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La Consumer Rights Directive tra propositi ambiziosi e aspettative infrante: quale full effectiveness tra public e private

2. La portata generale dei doveri di informazione precontrattuale

2.3 Il frastagliato apparato rimediale e il public enforcement esercitato dall’AGCM

A norma del co. 5 dell’art. 49, vige la regola dotata di spiccata attitudine remediale, riproducente testualmente l’art. 6, par. 5, della direttiva 2011/83/UE e peraltro già esistente per i contratti di multiproprietà ex art. 72, co. 4396, per i contratti aventi ad oggetto “pacchetti

turistici” ex art. 35, co. 1, del d. lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (c.d. codice del turismo)397, come

recentemente modificato ad opera del d. lgs. 21 maggio 2018, n. 62398, e per i servizi

finanziari e contratti di credito ai consumatori ex artt. 117 e 125 T.U.B., così come nell’art. 4:105 dei Principi Acquis399, nell’art. 3:109 del II libro della Model Rule del DCFR400, e

nell’art. 69 dell’Allegato I del CESL401. Secondo il comma in esame, gli enunciati oneri

396 G. Capaldo, Sub Artt. 69-72, in Aa.Vv., Cod. cons. - Comm., a cura di G. Vettori, Padova, 2007, p. 620 ss.;

M. Lascialfari, Documento informativo, in Aa.Vv., I contratti di multiproprietà, a cura di M. Ermini, M. Lascialfari e V. Pandolfini, Milano, 2003, p. 355 ss.; A. Finessi, La nuova disciplina del contratto di multiproprietà, in Nuove leggi civ. comm., 2012, p. 540 ss.

397 D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo,

a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 129 del 06/06/2011, Suppl. Ord. n. 139, che sostituisce il Capo I, Titolo IV, Parte III Cod. cons., artt. 69–81-bis.

398 D. lgs. 21 maggio 2018, n. 62, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 129 del 6/06/2018,

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale, n. 10 del 4/02/2016, p. 350. Pare opportuno evidenziare che la direttiva de qua (c.d. Package Travel Directive) prevede un sistema completo dei rimedi in caso di mancata prestazione: Acquis Principles, Chapter 8: Remedies, Art.8:101- 202.

L’art. 35, co. 1, cod. tur., va a sostiture l’art. 38, co. 2, cod. tur., attuativo dell’art. 3 della direttiva 90/314/CEE del Consiglio concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale L 158 del 23/06/1990, p. 59, recepita con d. lgs. 17 marzo 1995, n. 111, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 88 del 14/04/1995.

399 Cfr. U.A. Salanitro, Gli obblighi precontrattuali di informazione: le regole e i rimedi nel progetto Acquis,

in Eur. dir. priv., 2009, p. 59 ss.; in Aa.Vv., I “Principi” del diritto comunitario dei contratti. Acquis communautaire e diritto privato europeo, cit., p. 261; F. Addis, La formazione dell’accordo, ibidem, p. 315.

400 Cfr. C. Twigg-Flesner, Pre-Contractual Duties – From the Acquis to the Common Frame of Reference, in

Aa.Vv., Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, cit., p. 95.

401 Cfr. F. Rende, Nuove tecniche di condizionamento delle scelte di consumo e rimedi conformativi del

regolamento contrattuale, in Contr., 2012, p. 745; F. Cafaggi, From a Status to a Transaction-Based Approach? Institutional Design in European Contract Law, in Com. Market Law Rev., 1/2, 2013, p. 311 ss.

informativi posti a carico dell’imprenditore devono essere in ogni caso reputati parte integrante dell’accordo402, nonché tradursi in clausole contrattuali economiche e normative

connotate da immediata vincolatività giuridica403, ossia immodificabili in via unilaterale,

all’uopo occorrendo l’accordo espresso – tuttavia senza necessità di un’apposita trattativa unilaterale ex art. 34, co. 4, cod. cons. – delle due parti404, ipotesi che testimonia la parziale

derogabilità pattizia del numerus clausus delle informazioni precontrattuali a condizione che la variatio sia in melius per il consumatore, ex art. 46, co. 3, cod. cons.405.

La ratio del principio generale cogente di vincolatività dell’informazione precontrattuale406, coerente con la mancanza di trattative e con la tecnica del “prendere o

lasciare” dei contratti standardizzati per adesione, del meccanismo effettivo, proporzionale e dissuasivo di conformazione della lex contractus alle aspettative del consumatore, e della “contrattualizzazione degli obblighi informativi preliminari”407, si sostanzia nella tutela del

consumatore a fronte di eventuali alterazioni, poste in essere unilateralmente da parte del professionista, dei tasselli sulla base dei quali il primo è pervenuto alla decisione di vincolarsi alla proposta contrattuale nella fase di confezionamento dei contenuti del

402 Secondo P. Schwarzenegger, Informationspflichten, cit., p. 34, la previsione de qua, sebbene non prevista

analogamente nell’art. 48 cod. cons., dovrebbe estendersi anche ai contratti diversi da quelli conclusi a distanza o fuori dai locali commerciali; contra cfr. G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo riformato, cit., p. 935.

