IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA
2. La natura della disciplina della subfornitura
Come si è anticipato in precedenza la L. n. 192 del 18.06.1998, intitolata
“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, successivamente modificata
dalla L. 5.3.2001 n. 57 e dal D. Lgs. 9.10.2002 n. 231, è il primo intervento legislativo che prende in considerazione un rapporto specificamente tra imprese1.
Infatti «Da un punto di vista “soggettivo”, il contratto di subfornitura si conferma,
in relazione alla natura delle parti contraenti, quale contratto interimprenditoriale: e cioè il contratto mediante il quale “un imprenditore si impegna” nei confronti “di un’impresa committente”»2. Mentre in tutti gli altri contratti previsti dal sistema
codicistico la categoria e la qualità delle parti sono assolutamente irrilevanti, il contratto di subfornitura può essere stipulato solo ed esclusivamente tra due parti che siano imprese. Per questo motivo la L. 192/1998 può essere considerata come il primo riconoscimento dei rapporti tra imprese come categoria distinta rispetto alla generalità indifferenziata degli altri rapporti esistenti sul mercato e quindi, forse, come branca autonoma e distinta, almeno parzialmente, del diritto comune dei contratti.
Dal punto di vista oggettivo la subfornitura è il contratto con il quale, sostanzialmente, un imprenditore (committente) affida ad un altro imprenditore (subfornitore) la produzione di parti del suo prodotto\servizio finale o lo svolgimento di fasi del relativo processo produttivo, da eseguirsi secondo le sue specifiche indicazioni tecniche.
La caratteristica della subfornitura è che la prestazione del subfornitore si inserisce funzionalmente nella produzione del committente: infatti tale prestazione può consistere nel “effettuare … lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla
committente medesima” oppure nel “fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad
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Per un esame approfondito e completo della L. 18 giugno 1998 n. 192 si veda Musso A., La subfornitura, in Commentario del Codice Civile Sciaoja-Branca, Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo III – Dei singoli contratti, Supplemento Legge 18 giugno 1998 n. 192.
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Berti C. – Grazzini B., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Giuffrè, 2005, pag. 10.
essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente” il tutto “in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente” (art. 1).
È quindi possibile indicare sinteticamente come elementi costitutivi essenziali della subfornitura i seguenti due:
1) elemento soggettivo: le parti sono necessariamente imprenditori;
2) elemento oggettivo: la prestazione oggetto del rapporto costituisce una sottofase, un passaggio, dell’attività produttiva del committente.
Così definito il contenuto della subfornitura, si pone il problema di definire il rapporto tra tale nuova figura ed i preesistenti contratti tipici aventi, almeno apparentemente, il medesimo oggetto.
Infatti, anche mediante i contratti di appalto, d’opera e di compravendita, le parti possono accordarsi affinché l’una sia obbligata ad eseguire lavorazioni o a fornire beni e servizi secondo le specifiche tecniche indicate dall’altra.
In particolare si può così distinguere a seconda della prevalenza dell’obbligazione di dare o di fare: se il bene\servizio viene prodotto appositamente ed esclusivamente per le specifiche esigenze del committente (prevalenza della prestazione di fare) si tratta di appalto ex art. 1655 C.C. o di contratto d’opera ex art. 2222 C.C.; se invece il bene\servizio è normalmente commercializzato dal produttore e viene meramente adattato alle esigenze del committente mediante “modifiche consistenti in semplici accorgimenti
tecnici marginali e secondari”3 (prevalenza dell’obbligazione di dare) si tratta di compravendita di cosa futura ex art 1472 C.C.
Inoltre se tali prestazioni sono ad esecuzione continuato o periodica, allora si applica la disciplina della somministrazione ex art. 1559 C.C., la quale, piuttosto che un contratto tipico, può essere considerata come una disciplina specifica integrativa di quella dettata per i contratti sopra menzionati quando questi costituiscono un rapporto di durata e non di solo mero scambio immediato. Infatti, a conferma di tale lettura, si sottolinea la clausola generale posta dall’art. 1570 C.C. per cui alle fattispecie di somministrazione si
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applicano “le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole
prestazioni”.
Alla luce di tali brevi considerazioni, si potrebbe ragionevolmente concludere che la subfornitura altro non è che il rapporto derivante da un contratto di appalto, d’opera, di compravendita di cosa futura o di somministrazione, quando tali contratti abbiano la duplice caratterizzazione di essere stipulati da imprenditori e di avere ad oggetto una prestazione che si innesta nel ciclo produttivo del committente. In proposito è stato affermato che “…tra appalto e subfornitura ex art. 1 L. 192/98 sia ravvisabile un
rapporto di genere a specie, di talché la subfornitura non è altro rispetto all’appalto, ma una forma di appalto – ed in particolare una forma di appalto con un livello minimo di autonomia dell’appaltatore – stipulato tra due soggetti imprenditoriali” 4.
Ci si è quindi chiesti, sia in dottrina5 che in giurisprudenza6, se la legge in parola effettivamente introduca nell’ordinamento un nuovo contratto tipico da aggiungere al catalogo di quelli già esistenti o se, piuttosto, introduca una disciplina trasversale ed integrativa da applicarsi a qualunque tipo di rapporto contrattuale in forza del quale un’impresa affidi ad un'altra impresa la produzione di parti del prodotto finale o lo svolgimento di fasi del relativo processo produttivo secondo le sue specifiche indicazioni tecniche.
La questione non è meramente formale ed astratta, ma estremamente pratica e concreta in quanto la disciplina dettata dalla L. 192/1998 è tutt’altro che completa ed esaustiva, sicché si pone il problema della regolazione in dettaglio del relativo rapporto: se la L. 192/1998 è una disciplina trasversale allora alla fattispecie concreta si applicheranno automaticamente le norme dettate per il contratto tipico cui essa corrisponde, se invece la L. 192/1998 istituisce un nuovo contratto tipico le norme dettate
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Berti. C. – Grazzini B., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Giuffrè Editore, 2005,pag. 25.
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Si vedano Ruvolo M., Questioni giurisprudenziali in tema di subfornitura industriale ed abuso di dipendenza economica, in Corriere giuridico, 2010, pag. 599 e ss; e Berti. C. – Grazzini B., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Giuffrè, 2005, pag. 1 e ss.
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per gli altri contratti potranno applicarsi solo se ed in quanto sussistano i presupposti per l’estensione analogica delle stesse.
Non potendo approfondire in questa sede il problema, ci si limita a dare atto che la prevalente dottrina ritiene che la legge in parola sia una disciplina trasversale che detta delle regole minime da applicarsi a qualsiasi contratto tra imprese che costituisca un rapporto come quello sopra descritto. Si osserva altresì che a conferma di tale tesi pare deporre il tenore letterale del 4° comma dell’art. 5, il quale, nel disciplinare i termini per le contestazioni in merito all’esecuzione della subfornitura, richiama i termini previsti in generale dalla legge, riferendosi chiaramente ai termini di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa dettati per i contratti di compravendita, d’opera e d’appalto.