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IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA

7. Elasticità e flessibilità

Un'altra prerogativa dei rapporti tra imprese che viene sfiorata dalla L. 192/1998 è quella dell’elasticità del contratto.

Nei capitoli precedenti, esaminando le caratteristiche che dovrebbero avere gli strumenti contrattuali attraverso i quali le imprese strutturano i loro rapporti, si è parlato di “contratto incompleto” e di “contratto flessibile”: essendo destinati a regolare rapporti complessi e di durata, caratterizzati da un alto indice di imprevedibilità, i contratti tra imprese tendenzialmente dovrebbero avere un contenuto chiaro e preciso, ma capace di adattarsi a sopravvenienze e mutamenti imprevisti, garantendo al contempo la conservazione dell’assetto degli interessi consacrato inizialmente.

La Legge sulla subfornitura sembra non tenere assolutamente conto del fatto che i contratti interimprenditoriali richiedono di essere flessibili, elastici e leggeri.

Anzi, l’imposizione della forma scritta e di un contenuto estremamente preciso e dettagliato, come si è visto sopra, va esattamente contro tali esigenze, rendendo il contratto rigido e non facilmente modificabile. In proposito è stato correttamente osservato : “Sotto questo aspetto è innegabile che il garantismo della legge si scontra con

le esigenze di flessibilità nei rapporti tra le aziende, tanto da poter addirittura risultare sfavorevole al medesimo soggetto (e cioè il subfornitore) che la stessa vorrebbe tutelare”30. Si pensi ad esempi alla subfornitura di prodotti la cui produzione è talmente complicata da rendere pressoché impossibile per il subfornitore prevedere all’inizio quali siano i relativi costi e quindi i relativi prezzi.

La L. 189/1992 tuttavia contiene due previsioni che sembrano rispondere alle suddette esigenze.

La prima è l’art. 3,5° coma, il qual stabilisce che se nel corso dell’esecuzione del rapporto, su richiesta del committente, vengono apportate significative modifiche e

30

Berti C. – Grazzini B., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Giuffrè Editore, 2005, pag. 73.

varianti che comportino incrementi dei costi, il subfornitore ha diritto ad un adeguamento del prezzo anche se non esplicitamente previsto dal contratto.

Tale previsione è chiaramente volta a tutelare il subfornitore quale parte debole esposta a possibili abusi da parte del committente, presunto quale parte forte, garantendogli un adeguato compenso in caso di successive modifiche alle prestazioni previste dal contratto. Così facendo essa per crea una breccia nel rigido formalismo che si è visto caratterizzare il contratto di subfornitura. Il principio della forma scritta ad

substantiam richiedere che le eventuali modifiche al contratto debbano avere forma scritta

in tutti i suoi elementi, quindi una successiva modifica che non prevede per iscritto il relativo compenso sarebbe nulla ai sensi dell’art. 2. La norma in esame però, garantendo al subfornitore un adeguato compenso, ammette, seppur implicitamente, che possano esservi modifiche al contratto in corso d’opera pur senza tutti i crismi di forma richiesti per il contratto originario. Si tratta quindi di una previsione che, pur perseguendo il diverso fine di tutela della parte debole, favorisce l’elasticità e la dinamicità del rapporto di subfornitura.

La seconda norma è l’art. 6,1° comma, il quale prima stabilisce che è nullo ogni patto che riservi ad una delle parti la facoltà di modificare unilateralmente una o più clausole del contratto di subfornitura, per poi però specificare che non rientrano in tale divieto gli accordi che consentono al committente di precisare unilateralmente, entro i termini e i limiti contrattualmente prefissati, i tempi e le quantità delle forniture.

Anche questa norma pare contemperare due esigenze opposte: per un verso impedire che la parte contrattualmente forte possa perpetrare eventuali abusi e per l’altro verso garantire comunque un certo margine di elasticità e dinamicità al rapporto di subfornitura, almeno nella sua fase esecutiva.

