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Ricapitalizzazione e ridefinizione del capitale di credito

2 Capitolo : turnaround e risanamento

2.6 Interventi più frequenti nel breve periodo

2.6.3 Ricapitalizzazione e ridefinizione del capitale di credito

Il terzo insieme di interventi che l’azienda è quasi sempre tenuta ad attuare per implementare il processo risanamento riguarda la dimensione finanziaria. Da una parte quindi si valuterà quale sarà la modalità migliore per risolvere lo squilibrio patrimoniale- finanziario delle aziende in crisi; dall’altro si dovrà decidere quali strumenti utilizzare per trovare nuove risorse finanziarie necessarie pe avviare e sostenere il piano di risanamento. Per quanto riguarda la reperibilità di risorse finanziarie, abbiamo già in precedenza illustrato, le principali modalità attuabili tramite il capitale di rischio o di credito. Tuttavia esistono altre modalità alternative per permettere ad una società di disporre di nuove risorse finanziarie basilari per avviare il processo di risanamento. Ad esempio, si può valutare di intervenire sugli assets societari. Questa decisione rappresenta un delicato momento per l’azienda in crisi, infatti, si considera “la possibilità di dismettere gli assets cosiddetti non strategici, al fine di reperire la liquidità per far fronte agli impegni di breve-

199 Ivi p. 102-103.

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medio periodo”201. In questo caso quindi si concentrano le risorse distintive nel core business dell’azienda e allo stesso tempo si tagliano attività accessorie, riducendo i costi e ottenendo nuova liquidità. Tra i numerosi tipi di assets che possono essere oggetto di dismissione da parte dell’azienda si possono individuare ad esempio:

 beni accessori;

 benefits per l’imprenditore;

 beni d’arte o altre attività accessorie (musei, collezioni d’arte ecc.).

Un’ulteriore modalità per reperire liquidità immediata senza indebitarsi ulteriormente, o senza intaccare gli equilibri all’interno della compagine aziendale, è rappresentata dalla possibilità di effettuare un’operazione di lease-back. Questa “consiste in un contratto di vendita, solitamente un immobile, stipulato tra l’impresa che ne è proprietaria e la società di leasing, la quale contestualmente lo assegna in locazione finanziaria al cedente, che ne diviene così utilizzatore”202. In sintesi, tale operazione permette, in primo luogo, l’ottenimento di liquidità nell’immediato e in secondo luogo si assiste ad una riduzione delle attività nel bilancio a fronte di un aumento dei costi di esercizio.

Inoltre all’interno dei processi di turnaround possono essere valutate delle operazioni che riguardano non solo singoli assets ma anche parti d’azienda o il suo intero complesso. Ci riferriamo in particolare a due tipologie di operazioni:

1. spin-off di ramo d’azienda; 2. affitto ramo d’azienda.

La prima tipologia “consiste nella cessione di uno o più rami di azienda, se si presume che ciò permetta di conseguire risultati più soddisfacenti rispetto alla dismissione dei singoli assets, per effetto di un riconoscimento di un valore di avviamento o di un maggiore appeal complessivo”203. Nella decisione di intraprendere tali operazione ricoprono un ruolo fondamentale le sinergie che intercorrono tra le varie business unit. Infatti, si dovrà porre particolare attenzione alle unità che, anche se sono in perdita, risultano basilari per l’attivazione di sinergie attuali o future. In tal caso può risultare preferibile continuare a mantenerle in azienda.

201 Fazzini M., Abriani N., “Turnaround management. Affrontare, gestire e risolvere la crisi d’impresa”,

op cit. p. 165.

202 Ivi p. 168.

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La seconda modalità proposta consiste nell’affitto dell’azienda. Tale operazione deve spesso viene intrapresa nella prospettiva di una futura vendita. Risulta fondamentale quindi porre molta attenzione ai termini del contratto, in quanto esiste il rischio che “il soggetto locatario, se non è vincolato all’acquisto, potrebbe, nel periodo di vigenza del contratto, depauperare il patrimonio sociale”204. L’art. 2561-2562 del Codice Civile tutela il patrimonio del locatore e definisce i diritti e doveri dell’affittuario per gestire l’impresa: Art. 2561 Usufrutto dell'azienda:

L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (997) e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto (2112).

