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LE AGGREGAZIONI TRA IMPRESE INTERDIPENDENT

9. Le reti burocratiche contrattual

Accogliendo la sopra esposta classificazione dei fenomeni aggregativi, si può osservare quanto segue.

Le reti sociali sono un fenomeno difficilmente riconducibile al mondo del diritto e il loro studio riguarda piuttosto le scienze economiche e sociali.

Le reti proprietarie invece appartengono a pieno titolo al mondo del diritto ed hanno una propria disciplina, data dal diritto societario. Si pensi ad esempio a come il controllo e il coordinamento tra società viene espressamente preso in considerazione e disciplinato dagli artt. 2359 e 2497 C.C.

Tali fenomeno vengono, pertanto, esclusi dalla presente indagine, la quale quindi si concentra sulle reti burocratiche.

All’interno delle reti burocratiche “…sono stati distinti due macro modelli: uno

fondato sull’impiego del contratto del contratto plurilaterale; l’altro sul collegamento tra diversi contratti di collaborazione”95.

Si deve differenziare a seconda del tipo di interdipendenza sussistente tra le imprese.

Se si tratta di interdipendenza transazionale, ossia derivante da rapporti di scambio, allora la rete non assume una formalizzazione giuridica diretta ma risulta dal complesso di quei particolari contratti bilaterali che , come si è visto sopra, hanno un contenuto ulteriore e più complesso del mero scambio immediato e discreto.

Se l’interdipendenza è cooperativa allora la rete verrà formalizzata direttamente mediante contratti di scopo comune con cui le imprese regolano i diritti e gli obblighi derivanti dall’appartenenza al sistema, tipicamente mediante la costituzione di

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Cafaggi F., Il nuovo contratto di rete: “learning by doing”?, I Contratti n. 12/2010, pag. 1144.

un’organizzazione avente una certa soggettività giuridica (esempi: associazione in partecipazione, associazioni di categoria, consorzio, confederazione, associazione temporanea d’imprese…)96.

La categoria della reti burocratiche deve quindi essere ulteriormente ripartita in due sottocategorie: le reti contrattuali, ossia quelle in cui il legame reticolare è costituito da contratti tra i vari nodi, e le reti organizzative, ossia quelle in cui vi le relazioni reticolari vengono formalizzate costituendo, mediante un contratto plurilaterale, un’organizzazione dotata di una certa soggettività.

Ovviamente le due tipologie di rete possono coesistere nel medesimo contesto imprenditoriale, dando così vita a reti miste97.

Come accennato le reti contrattuali sono quelle costituite da un tessuto di contratti bilaterali tra parti diverse in qualche collegati tra loro. Si pensi, ad esempio, ai contratti tra gli anelli di una catena di fornitura o a quelli tra il franchisor e i diversi franchisee.

Le reti organizzative, invece, sono quelle che si costituiscono mediante contratti plurilaterali che coinvolgono la generalità degli aderenti all’aggregazione, tendenzialmente andando a costituire una sovrastruttura o un’entità che in qualche modo li raggruppa e li assorbe. Si pensi, ad esempio, ai gruppi di società, ai consorzi e alle cooperative.

Nelle reti organizzative l’aggregazione ha una propria disciplina ed una qualche forma di riconoscimento giuridico, se non addirittura una propria soggettività giuridica.

Nelle reti contrattuali, invece, l’aggregazione è il risultato di fatto di un complesso sistema di contratti che hanno solo ed esclusivamente effetti obbligatori tra

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La distinzione tra reti burocratiche transazionali e cooperative, e tra queste e le reti sociali, è ben espressa da Cafaggi F., in Cafaggi F. (a cura di), Reti d’imprese tra regolazione e norme sociali – Nuove sfide per diritto ed economia, Il Mulino, 2004, pag. 69: “La

formazione di sistemi di coordinamento tra imprese, nelle forme gerarchiche e in quelle paritarie, possono infatti essere formalizzate attraverso la stipulazione di contratti e/o la costituzione di nuovi soggetti di diritto o mantenersi sul piano fattuale”.

