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IL CONTRATTO DI SUBFORNITURA

3. Interdipendenza nella subfornitura

La L. 192/1998, pur non menzionandola espressamente, riguarda un caso esemplare di interdipendenza burocratica transazionale, per come è stata intesa e definita nei capitoli precedenti.

Nel rapporto di subfornitura non si hanno, infatti, due imprese che si scambiano i beni\servizi che costituiscono il risultato di un attività produttiva svolta autonomamente l’una dall’altra (come nel modello mercato), né di un impresa che dirige e controlla l’attività di una sua una unità produttiva (come nel modello gerarchia).

Si tratta di due imprese formalmente autonome ed indipendenti e che, però, reciprocamente condizionano di fatto l’una l’attività produttiva dell’altra: l’attività produttiva del subfornitore è condizionata perché è svolta “in conformità a progetti

esecutivi, conoscenza tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”, mentre l’attività produttiva del committente a sua volta è condizionata

su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima” o

attraverso la fornitura di “prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad

essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso” (art. 1).

Quindi, da una parte il subfornitore non è libero nel determinare cosa e come produrre ed il suo prodotto non è destinato al mercato, bensì all’un unico possibile acquirente che è il committente7; dall’altra la produzione del committente dipende materialmente dall’attività del subfornitore che in essa confluisce. È chiaro come la fattispecie rientri in quella categoria che precedentemente è stata definita dei rapporti ibridi tra gerarchia e mercato.

Tuttavia l’interdipendenza cui si riferisce la L. 192/1998 assume delle caratteristiche peculiari in quanto il Legislatore sembra presupporre che il subfornitore sia in una condizione patologica di debolezza nei confronti del committente.

Tale debolezza sarebbe duplice: da un lato tecnologica e dall’altro economica. La subalternità tecnologica si ricaverebbe dal primo articolo della Legge in parola, il quale prevede, sostanzialmente, che il subfornitore svolga la sua attività sulla base delle istruzioni e delle indicazioni tecniche impartitegli dal committente. Dall’altro lato, la subalternità economica è manifestata nell’art. 9 che vieta gli abusi dello stato di dipendenza economica nel quale si trova l’impresa fornitrice.

La debolezza tecnologica consisterebbe nel fatto che il subfornitore non dispone delle conoscenze e delle tecnologie necessarie per produrre il bene o il servizio commissionatogli e quindi per la sua stessa attività produttiva dipenderebbe dal committente. È stato affermato che tale dipendenza sarebbe un elemento costitutivo della fattispecie e che in sua assenza non si potrebbe nemmeno parlare quindi un rapporto di subfornitura: “Se manca … una supremazia tecnologica del committente, perché il

7

Musso A., La subfornitura, in Commentario del Codice Civile Sciaoja-Branca, Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo III – Dei singoli contratti, Supplemento Legge 18 giugno 1998 n. 192, pag. 17: “Il subfornitore non opera come offerente indipendente nei confronti di consumatori o di

utilizzatori finali, bensì come produttore di beni, di lavorazioni o di servizi «di fase», intermedi alla fabbricazione di un prodotto o di un servizio più complesso … si può allora condividere l’ulteriore corollario della dottrina economica secondo cui il subfornitore «non produce per il mercato»..”

fornitore, nel contesto della collaborazione con il committente, opera in base al proprio know-how – magari in posizione di supremazia tecnologica rispetto al committente – sicché non ne riceve specifiche tecniche prevalenti, siamo fuori dall’ambito di applicazione della legge n. 192/98” 8.

Per quanto riguarda la dipendenza economica, la L. 192/1998 sembra dare per presupposto che il subfornitore sia “un imprenditore medio/piccolo che opera per poche

imprese di grandi dimensioni (quando non per una sola), da cui dipende sul piano della tecnologia, spesso della fornitura della materia prima, e di cui subisce la politica commerciale: legato ad un rapporto di lunga durata dal quale difficilmente può affrancarsi, anche per la difficoltà di riconvertire la propria struttura produttiva”9. I beni o i servizi prodotti dal subfornitore, essendo appositamente forgiati secondo le indicazione e per le esigenze specifiche del committente, non avrebbero alcun mercato al di fuori delle commesse della controparte, sicché egli sarebbe, anche dal punto di vista economico, completamente dipendente dalla controparte.

La subalternità del fornitore troverebbe quindi causa ed origine nella specificità delle risorse, per richiamare la terminologia usata nel capitolo quarto dedicato allo studio del fenomeno delle aggregazioni tra imprese dal punto di vista economico. Gli investimenti specifici che il fornitore compie per rispondere alle esigenze del committente lo escludono, di fatto, dal mercato e lo rendono, pertanto, dipendente da questi10.