Art. 2562 Affitto dell'azienda:

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda (1615 e seguenti).

Per quanto riguarda la ridefinizione del debito ricordiamo che questo rappresenta uno dei momenti più delicati del processo di risanamento, “in quanto consiste nella produzione di rimodulazione del debito fatta ai creditori (quasi sempre istituti di credito) da parte della società, sulla base dei risultati presumibilmente conseguibili dalle strategie di risanamento e dell’ammontare dei flussi di cassa al servizio del debito”205. Esistono numerosi strumenti utilizzabili per migliorare la posizione debitoria a breve. Tra i più comuni si ricorda:

 il mantenimento delle linee autoliquidanti: queste “rappresentano una tipologia di finanziamento agevolato per le imprese, attraverso le quali l’azienda ottiene l’Anticipo Fatture, il Salvo Buon Fine o le Ricevute Bancarie”206. La conferma di solito è valutata in merito al comportamento che ha tenuto l’azienda nella fase

204 Ivi p. 170-171.

205 Ivi p. 182.

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precedente alla crisi, infatti, nel caso si siano registrati comportamenti poco trasparenti le banche possono negare il mantenimento delle linee autoliquidanti;  il consolidamento delle line a breve: tale operazione normalmente riguarda “gli

scoperti di conto corrente e le linee autoliquidanti incagliate (cosiddette no

moving). L’operazione consiste nel trasformare un debito che, per sua natura,

dovrebbe essere rimborsato a vista o, comunque, entro un lasso di tempo ragionevole, in un debito di medio lungo periodo, compatibilmente con i flussi di cassa che la società sarà presumibilmente in grado di produrre”207;

 il rescheduling dei finanziamenti a medio lungo termine: anche in questo caso si effettua “un consolidamento dei debiti di media-lunga durata per un arco di tempo superiore a quello originariamente pattuito”208. Nel caso dei mutui ipotecari, essendo previsti garanzie reali, il consolidamento di questi normalmente non comporta una modifica dell’entità del credito vantato, ma prevede una semplice ridefinizione delle scadenze. Può essere inoltre previsto il pagamento limitato agli interessi del finanziamento, escludendo il debito consolidato affinché ciò permetta “alla società di usufruire di ossigeno finanziario per un periodo sufficiente a rendere operative ed efficaci le strategie di turnaround”209. Nel momento del rescheduling può venir riconsiderato il tasso iniziale dei finanziamenti, in quanto le banche possono chiedere un adeguamento del tasso in base al maggior rischio e all’aumento del tempo di rimborso. In alcuni casi può essere “prevista nel contratto una formula c.d. «margin ratchet», che consiste in una riduzione dello spread al miglioramento di alcuni rapporti ritenuti particolarmente significativi (Debt/Ebitda, Debt/Equity, Debt/ricavi, ecc.)”210. Infine sono previste diverse modalità di rimborso, tra le quali i tradizionali piani di ammortamento, il cosiddetto “rimborso bullet, in un’unica rata comprensiva di capitale e interessi, al termine del periodo concordato) e il rimborso con ballon finale (in più rate costanti, ma con una rata finale significativamente maggiorata)”211;

207 Fazzini M., Abriani N., “Turnaround management. Affrontare, gestire e risolvere la crisi d’impresa”,

op. cit. p. 184.

208 Ibidem

209 Ivi p. 185.

210 Ibidem

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 l’apertura di nuove linee di credito: queste sono condizionate dalla realizzabilità del processo di risanamento, in quanto “in linea di massima le banche non sono particolarmente propense ad erogare nuova finanza in un contesto di crisi”212. Tuttavia nel proseguo del lavoro illustreremo i vantaggi riguardo i finanziamenti erogati in funzione delle procedure (concorsuali) di risanamento che ha comportato l’introduzione del D.L. n. 83/2012.