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Mosco G., Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2010, pag. 839:“Nell'ampia cerchia degli strumenti utilizzati, occorre distinguere tra quelli

che danno vita a reti contrattuali e quelli ai quali si fa ricorso per costituire reti organizzative, fermo restando che alle volte le reti si sviluppano in forma mista e che, al di là della stessa contrapposizione tra contratto e organizzazione, nelle reti il contratto assume in termini particolarmente significativi la funzione di disegno strategico della relazione”.

le parti dirette dello scambio. Il contratto costituisce e regola solo il rapporto tra i contraenti, mentre la rete che esso contribuisce a formare non assume direttamente rilevanza giudica98.

Come si è detto, le forme in cui possono manifestarsi le reti burocratiche organizzative sono previste e disciplinate dall’ordinamento giuridico. Al contrario, le reti burocratiche transazionali con difficoltà possono essere colte e disciplinate dagli strumenti giuridici tradizionali.

Infatti la fattispecie della rete burocratica contrattuale, come si è già accennato e come si approfondirà nel prosieguo, è caratterizzata da una grave discrasia tra la situazione di fatto e la situazione di diritto.

Formalmente le imprese sono completamente autonome ed indipendenti le une dalle altre perché gli unici legami che intercorrono tra loro sono meri rapporti di scambio bilaterale. Di fatto però la situazione è diversa: attraverso la moltiplicazione e la specializzazione di tali contratti bilaterali di scambio, i nodi della rete tessono tra loro una relazione che è stabile e duratura, che le coinvolge tutte insieme congiuntamente (non due a due) e che va oltre il singolo scambio di beni e servizi,

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Sul punto si veda la chiarissima illustrazione del fenomeno di Mosco G., Frammenti ricostruttivi sul contratto di rete, Giurisprudenza Commerciale, n. 6/2010, pag. 839. Le reti

contrattuali si avvalgono soprattutto di contratti bilaterali, spesso plurimi e tra loro coordinati, alle volte con caratteri tali da dar vita sotto il profilo funzionale a un collegamento negoziale. Si pensi ai contratti nel campo della conoscenza, per esempio di licenza di brevetti o know-how; a quelli relativi alla produzione, come ai contratti di subfornitura; a quelli relativi alla distribuzione, come i contratti di franchising. Le reti organizzative hanno a disposizione varie figure: i consorzi e le società consortili, le società lucrative o cooperative, il geie o la società europea nel caso di reti internazionali. In certi casi si fa ricorso anche alle associazioni o alle fondazioni associative. Nelle reti del primo tipo i contratti sono volti a regolare tra le parti il rapporto di collaborazione e le vincolano con effetti obbligatori e con un rilievo meramente interno. Ne consegue la difficoltà di conciliare la bilateralità e la relatività del contratto con, da una parte, un programma di rete coinvolgente più soggetti non legati da rapporti contrattuali diretti, salva la valorizzazione, sotto alcuni profili, del collegamento negoziale, quando sia riscontrabile, con, dall'altra parte, la possibilità di interloquire unitariamente, a livello di rete, con i terzi. Inoltre, qualora siano necessari modificazioni o sviluppi degli accordi, questi devono essere decisi all'unanimità dalle parti di ogni singolo contratto. Le reti organizzative, invece, si basano su contratti che riuniscono in un unico contesto contrattuale gli aderenti alla rete chiamandoli alla realizzazione di uno scopo comune, superando così la frammentarietà della rete che si avvale di una pluralità di contratti di scambio. Essi prevedono un’organizzazione comune, più o meno complessa, e hanno un rilievo esterno, danno vita a enti collettivi, autonomi soggetti di diritto distinti dalle imprese aderenti che come tali si presentano ai terzi producendo atti, acquistando diritti e assumendo obbligazioni, enti che operano in genere sulla base di decisioni a maggioranza”.

incidendo sull’organizzazione e sull’attività di ciascuna. Lo strumento contrattuale, arricchito di specifici contenuti e utilizzato ripetutamente nel tempo, produce relazioni che superano il principio di relatività dei contratti e la mera funzione di scambio100.