Si noti che in questo caso la legge rivolge il divieto di modifiche unilaterale indifferentemente ad entrambe le parti, sicché, a differenza che negli altri casi visti sopra (forma scritta e responsabilità del subfornitore), non è una nullità c.d. relativa perché non è volta a tutelare il solo subfornitore. Tale considerazione permette di considerare il

divieto di modifiche unilaterale come una regola potenzialmente idonea a disciplinare la generalità dei rapporti tra imprese, e non solo quelli di subfornitura.

8. Le conoscenze

Un altro dei problemi che connota la materia dei rapporti tra imprese è quello della conoscenza. Come si è visto nei capitoli precedenti, quando le imprese stringono rapporti di collaborazione e di scambio è probabile che un’impresa venga a contatto con la tecnologia ed il know how dell’altra e vi è quindi il rischio che se ne appropri o li utilizzi in modo abusivo.

La L. 192/1998 prende espressamente in considerazione tale problematica nell’ultimo comma dell’art. 6 e nell’art. 7. In particolare la prima norma disciplina i profili relativi alla proprietà intellettuale ed industriale del subfornitore mentre la seconda quelli relativi a quella del committente.

L’ultimo comma dell’art. 6 sancisce che “È nullo il patto con cui il subfornitore

disponga, a favore del committente e senza congruo corrispettivo, di diritti di privativa industriale o intellettuale”.

Si stratta palesemente di una norma volta, come le altre ipotesi di nullità sopra esaminate, a tutelare in modo specifico ed eccezionale il subfornitore. Essa chiaramente postula una situazione di disparità contrattuale, sconosciuta al diritto comune dei contratti ma ben presente nei rapporti tra imprese, che permette alla parte in posizione di dominanza contrattuale di imporre alla controparte condizioni contrattuali estremamente inique e pertanto “..persegue la evidente finalità di impedire che il subfornitore, in

ragione della sua soggezione economica e contrattuale, sia indotto a spogliarsi, a condizioni economiche sperequate, di invenzioni o trovati elaborati durante l’esecuzione

del contratto di subfornitura o già posseduti”31. Anche in questo caso, per i motivi indicati in relazione alla nullità per difetto di forma e alla nullità delle clausole sulla responsabilità del subfornitore, si deve ritenere trattarsi di nullità c.d. relativa.

L’art. 7 invece affronta una problematica diversa in materia di proprietà intellettuale ed industriale, una problematica più ampia e generale perché non riguarda i soli casi in cui via sia un situazione di disparità contrattuale. Infatti, a prescindere dalle posizioni di forza o debolezze contrattuale, quando due imprese vengono a contatto vi è sempre il rischio che l’una venga in possesso delle conoscenze proprie dell’altra e se ne appropri o le utilizzi illegittimamente.

Ciò avviene in particolare nella subfornitura poiché in tale tipo di rapporto per definizione il committente indica al subfornitore la tecnica e fornisce la tecnologia da utilizzare nella produzione del bene o del servizio commissionato. A tal proposito la norma in parola stabilisce che “Il committente conserva la proprietà industriale in ordine

ai progetti e alle prescrizioni di carattere tecnico da lui comunicati al fornitore e sopporta i rischi ad essi relativi. Il fornitore è tenuto alla riservatezza e risponde della corretta esecuzione di quanto richiesto, sopportando i relativi rischi”.

Siffatta norma esplicita quindi un principio, che pare essere suscettibile di applicazione a qualsiasi tipo di relazione interimprenditoriale anche al di fuori delle ipotesi di subfornitura, ossia quello per cui l’instaurazione di un rapporto di scambio o di collaborazione tra imprese non autorizza l’una ad appropriarsi o a divulgare il patrimonio di conoscenza con cui venga in contatto in forza del rapporto medesimo.

31

Berti C. – Grazzini B., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Giuffrè Editore, 2005, pag. 169.