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IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA

9. Il collegamento negoziale

Come si è visto nei capitoli precedenti, tra le caratteristiche delle reti burocratiche transazionali vi è la circostanza che spesso imprese tra le quali non vi sono rapporti contrattuali diretti sono tuttavia strettamente legate le une alle altre, o indirettamente per mezzo di rapporti contrattuali con controparti comuni o anche solo in via di fatto in virtù delle esternalità che l’aggregazione produce.

Il caso della subfornitura può essere un esempio tipico di tale fenomeno.

Si pensi all’ipotesi in cui il committente non venda il suo prodotto direttamente al consumatore finale ma a sua volta ad un’altra impresa. Il rapporto tra questa impresa terza ed il committente risente, seppur indirettamente, delle sorti del rapporto tra il committente ed il subfornitore, perché se questi non adempie alla sua obbligazione ostacola la produzione del committente, mettendo così a rischio l’adempimento di questo all’obbligazione assunta nei confronti dell’impresa terza. Quest’ultima impresa non ha alcun rapporto contrattuale diretto con il subfornitore, ma la condotta contrattuale del subfornitore sicuramente di fatto incide sui suoi interessi.

Tuttavia la L. 192/1998 non ha colto l’occasione per affrontare tale aspetto delle reti burocratiche contrattuali, infatti essa non prende nemmeno in considerazione l’ipotesi in cui vi sia, a monte del contratto di subfornitura, un contratto, che potremo definire “contratto principale”, tra un’impresa terza e il committente, per eseguire il quale il committente si rivolge a sua volta al subfornitore. La legge non si pone il problema dei rapporti tra il subfornitore e le eventuali controparti del committente, mantenendo il rapporto di subfornitura isolato dal contesto di rete in cui si trova.

In proposito è stato osservato che il prefisso “sub” non implica in alcun modo il concetto di subcontratto, inteso quale contratto di secondo grado che giuridicamente deriva e dipendete da un contratto principale (come ad esempio quando si parla atecnicamente di “subaffitto” dell’immobile locato): “È il caso di sciogliere subito ogni

lustro fa; non vuole richiamare la teoria del subcontratto e, dunque, una struttura negoziale articolata su base almeno trilaterale”32.

È stato osservato che tale omissione forse può, anche questa, aver trovato ragione nel principio di favor per il subfornitore. Infatti, l’autonomia del contratto di subfornitura risulta vantaggiosa per il subfornitore in quanto questi non subirà le conseguenze delle eventuali vicissitudini dell’ipotetico contratto di fornitura principale: il suo contratto rimarrà valido ed efficace anche nel caso in cui il contratto principale non lo sia ed egli conserverà in ogni caso il diritto a ricevere il corrispettivo per la propria prestazione33.

Se anche la legge non disciplina la fattispecie, le parti restano comunque libere, nella loro autonomia negoziale, di far emergere espressamente nel contratto di subfornitura il collegamento dello stesso con l’eventuale contratto principale.

A tale proposito, si deve però rilevare che la clausola con cui tipicamente tale collegamento veniva inserito nei contratti di subfornitura prima della L. 192/1998, ossia la clausola con cui il committente subordina il pagamento del corrispettivo al subfornitore all’ottenimento del pagamento del contratto principale da parte del terzo (c.d. clausola “if

and when”), non è più ammissibile oggi.

Infatti, la L. 192/1998, come visto sopra, disciplina in modo imperativo il termine di pagamento della subfornitura, sicché questo non può più essere individuato con

32

Pardolesi R., in Castronovo C. – Mazzamuto S. (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, Giuffrè, 2007, pag. 1062.

33

Sul punto si veda Berti C. – Grazzini B., La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, Giuffrè, 2005, pag. 44: «L’autonomia giuridica del contratto di subfornitura, infatti,

va a vantaggio del subfornitore, il cui contratto non verrà, in tal modo, coinvolto dalle vicende che riguardino l’eventuale contratto principale. Prima conseguenza di ciò è che il committente sarà comunque tenuto a ricevere la prestazione del subfornitore, ed a corrispondergli il prezzo del bene o servizio, anche laddove, in ipotesi, venga meno il contratto con il terzo cui il bene o servizio era destinato. La diversa soluzione, che ravvisa tra contratto d subfornitura e contratto principale … un collegamento necessario ed oggettivo, legando il contratto di subfornitura alle sorti di quello principale e consentendo tra l’altro al committente di invocare la impssibilità sopravvenuta della prestazione nei confronti del subfornitore ove venga meno il suo contratto col terzo, potrebbe apparire non conforme allo spirito di protezione della L. 192/98 nei confronti della parte “debole” del rapporto. Sembra, pertanto, preferibile ritenere ch, in un’ottica di tutela, il legislatore non abbia inteso dare alcun rilievo giuridico all’indubitabile collegamento, comunque di natura economica, che lega i segmenti della complessa operazione in cui si inserisce la subfornitura».

riferimento ad elementi esterni al contratto che ne potrebbero determinare una durata maggiore.

Tuttavia, sempre in materia di termini di pagamento, si trova una disposizione che sembra andare in senso contrario a quanto detto fin’ora e riconoscere espressamente il legame dei contratti tra parti diverse nelle reti di imprese. Nel disciplinare la sub- subfornitura, ossia il contratto con cui il subfornitore a sua volta delega ad un terzo subfornitore una parte della produzione a lui commissionata, l’art 4, 3° comma, stabilisce che “I termini di pagamento di detto nuovo contratto di subfornitura non possono essere

peggiorativi di quelli contenuti nel contratto di subfornitura principale”.

In questa specifica ipotesi il Legislatore, non solo riconosce espressamente il collegamento negoziale tra il contratto di subfornitura principale ed il contratto di sub- subfornitura, ma vincola il contenuto di quest’ultimo a quello del primo (seppure solo in relazione ai termini di pagamento).

Tale disposizione sicuramente deve esser presa in considerazione come spunto per l’elaborazione di principi nuovi e diversi rispetto a quelli del diritto comune dei contratti da applicare alla materia dei rapporti tra imprese, in particolare in relazione ai limiti al riconoscimento del fenomeno reticolare imposti dal principio di relatività dei contratti.