8

G. De Nova (a cura di), La subfornitura – Legge 18 giugno 1998, n. 192, IPSOA 1998, pag. 64. 9

G. De Nova (a cura di), La subfornitura – Legge 18 giugno 1998, n. 192, IPSOA 1998, pag. 7. 10

Pardolesi R., in Castronovo C. – Mazzamuto S. (a cura di), Manuale di diritto privato europeo, Giuffrè 2007, pag. 1064. “La sua epifania più accreditata individua, infatti, un mercato

endemicamente rastremato sul versante della domanda, dove gli investimenti effettuati dai subfornitori per l’esecuzione delle prestazioni negoziali sono altamente specifici e il committente detiene il governo della capacità tecnologica e progettuale. In questo scenario, come insegna la teoria dei costi di transazione, ogni singolo contratto reca iscritte nel suo codice genetico le caratteristiche di un market failure, sotto il profilo dell’efficiente allocazione delle risorse, e costituisce un esempio paradigmatico del fenomeno dell’hold up, associato a posizioni monopolistiche e pronto a svilupparsi quante volte, per effetto della difficoltà di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, l’elasticità della domanda o dell’offerta di una parte accusi una decisa contrazione a seguito della stipulazione del contratto e per effetto della condizione di specificità del apporto economico instauratosi tra le parti: inchiodato alla sua scelta per carenza di sostituti, il soggetto – che fino ad allora poteva contare sulle virtù di una qualche tensione concorrenziale – si trova imprigionato nel contratto, esposto al rischio di estorsione da parte

È stato osservato che il termine subfornitura pare erroneamente fare riferimento ad un rapporto contratto dipendente e derivato da un contratto principale (come nel caso della sublocazione e della locazione), ma in realtà tale rapporto di derivazione e di dipendenza da un contratto principale è estraneo all’istituto in esame. Il prefisso “sub” deve essere riferito piuttosto alla posizione di subordinazione economica in cui versa il subfornitore nei confronti del committente11.

Alla debolezza del subfornitore corrisponderebbe, diametralmente, una posizione di estrema forza del committente, il quale sarebbe quindi in grado di imporsi unilateralmente sul primo. Siffatta interdipendenza quindi, anziché bilaterale, sarebbe unilaterale: si tratterebbe in particolare di una sottospecie patologica dell’interdipendenza, ossia la mera dipendenza12.

Nella realtà però non tutti i rapporti di subfornitura presentano necessariamente questi caratteri della debolezza del subfornitore e della conseguente sua dipendenza unilaterale.

Può invero accadere anche che le posizioni siano di parità o addirittura invertite. È possibile configurare una situazione in cui sia il fornitore a possedere una tecnologia indispensabile per il committente o ad avere nei suoi confronti una posizione contrattuale dominante in quanto, ad esempio, suo unico possibile fornitore.

A tale proposito si distingue tra subfornitura congiunturale (o di capacità) e subfornitura strutturale (o di specialità)13. La prima sussiste quando il committente affida

dell’altro contraente che, tramite la minaccia di porre fine al rapporto, ha l’opportunità di ottenere una modificazione dei termini dell’accordo originario a proprio favore”.

11

Così Berti C., Subcontratto, subfornitura e decentramento produttivo tra imprese, Giuffrè, 2000, pag. 100.

12

Sul fatto che la dipendenza unilaterale sia una declinazione specifica dell’interdipendenza si veda Iamiceli P., in Cafaggi F. (a cura di), Reti d’imprese tra regolazione e norme sociali – Nuove sfide per diritto ed economia, Il Mulino, 2004, pag. 153.

13

Sulla distinzione tra subfornitura specializzata e subfornitura di capacità si veda Bellizzi A., Dal subcontratto al subordinamento giuridico, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pag. 76: “…la

prima (c.d. subfornitura specializzata), di carattere strutturale e quindi qualitativo, per cui il ricorso all’impresa subfornitrice è dettato da un’incapacità tecnologica di produrre certe componenti o certe lavorazioni, e di converso da una specializzazione in tale senso dell’impresa subfornitrice; la seconda (c.d. subfornitura di capacità), di tipo congiunturale, e quindi

al subfornitore un’attività che potrebbe svolgere autonomamente ma che per ragioni organizzative o dimensionali ritiene preferibile esternalizzare. La seconda sussiste quando il committente si rivolge al subfornitore perché non è tecnicamente in grado di svolgere quella attività in quanto non dispone della relativa tecnologia o comunque perché non è in grado di provvedervi da sé.

In relazione alla subfornitura di specialità si è osservato che “la sudditanza

produttiva del fornitore rispetto al «committente», tendenzialmente vera nella subfornitura congiunturale, nella subfornitura strutturale o specializzata può vedere invertiti i rapporti di forza a favore dell’impresa fornitrice, in contesti di «economia della conoscenza», in cui chi elabora o comunque affida ad altri progetti da eseguire, sempre più dipende da chi ha la conoscenza iperspecialistica della pur infinitesima sottofase produttiva”14.

Questa ipotesi non risulta invece nemmeno contemplata nella Legge in esame. La fattispecie disciplinata dalla L. 192/1998 rappresenta quindi una situazione molto specifica e particolare, seppure forse frequente nella realtà delle relazioni economiche tra imprese, ma di sicuro non è il paradigma di qualsiasi rapporto business to

business.

Risulta quindi impercorribile l’idea di elevare tutte le regole dettate dalla L. 192/1998 a principi generali della materia dei rapporti tra imprese. Tuttavia, alcune delle previsioni in essa contenute, diverse da quelle specificamente volte a tutelare il subfornitore quale parte debole del rapporto, affrontano alcuni degli aspetti comuni a tutti i rapporti tra imprese.

quantitativo, per cui l’impresa di destinazione ha la capacità di produrre il bene, che invece viene richiesto all’impresa fornitrice”.

14

Bellizzi A., Dal subcontratto al subordinamento giuridico, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pag. 77.