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La nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento

3 Capitolo : Le Procedure concorsual

3.3 La nuova procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento

La procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento “dettata dalla l.27.1.2012, n. 3, rappresenta un novum nell’ambito dell’ordinamento italiano e pone rimedio ad una lacuna legislativa derivante dalla riforma delle procedure concorsuali intervenuta tra il 2005 e il 2006”245. Tale procedura è stata concepita in particolare per i

244http://www.treccani.it/enciclopedia/concordato-fallimentare/

245 Panzani L., “LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DOPO IL D.L.

179/2012”, TRECCANI.IT, 2012,

http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_delle_procedure_co ncorsuali/2_Panzani_sovraindebitamento_2.html

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soggetti che non possedendo i requisiti richiesti dalla legge non possono esser assoggettabili a Fallimento.

Sono state previste tre possibili procedure: 1) l’accordo di composizione della crisi; 2) il piano del consumatore;

3) la liquidazione del patrimonio.

Il presupposto oggettivo, che è comune a queste procedure, è rappresentato dal

sovraindebitamento, “che la legge ravvisa nel «perdurante squilibrio tra le obbligazioni

assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni», ovvero nella «definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni» (art. 6, comma 2)”246. Per quanto riguarda invece il presupposto soggettivo, questo nella seconda procedura illustrata (piano del consumatore) è riservata ovviamente al consumatore, definito dall’art. 6, comma 2 lett. B, l 3/2012 come: la persona fisica che ha assunto obbligazioni

esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Possono optare, invece, per l’accordo di composizione della crisi e della liquidazione del patrimonio numerosi soggetti, tra i quali rientrano:

 gli imprenditori e le imprese non assoggettabili a Fallimento per le soglie previste dalla legge all’art. 1 l.f.;

 le imprese dichiarate non fallibili, per le quali è prevista una specifica esenzione, quali le start-up innovative.

Prima di procedere ad analizzare tali procedure, è doveroso sottolineare come il legislatore tramite tale disciplina abbia concesso ai soggetti non fallibili la facoltà di optare per la predisposizione di un piano, così da giungere ad un accordo con i creditori, (l’accordo di composizione della crisi il piano del consumatore), o di procedere alla liquidazione del proprio patrimonio (liquidazione del patrimonio).

All’interno di questa procedure assume un ruolo centrale la predisposizione di un piano atto alla ristrutturazione dei debiti del soggetto e alla soddisfazione dei creditori. In realtà si deve sottolineare “che il momento satisfattivo dei creditori non debba essere inteso nel

246 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.”, op. cit. p. 89.

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senso di vero e proprio adempimento delle obbligazioni, aprendosi così la strada a forme di pagamento parziale (accordo remissorio) o a moratorie di pagamento (accordo dilatorio), con una falcidia o una dilazione per i creditori che potranno essere soddisfatti anche mediante la produzione di flussi di cassa e di redditi futuri derivanti dalla continuazione dell’attività economica, sia essa propriamente imprenditoriale o professionale, del debitore (art. 7, l. 3/2012)”247. Nella maggior parte dei casi, infatti, i creditori subiranno delle decurtazioni del proprio credito o assisteranno a delle dilazioni di pagamento.

Il piano è redatto con l’assistenza di un organismo di composizione della crisi, il quale ha sia una funzione di assistenza nello svolgimento della procedura, sia di asseverazione della fattibilità del piano. Per risolvere il possibile conflitto di interessi che può sorgere in tale situazione, il Tribunale è tenuto a vigilare sull’operato di tale soggetto.

Nella proposta di accordo può esser previsto di affidare il patrimonio ad un soggetto gestore. Inoltre “l’art. 7, co. 1, prevede ora la possibilità che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato dei beni oggetto della prelazione, attestato dagli organismi di composizione della crisi”248.

È stato tuttavia stabilito che il piano deve assicurare il pagamento integrale sia dei crediti tributari (può esser proposta solo la dilazione) sia dei titolari di crediti impignorabili. Per poi raggiungere l’accordo è necessaria l’approvazione dei “creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e vincola anche coloro che non vi abbiano aderito, purché essi possano essere soddisfatti in misura non inferiore alla percentuale del ricavato in caso di liquidazione concorsuale”249.

Nel caso del piano del consumatore non è, invece, richiesta l’approvazione dei creditori. Proprio per questo l’organismo di composizione, come già in parte accennato è tenuto ad

247 Ivi p. 89-90.

248 Panzani L., “LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DOPO IL D.L.

179/2012”, TRECCANI.IT, 2012,

http://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_processuale_civile_e_delle_procedure_co ncorsuali/2_Panzani_sovraindebitamento_2.html

249 Abriani N., Calvosa L., Ferri jr G., Giannelli G., Guerrera F., Guizzi G., Motti C., Notari M., Paciello

A., Piscitello P., Regoli D., Rescio G.A., Rosapepe R., Rossi S., Stella Richter jr. M., Toffoletto A., “DIRITTO FALLIMENTARE. Manuale breve.”, op. cit. p. 90.

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esprimere un giudizio sull’attendibilità dei documenti relativi al piano e sulla fattibilità dello stesso.

Le tre procedure presentano poi alcune caratteristiche comuni per quanto riguarda il loro procedimento: In primo luogo, queste possono essere proposte solo su istanza del debitore; “in secondo luogo, una volta depositata la proposta di accordo di composizione o il piano del consumatore o una volta aperta la procedura di liquidazione, il giudice dispone (nel caso del piano può disporre) il divieto dell’inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari o dell’acquisizione di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte di creditori anteriori (artt. 10, 12-bis- 14-quinquies)250.

Il Tribunale infine sottopone a verifica sia l’accordo di composizione che il piano del consumatore e decide se procedere con l’omologazione del piano, con la quale il debitore consegue automaticamente l’esdebitazione.

Infine nel caso il debitore opti per quest’ultima procedura dopo il deposito della domanda il Tribunale fissa una data per l’udienza di discussione con i creditori. A seguito “il Tribunale emana il provvedimento di «apertura della liquidazione», con il quale viene nominato un liquidatore, che provvederà alla redazione dell’inventario, all’accertamento del Passivo, gli atti di liquidazione e al conseguente riparto del ricavato tra i creditori”251. Per concedere l’esdebitazione si deve in questo caso accertare la meritevolezza del debitore, ovvero “il giudice deve escludere che «abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere», e che non abbia «colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali»”252. Solo in tal caso può essere concesso l’esdebitazione per il debitore.