La rete burocratica contrattuale è la manifestazione massima di quelle forme organizzative ibride tra il mercato e la gerarchia, di cui si è trattato sopra, perché i contratti attraverso cui si manifesta superano la causa dello scambio incidendo sull’allocazione del potere decisionale, senza tuttavia che a tale allocazione del potere decisionale corrisponda un titolo formale.

Il problema è che lo strumento del contratto di scambio non consente di dare rilievo giuridico all’interdipendenza tra le imprese. Infatti, il contratto - in generale - per definizione produce effetti solo tra le parti, ed in particolare il contratto di scambio costituisce e regola rapporti per lo più immediati che si estinguono con l’esecuzione delle reciproche prestazioni, mentre, al contrario la rete costituita attraverso contratti di scambio è un fenomeno stabile e duraturo che coinvolge tutte le imprese, non solo quelle che sono tra loro dirette controparti contrattuali.

La categoria delle reti burocratiche contrattuali, quindi, risulta coincidere con l’area del fenomeno che nelle pagine precedenti è stato definito dei modelli ibridi intermedi tra le gerarchia e il mercato.

Quelli che nel campo dell’economia sono classificati come modelli ibridi tra gerarchia e mercato e nel campo del diritto sono stati indicati come reti burocratiche contrattuali sono la tipologia di aggregazione tra imprese che maggiormente pone problemi dal punto di vista dell’inquadramento e della disciplina giuridica.

Si è infatti affermato che “A ben guardare, la vera sfida del giurista di fronte al

fenomeno del collegamento negoziale è quella di identificare l’unitarietà dell’assetto

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F. Cafaggi in F. Cafaggi (a cura di), Il contratto di rete – Commentario, Il Mulino, 2009, pag. 16: “Con riferimento alla rete costituita da contratti bilaterali o plurilaterali è

opportuno precisare che non dà luogo a rete qualunque collegamento negoziale etra una pluralità di contratti. Perché vi sia rete occorre una relazione strumentale di complementarietà tra le attività delle imprese di cui il collegamento contrattuale definito dal contratto definito dal contratto di rete diviene espressione. Non è sufficiente dunque il mero riferimento ad un’operazione economica unitaria, occorre che vi siano elementi di collegamento tra i contratti collegati in rete sotto il profilo causale e dell’oggetto che rendano evidente l’interdipendenza tra le attività e di conseguenza il rischio d’impresa”.

teleologico ed economico a dispetto dell’autonomia strutturale dei contratti”101

e che il tema delle reti d’imprese “…mostra la difficoltà di leggere questi fenomeni

esclusivamente in chiave di soggettività, correndo il rischio di ascrivere all’irrilevante giuridico casi di coordinamento esplicito che, tuttavia, non si traducono nella creazione di nuovi soggetti. Il problema è ancora maggiore nei casi di coordinamento implicito. Questa è forse una delle ragioni per le quali la riflessione sulle reti d’imprese, tanto ricca in altre scienze, risulta quasi assente tra i giuristi … Non è facile catturare tali profili in un sistema del diritto dei contratti ancora orientato a ridurre od impedire la produzione di effetti su soggetti terzi..”102.

Per questi motivi il presente lavoro si concentrerà su questo fenomeno, tralasciando sia le reti sociali, che come si con estrema difficoltà possono essere ricondotte ad una dimensione giuridica, sia la reti burocratiche cooperative che le reti proprietarie, le quali invece sono in qualche modo previste e disciplinate dall’ordinamento giuridico.