato delle sue parti ancora vitali, mentre l’obiettivo tipico della procedura fallimentare, ossia la massimizzazione della tutela dei creditori, degrada ad elemento secondario”260.

In sintesi, si può quindi affermare che tale procedura ha una finalità conservativa del patrimonio dell’azienda, a differenza delle altre procedure sopra illustrate (Fallimento e Liquidazione coatta amministrativa) che hanno invece una finalità di tipo liquidatoria. La procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese si articola in due fasi. La prima “è giuridicamente necessaria, nel senso che si tratta di una fase

259 Danovi A., Quagli A., “Crisi aziendali e processi di risanamento: modelli interpretativi, prevenzione e

gestione della crisi d’impresa, casi aziendali.”, op. cit. p. 264.

260 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.”, op. cit. p. 383.

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inderogabilmente prescritta dalla legge e automaticamente conseguente all’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di un’impresa commerciale idonea ad essere assoggettata all’Amministrazione straordinaria in quanto dotata dei requisiti dimensionali (quantitativi) di ammissibilità”261. Successivamente l’autorità giudiziaria valuterà se passare alla seconda fase, o se dichiarare direttamente il Fallimento.

Se l’autorità giudiziaria decide di passare alla seconda fase di natura amministrativa, in quanto si ritiene che sussistano valide prospettive di recupero dell’equilibrio economico e delle attività aziendali (art. 27, comma 1,D.Lgs n. 270/1999), allora “la continuazione e la vigilanza delle attività dell’impresa insolvente spetta all’autorità amministrativa, mentre la necessaria continuazione dell’esercizio dell’impresa è affidata ad un commissario straordinario che deve predisporre un programma di risanamento secondo uno degli indirizzi alternativi indicati nell’art. 27, comma 2, d.lgs. 270/1999 ed eseguirlo sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi di interventi statali diretti a facilitarne la realizzazione”262.

Per poter accedere a tale procedura sono stati previsti degli specifici requisiti per le imprese (art. 2 D. Lgs. N. 270/1999):

1) abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli in cassa integrazione, non inferiori a duecento da almeno un anno;

2) abbiano una esposizione debitoria non inferiore ai due terzi dell’Attivo patrimoniale e dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell’ultimo esercizio;

3) presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico e delle attività aziendali (art. 27, comma 1,D.Lgs n. 270/1999);

4) versino in stato di insolvenza.

I primi due punti rappresentano i presupposti soggettivi necessari per accedere a tale procedura mentre per quanto riguarda invece il presupposto oggettivo, questo coincide ovviamente con lo stato di insolvenza (art. 5, co. 2 l.f.). Inoltre viene richiesto un ulteriore presupposto specifico “l’esistenza, pur in presenza di uno stato di insolvenza, di concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, in termini – in relazione ai due indirizzi alternativi previsti – o di recupero e alienazione dei

261 Ivi p. 386.

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complessi aziendali o di risanamento, attraverso la ristrutturazione economico-finanziaria dell’impresa, con ripristino della capacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”263.

3.5.1 La procedura dell’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese

La procedura si apre su ricorso dell’imprenditore, di uno o più creditori o del Pubblico ministero tramite la dichiarazione da parte del Tribunale dello stato di insolvenza dell’azienda in questione. Attraverso la sentenza dichiarativa si procede anche a:

 nominare uno o tre commissari giudiziali;

 nominare il giudice delegato;

 ordinare il deposito delle scritture contabili in cancelleria entro due giorni;

 stabilire la data dell’adunanza per accertare il Passivo.

Si sottolinea come in tale procedura, essendo stata concepita con fine di continuità del funzionamento dell’attività aziendale, sia stato previsto che i crediti sorti per la

continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione (art. 20 D.Lgs

n. 270/99).

In seguito alla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale è tenuto a depositare entro trenta giorni una relazione con la descrizione delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali ai fini dell'ammissione alla procedura di Amministrazione straordinaria (art. 28 D.Lgs n. 270/99).

Il Tribunale dopo aver valutato tale relazione, deve disporre il Fallimento o dichiara con decreto l’apertura (ammissione) all’Amministrazione straordinaria.

La comunicazione del decreto delimita la prima fase di natura giurisdizionale dalla seconda di natura amministrativa, illustrate precedentemente.

Entro cinque giorni dall’apertura della procedura, il Ministero delle Attività Produttive deve nomina con decreto uno o tre commissari straordinari, che sostituiscono il commissario o i commissari giudiziali nominati nella fase precedente (art. 38 D. Lgs n.

263 Nigro A., Vattermoli D., “Diritto della crisi delle imprese: le procedure concorsuali, seconda edizione”,

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270/99). Inoltre il ministro nomina un comitato di sorveglianza e il relativo presidente che esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui il Ministero dell'industria lo ritiene opportuno (art. 45 e 46 D. Lgs n. 270/99). La gestione e l'amministrazione dell'impresa è affidata al commissario straordinario. Questo è tenuto a scegliere uno dei seguenti meccanismi per attuare la procedura di Amministrazione straordinaria: “la ristrutturazione (da realizzarsi in due anni) ovvero la cessione dei complessi aziendali (da realizzarsi in un anno)”264.

Il programma deve indicare, ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs n. 270/99 “:

a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere; b) il piano per la eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio

dell'impresa;

c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;

d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione. Se è adottato l'indirizzo della cessione dei complessi aziendali, il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite, nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.

Se è adottato l'indirizzo della ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, inoltre, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante Concordato”.

Il commissario straordinario compie successivamente tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato ed è tenuto a presentare ogni tre mesi al Ministro dell'industria una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sulla esecuzione del programma. Infine nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione specificando se gli obiettivi sono stati

264 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.”, op. cit. p. 404.

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raggiunti (art. 61 D. Lgs n. 270/99). Nel caso poi non si ritenga che sussistano possibilità di ripresa dell’azienda o nel caso in cui la cessione non sia avvenuta, il Tribunale dichiara il Fallimento.