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4 4 [Fondamento teorico-dogmatico del principio di affidamento:

conclusioni] Possiamo quindi affermare che, secondo l’attualmente dominante concezione del principio di affidamento, questo poggia sui pilastri dell’agente- modello e del rischio consentito: questi determinano un’aspettativa dell’ordinamento giuridico rispetto ai singoli consociati, giuridicamente fondata sul momento omissivo della colpa, a che questi rispettino le regole cautelari che disciplinano lo svolgimento di determinate attività per contenerne i rischi; se ogni consociato è tenuto a rispettare le regole cautelari riferibili all’attività che svolge, parimenti – in un contesto ad interazione plurisoggettiva – ciascuno potrà confidare che coloro con cui coopera rispetteranno le regole loro imposte.

Ciò determina una conseguenza fondamentale. Ciascuno, in contesti interattivi, può presupporre l’altrui diligenza e, quindi, potrà conformare il proprio comportamento sulla base di questa legittima aspettativa. Ciascuno dovrà evitare i rischi derivanti dalla propria attività senza preoccuparsi dei rischi derivanti dalla attività altrui, che può presumersi svolta correttamente, quindi rientrante nei margini del rischio consentito.

Appare chiara, quindi, la funzione del principio di affidamento: funge da vera e propria «pietra angolare della tipicità colposa»132 perché contribuisce a

delimitare l’ampiezza dei doveri cautelari gravanti su ciascuno, non contemplando questi, di regola, i rischi derivanti dallo scorretto agire altrui. L’affidamento ha la funzione di garantire uno spazio di libertà d’azione133 nei contesti interattivi,

garantendo – salvo eccezioni – che ognuno non dovrà badare a che i soggetti con cui viene in contatto si atterranno o meno ai doveri cautelari loro imposti.

In tal modo, il principio di affidamento si pone come diretta applicazione pratica del principio di personalità della responsabilità penale, intesa come responsabilità «per fatto proprio», ex art. 27, comma 1 Cost.: di regola non sono configurabili doveri cautelari estesi al controllo e alla neutralizzazione di condotte

giuridica delle medesime ed è conseguentemente concepibile un affidamento sul rispetto da parte degli altri compartecipi in attività rischiose convergenti del rispetto delle regole cautelari.

132 G.FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., p. 282. 133 G.FORTI, Colpa ed evento nel diritto penale, op. cit., pp. 273 e ss.

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altrui rischiose, quindi – almeno tendenzialmente – ciascuno risponde solo degli eventi lesivi che siano concretizzazione della violazione cautelare che gli è imputabile. Inteso in questo senso, il principio di affidamento funge da «regola intersoggettiva primaria»134 capace di regolare di volta in volta, nelle interazioni

sociali, il “carico” cautelare gravante su ciascun consociato. Deve intendersi come criterio di selezione dei doveri cautelari in concreto gravanti su ciascuno, operante in via generale, fatta salva la eccezionale riconoscibilità dell’altrui comportamento imprudente135, ed in modo doveroso: «si può e si deve fare affidamento sul corretto

comportamento altrui perché e nella misura in cui le sfere di competenza sono ab

origine divise» 136 . In altre parole, il principio di affidamento sul corretto

comportamento altrui è a logica conseguenza del fatto che su i vari soggetti che si trovano, occasionalmente o “istituzionalmente”, ad interagire, gravano doveri cautelari diversi che determinano una diversa competenza rispetto al rischio che viene di volta in volta in rilievo; la sua non operatività è da considerarsi un’eccezione alla regola della normale irrilevanza dell’astrattamente prevedibile comportamento colposo altrui: l’affidamento non può trovare applicazione quando fra i doveri cautelari gravanti su un soggetto vi sia quello di “tenere conto” delle inosservanze altrui; e quando tale inosservanza sia comunque riconoscibile in concreto. Il principio di affidamento modella le cautele doverose: il comportamento altrui determina la propria condotta e le cautele cui deve conformarsi nell’interazione con altri soggetti137.

