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L’ORDINAMENTO REGIONALE

3. Il procedimento regionale

Fissata così la nozione di distretto (e delle altre forme di aggregazione), il sistema veneto prevede un procedimento articolato in due fasi: la prima è la fase del patto di sviluppo e la seconda è la fase dei progetti esecutivi.

Nella prima fase, le imprese che costituiscano un sistema produttivo locale rispondente alle condizioni sopra descritte (per quantità e rilevanza) posso candidarsi presso la Regione per essere formalmente accreditati come distretto. Tale candidatura avviene mediante la presentazione di una strategia di sviluppo concordata, denominata

“patto di sviluppo”, che consiste in un documento programmatico, sottoscritto da tutte le imprese aderenti al distretto, in cui vengono pianificate le azioni che il distretto intende compiere per il proprio sviluppo.

Nella seconda fase, i singoli distretti che sono stati accreditati come tali dalla Regione, danno attuazione al proprio “patto di sviluppo” presentando specifici progetti esecutivi delle singole azioni previste in via programmatica nel patto medesimo. La Regione, sulla base di appositi bandi annuali, provvede al co-finanziamento di tali progetti.

3.a. Il patto di sviluppo

Il patto di sviluppo è definito e disciplinato nel dettaglio dalla delibera della Giunta Regionale n. 1262 del 2 maggio 2006. Ai sensi di tale norma “Il patto di

sviluppo è un documento programmatico che deve descrivere l’aggregazione distrettuale o metadistrettuale individuando il settore di produzione specifico, e illustrare i contenuti delle azioni che l’eligendo Distretto o Metadistretto si propone di attuare nel triennio di vigenza per lo sviluppo della propria realtà produttiva”.

Nello specifico tale documento deve contenere:

1) la denominazione del distretto, la quale deve identificare chiaramente la filiera produttiva e/o il prodotto prevalente;

2) la descrizione del sistema produttivo (consistenza, configurazione economica, prodotti, fatturato, esportazioni e importazioni, occupazione, coinvolgimento dei soggetti istituzionali, integrazione tra le imprese, rilevanza economica per la Regione…);

3) l’indicazione dei punti di eccellenza e della criticità del sistema produttivo; 4) la descrizione della capacità d’innovazione;

5) il programma quanto più possibile dettagliato delle azioni che si intendono porre in essere per lo sviluppo del distretto medesimo;

6) il piano finanziario di massima previsto per le azioni di sviluppo, indicante le quote per cui si chiede il finanziamento regionale e la quote a carico delle imprese;

7) l’elenco e la descrizione delle imprese e degli altri soggetti partecipanti, con indicazione del numero di addetti occupati;

8) le dichiarazioni di adesione al distretto da parte dei soggetti partecipanti; 9) l’individuazione del rappresentate di distretto con relativa accettazione

dell’incarico;

10) l’indicazione delle modalità di accesso ai risultati o ai beni conseguiti dai progetti da parte delle imprese sottoscrittrici.

Il patto deve essere presentato alla Camera di Commercio presso la quale è iscritta la maggioranza delle imprese sottoscrittrici, la quale ne “verifica la

compatibilità economica e la fattibilità complessiva” e rende un parere motivato sulla

rispondenza degli obiettivi del patto medesimo alle finalità della legge.

Per ogni settore produttivo è ammissibile un solo distretto: “Nel caso venissero

presentati alla Camera di Commercio più Patti afferenti il medesimo settore nell’ambito dello stesso contesto socio-economico territoriale, la Camera di Commercio è tenuta a respingerli, invitando contestualmente i diversi sottoscrittori dei Patti concorrenti a formulare un Patto di Sviluppo unico. Nel caso risultasse impossibile pervenire alla formulazione di un Patto di Sviluppo unico, nel successivo anno la Camera di Commercio potrà ritenere ricevibile e inviare alla struttura competente della Regione unicamente il Patto che, fra i due o più concorrenti all’interno dello stesso settore, sia stato sottoscritto dal più elevato numero di imprese e, a parità di numero di imprese, dal raggruppamento di imprese che presenti il più elevato numero di addetti complessivi” (così la Deliberazione della Giunta n. 3434 del

novembre 2006, allegato B).

Nel procedimento intervengono anche la Provincia o le Province nel cui territorio si trovano le imprese sottoscrittrici, le quali devono esprimere un parere sulla compatibilità del patto con gli strumenti di programmazione provinciale.

