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3 Capitolo : Le Procedure concorsual

3.4 La Liquidazione coatta amministrativa

La Liquidazione coatta amministrativa è una particolare procedura concorsuale “mediante la quale, a tutela degli interessi generali compromessi dalla sopravvivenza sul mercato di un determinato ente e anche in assenza dello stato di insolvenza, si perviene coattivamente all’estinzione dell’ente medesimo: a tal fine si procede alla definizione dei

250 Ivi p. 91.

251 Ivi p. 92.

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rapporti giuridici che ad esso fanno capo (tale risultato rappresenta dunque il mezzo e non il fine della procedura, a differenza del Fallimento), ed eventualmente alla riallocazione dei complessi produttivi dotati di persistente vitalità”253.

Da tale definizione emerge la particolare finalità estintiva che caratterizza l’intera procedura.

È doveroso premettere, prima di procedere ad illustrare le principali caratteristiche di tale procedura, che la disciplina della Liquidazione coatta amministrativa è riconducibile a una pluralità di fonti.

Il primo aspetto specifico è rappresentato dal fatto che “rientrano tra le imprese assoggettabili a Liquidazione coatta, per una risalente normativa, oltre agli pubblici economici, anche le società costituenti strumento di partecipazione dello Stato all’esercizio dell’impresa”254.

Inoltre senza pretese di esaustività vi rientrano anche:

 le imprese operanti nel settore finanziario, quindi banche, imprese di assicurazione, società di impresa mobiliare (Sim), le società di investimento ecc.;

 le società fiduciarie e di revisione;

 le società cooperative;

 le fondazioni bancarie.

3.4.1 Presupposti della Liquidazione coatta amministrativa e organi della procedura

Per tale procedura è richiesta, in sintesi, la sussistenza di tre presupposti: 1) lo stato di insolvenza;

2) violazioni di norme o atti amministrativi che conducano ad un irregolare funzionamento dell’impresa;

3) motivi di interesse pubblico.

La Liquidazione coatta amministrativa viene disposta sempre dalla Pubblica Amministrazione. Il provvedimento, ai sensi dell’art. 197 l.f. deve poi essere pubblicato

253 Ivi p. 431.

254 Guglielmucci L., Padovini F., Bran E., “Diritto fallimentare, sesta edizione”, Torino, Giappichelli

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sulla Gazzetta Ufficiale, entro dieci giorni dalla sua data e successivamente comunicato per l’iscrizione all’Ufficio del registro delle imprese.

Per quanto riguarda gli organi di tale procedura concorsuale, sono previsti: il commissario liquidatore, l’autorità di vigilanza e il comitato di sorveglianza.

Il commissario liquidatore è un organo “composto da uno o – qualora l’importanza dell’impresa lo richieda - tre componenti (che in tal caso agiranno congiuntamente: art. 198), con la qualifica di pubblico ufficiale relativamente alle proprie funzioni”255. Questo soggetto oltre a possedere funzioni analoghe a quelle del curatore fallimentare, deve provvedere alla formazione dello Stato del passivo, in quanto i creditori dell’impresa non possono far valere le loro ragioni nemmeno tramite le domande di insinuazione allo Stato passivo.

Deve presentare alla fine di ogni semestre all’autorità di vigilanza una relazione sulla situazione patrimoniale dell’impresa e sull’andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza (art. 205 l.f.).

Inoltre “pur essendo sottoposto alle direttive dell’autorità di vigilanza (art. 204, 1° comma), può, senza necessità di autorizzazione alcuna, costituirsi in giudizio (Cass. 23 febbraio 1993, n. 2223), subentrare in rapporti preesistenti (Cass. 17 dicembre 1993, n. 12521), compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione diversi da quelli previsti dall’art. 35 (Cass. 3 marzo 1995, n. 2454)”256.

Per quanto riguarda l’organo dell’autorità di vigilanza, questo possiede rilevanti poteri di controllo e di direzione all’interno di tale procedura. A tale soggetto spetta in particolare di:

 nominare e la revocare il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza;

 autorizzare il commissario liquidatore a compiere determinati atti per cui è richiesto dalla legge l’autorizzazione;

 dirigere delle attività di liquidazione;

 stabilire le direttive alle quali si deve attenere il commissario liquidatore;

 liquidare il compenso spettante al commissario liquidatore.

255 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.”, op. cit. p. 444.

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Infine, l’ultimo soggetto previsto per tale procedura è il comitato di sorveglianza. Tale organo è composto da tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall’impresa, possibilmente fra i creditori (art. 198 l.f.). Il comitato di sorveglianza è essenzialmente un organo consultivo e “per gli aspetti regolati mediante rinvio alla disciplina del Fallimento, dovrebbe svolgere funzioni corrispondenti a quelle del comitato dei creditori (art. 201, comma 2). Tuttavia, l’estensione al comitato di sorveglianza di tali funzioni, soprattutto a seguito del deciso rafforzamento del ruolo del comitato dei creditori nell’ambito del Fallimento, non sempre risulta compatibile con l’assetto complessivo della Liquidazione coatta”257.

3.4.2 La procedura della Liquidazione coatta amministrativa

Tale procedura prevede tre principali fasi: 1) l’accertamento del Passivo; 2) la liquidazione dell’Attivo; 3) la chiusura della procedura.

L’accertamento del Passivo può avere al suo interno due ulteriori fasi: una necessaria di natura amministrativa, l’altra eventuale e di natura giurisdizionale. Nella prima, a seguito di una sommaria verifica dei documenti, il commissario liquidatore comunica l’ammontare dei crediti riconosciuti ad ogni singolo creditore. Nei quindici giorni successivi a tale comunicazione i creditori possono far pervenire le loro osservazioni o istanze (art. 207 l.f.). La fase amministrativa “si conclude con la formazione dell’elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari, le cui domande siano state ammesse o respinte da parte del commissario liquidatore, e deve concludersi nel termine di novanta giorni dal provvedimento di liquidazione”258.

La possibile azione dei creditori è rinviata, come in parte precedentemente accennato, alla fase eventuale di natura giurisdizionale. In tale fase, infatti, se sono presenti delle controversie la risoluzione di queste è rimessa direttamente al Tribunale.

Per quanto riguarda la fase della Liquidazione coatta ammnistrativa, ovvero la liquidazione dell’Attivo spetta anch’essa al commissario liquidatore, salvo per la vendita

257 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.”, op. cit. p. 445.

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di mobili in blocco per cui occorre l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza (210 l.f.).

Infine, l’ultima fase della Liquidazione coatta amministrativa, ovvero la chiusura della procedura, può avvenire per riparto finale, attuato secondo l’art. 111, 112 e 113 della l.f. e per Concordato (art. 214 l.f.) regolato dall’art. 135 della legge fallimentare.