III. 5. [Fondamento normativo del principio di affidamento] Rimane da

verificare se il principio di affidamento, così ricostruito, abbia anche un solido fondamento normativo. Escludendo che esso sia un’applicazione particolare della teoria del rischio consentito o che tragga origine dal principio c.d. di

134 L.CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, op. cit., p. 489.

135 L. CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, op. cit., p. 491; M.

MANTOVANI,Il principio dell’affidamento nella teoria del reato colposo, op. cit., pp. 138 e ss.; G.FORTI, Colpa ed evento

nel diritto penale, op. cit., pp. 288 e ss.

136 L.CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, op. cit., p. 491. 137 L.CORNACCHIA, Concorso di colpe e principio di responsabilità penale per fatto proprio, op. cit., p. 492.

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autoresponsabilità, dobbiamo verificare se la concezione attualmente dominante che fonda la tutela dell’affidamento sulla struttura della colpa, abbia basi normative.

Accogliendo l’impostazione sinteticamente richiamata sub III. 4. 3.) e considerando “empiricamente” l’assenza di disposizioni normative, sia di rango costituzionale che ordinario, che vi facciano espresso riferimento, concordiamo con quella dottrina che sostiene la desumibilità della tutela dell’affidamento da «un complesso di norme costituzionali»138.

In particolare, il riferimento va agli artt. 54, comma 1, e 3, comma 1, Cost. L’art. 54, comma 1, statuisce che «tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli

alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi». Questa norma positivizza la

cogenza del diritto positivo rispetto ai cittadini e, quindi, il loro obbligo di conformare le proprie condotte in modo tale da essere conformi al diritto vigente; a questo obbligo corrisponde una aspettativa dell’ordinamento di uguale contenuto139.

Questa considerazione, trasportata sul terreno della colpa, implica che «ciò di cui si attende il rispetto non sono soltanto regole legislative, ma anche sublegislative (regolamenti, ordini e discipline) e sociali (prudenza diligenza e perizia): tutte queste regole godono di rilevanza, in quanto il loro rispetto è postulato dalla nozione codicistica della colpa, contenuta in una norma di legge quale appunto l’art. 43 c.p.»140.

Viene in rilievo anche l’art. 3 Cost.141. In forza del principio di uguaglianza,

in esso consacrato, ogni cittadino può supporre che lo stesso vincolo che lo lega al rispetto dei precetti posti dall’ordinamento grava allo stesso modo anche su coloro coi quali si trova ad interagire; in questo modo, ciascuno può comportarsi, nelle

138 M.MANTOVANI,Il principio dell’affidamento nella teoria del reato colposo, op. cit., p. 454.

139 M. MANTOVANI, Il principio dell’affidamento nella teoria del reato colposo, op. cit., p. 454: «Al dovere di tutti i

cittadini di osservare le leggi [...] non può che far da contrappunto un’aspettativa dell’ordinamento circa la loro effettiva osservanza da parte dei rispettivi destinatari».

140 M.MANTOVANI,Il principio dell’affidamento nella teoria del reato colposo, op. cit., p. 454. Nella manualistica, S.

CANESTRARI-L.CORNACCHIA-G.DE SIMONE, Manuale di diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 436: «Il nucleo

di questo principio trova fondamento costituzionale nell’art. 3, comma 1, della Carta costituzionale: proprio in forza del principio di uguaglianza, ogni consociato è autorizzato ad aspettarsi che l’ordinamento, così come esige da lui l’osservanza dei suoi doveri di diligenza, lo stesso pretenda pure nei confronti degli altri».

141 Art. 3, comma 1 Cost.: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Il comma 2 aggiunge che «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese».

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interrelazioni sociali, presupponendo l’altrui rispetto degli obblighi di volta in volta rilevanti142.

Dunque dal combinato disposto degli artt. 54, comma 1, e 3, comma 1, Cost. emerge un avallo a livello costituzionale del nucleo centrale del principio dell’affidamento143.

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