Se sussistono tutti requisiti e il patto è ammissibile, la Regione approva il patto e, così facendo, l’aggregazione di imprese viene formalmente accreditata quale distretto. Il patto approvato ha vigenza triennale e alla scadenza può essere rinnovato.

3.b. I progetti attuativi

Ciascun anno la Regione emette specifici bandi per il co-finanziamento dei progetti esecutivi che costiuiscono attuazione delle misure e delle azioni previste in via programmatica nei patti di sviluppo approvati (art. 10).

Tali bandi indicano i soggetti destinatari, gli ambiti territoriali e settoriali d’intervento, le iniziative finanziabili, gli importi massimi e minimi di spesa, la quota massima di finanziamento regionale, le modalità di accesso e di erogazione dei contributi, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le priorità per l’assegnazione dei contributi, le incompatibilità con altre forme di aiuti pubblici, le modalità per monitoraggio della realizzazione dei progetti e per la valutazione dei risultati raggiunti.

È previsto in via generale (ma con la possibilità di deroghe specifiche) che la Regione possa finanziare i progetti con un contributo a fondo perduto pari al massimo al 40% del costo totale. Della parte restante, le imprese partecipanti devono sostenere in proprio almeno un altro 40%, essendogli consentito di coprire con altri eventuali diversi finanziamenti solo il 20%. Ciò al fine di costringere le imprese ad investire di tasca propria così da ottenere la garanzia che esse abbiano interesse nel progetto e che il patto distrettuale non diventi solo un mezzo per intercettare finanziamenti. Allo stesso scopo, la Regione non anticipa i costi ammessi, ma li rimborsa solo a progetto positivamente concluso e su rendicontazione delle spese.

Gli interventi finanziabili (art. 12) sono iniziative che non avvantaggiano individualmente le singole imprese ma promuovono l’intero sistema economico locale creando utilità e valori aggiunti tendenzialmente fruibili da tutti gli attori economici del territorio operanti in quel settore: opere ed infrastrutture per il potenziamento e il miglioramento del territorio, attività di ricerca e sviluppo, realizzazione di banche dati ed osservatori, realizzazione di servizi informatici e telematici destinati a fornire alle imprese informazioni in grado di stimolarne l'interazione e l’integrazione, promozione commerciale di prodotti (anche attraverso esposizioni dimostrative, eventi fieristici, azioni pubblicitarie, studi di mercato…), servizi logistici di sostegno al sistema distrettuale, misure per il risparmio energetico…

Inoltre, sia la legge che i bandi specificano espressamente che i singoli progetti devono contenere disposizioni espresse sulla modalità di accesso e condivisione tra tutti i soggetti del distretto dei risultati utili prodotti dal progetto medesimo.

Sulla base dei suddetti bandi, i partecipanti al distretto propongono alla Regione, per ottenerne il co-finanziamento, i propri progetti esecutivi delle misure annunciate in via programmatica nel patto di sviluppo. Tali progetti non sono presentati direttamente dal distretto in quanto tale, che non risulta espressamente avere una sua propria soggettività, ma da un sotto-gruppo soggetti delle imprese partecipanti al distretto medesimo.

All’interno del distretto quindi si distinguono le imprese meramente sottoscrittrici e le imprese attuatrici.

Le prime si limitano a sottoscrivere il patto di sviluppo permettendo al distretto di raggiungere le dimensioni minime per l’accreditamento (e quindi consentendo di ottenere i finanziamenti), in cambio del diritto di utilizzare i risultati del progetto secondo le modalità convenute nel patto. Le secondo elaborano, presentano alla Regione e realizzano i progetti esecutivi del patto di sviluppo, sostenendone la quota di costi non coperta dal finanziamento pubblico.

L’impresa gregaria quindi non sopporta costi e beneficia dei risultati, ma l’impresa attuatrice ha bisogno dell’adesione delle imprese gregarie per ottenere il finanziamento e ha il vantaggio di poter orientare il patto verso i risultati che le sono più utili (pur dovendosi comunque trattare di risultati fruibili dall’intero distretto). In sostanza il progetto esecutivo è portato avanti solo da alcune delle imprese del distretto, ma deve avere l’appoggio di tutte le altre e deve essere volto allo sviluppo dell’intero sistema.

I bandi annuali di concorso per il finanziamento dei progetti esecutivi specificano che il gruppo di imprese attuatrici deve essere composto da un numero minimo di 10 partecipanti al distretto (15 in caso di metadistretto).