403 Per un’approfondita disamina circa l’effetto vincolante delle dichiarazioni precontrattuali si segnalano C.

Castronovo, Information Duties and Precontractual Good Faith, in ERPL, 2009, p. 559 ss.; R. Schulze, Precontractual Duties and Conclusion of Contract in European Law, cit., p. 852 ss.

404 Secondo G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo

riformato, cit., p. 943-944, con la locuzione “accordo espresso” dovrebbe intendersi che il regolamento negoziale predisposto unilateralmente dal professionista recante una clausola di tenore divergente rispetto a quello dell’informazione precontrattuale dia conto in maniera chiara ed inequivoca di tale diversità, e che la correlativa modifica venga sottoposta ad una specifica e separata approvazione del consumatore, da esprimersi con un’apposita dichiarazione resa in occasione della conclusione del contratto, per esempio attraverso la sottoscrizione di un documento cartaceo, apponendo un’ulteriore ed aggiuntiva firma ad hoc.

405 S. Pagliantini, La riforma del codice del consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto

paralizzante per i consumatori e le imprese?), cit., p. 805.

406 F. Rende, Nuove tecniche di condizionamento delle scelte di consumo e rimedi conformativi del regolamento

contrattuale, cit., p. 747.

407 In dottrina si rinvia a F. Rende, Informazione e consenso nella costruzione del regolamento contrattuale,

Milano, 2012, passim; E. Minervini, La trasparenza contrattuale, in Contr., 2011, p. 980 ss.; G. Grisi, Gli obblighi di informazione, cit., p. 150 ss.; Id., voce Informazione (Obblighi di), cit., p. 624; F. Greco, Verso la contrattualizzazione dell’informazione precontrattuale, in Rass. dir. civ., 2007, p. 1140; T. Febbrajo, L’informazione ingannevole nei contratti del consumatore, Napoli, 2006, p. 130 ss.; E. Capobianco, Diritto comunitario e trasformazioni del contratto, Napoli, 2003, p. 45 ss.; R. Alessi, Diritto europeo dei contratti e regole dello scambio, cit., p. 961; Id., Consensus ad idem e responsabilità contrattuale, cit., p. 128 ss.; D. Valentino, Obblighi di informazione, contenuto e forma negoziale, cit., p. 136, 171 e 184; F. Cafaggi, Pubblicità commerciale, cit., p. 484; G. De Nova, Informazione e contratto: il regolamento contrattuale, cit., p. 708 ss.

In giurisprudenza si segnalano App. Milano, 19 dicembre 2006, in Dannoeresp., 2007, p. 562; Trib. Firenze, 18 gennaio 2007, in Rass. dir. civ., 2007, p. 1140; Trib. Ferrara, 28 settembre 2007, in Banca borsa tit. cred., 2008, p. 165.

regolamento negoziale408. Ciò al fine precipuo di evitare che le informazioni fornite nella

fase delle trattative precontrattuali non trovino poi effettivo riscontro nell’ambito del contratto predisposto dall’operatore economico ed imposto al consumatore aderente, discrepanza che, ove il co. 5 dell’art. 49 cod. cons. non si reputasse applicabile altresì ai contratti diversi da quelli a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali di cui all’art. 48 cod. cons., condurrebbe sempre alla prevalenza del documento contrattuale su quanto meramente affermato prima della stipulazione, potendo al limite legittimare l’esperimento da parte del consumatore dell’azione di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale ovvero quella di annullamento per dolo determinante o errore, in presenza di prova dei presupposti409.

Tuttavia, poiché l’aderenza al brocardo ubi lex voluit dixit non appare argomento sufficiente a giustificare una diversificazione dei rimedi410 in base alla tipologia di contratto,

detto co. 5 è da considerare estensibile in chiave sistematica e teleologica411 anche agli

obblighi informativi di cui all’art. 48 cod. cons.412, col corollario che qualora venga in luce 408 S. Perugini, Il recepimento della Direttiva 2011/83/UE: prime riflessioni, cit., p. 9.

409 Così G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo

riformato, cit., p. 934.

410 Per approfondimento sulla nozione di ‘rimedio’ si rinvia a E. Scoditti, Teoria e prassi nel diritto italiano su

fattispecie e rapporto contrattuale, in Contr., 2010, p. 1155 ss.; G. Vettori, Oltre il consumatore, in Contr. impr., 2011, 2, p. 86 ss.; Id., Diritti, principi e tecnica rimediale nel dialogo fra le corti, in Eur. dir. priv., 2011, p. 237 ss.; Id., Contratto e rimedi, Padova, 2009; S. Mazzamuto, A. Plaia, I rimedi nel diritto privato europeo, Torino, 2012, p. 302 ss.; in Aa. Vv., Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 739 ss.; S. Mazzamuto, Il contratto europeo nel tempo della crisi, in Eur. dir. priv., 2010, p. 601 ss.; Id., La nozione di rimedio nel diritto continentale, ivi, 2007, p. 585 ss.; in Aa.Vv., Remedies in contract. The Common Rules for a European Law, a cura di G. Vettori, Padova, 2008, p. 157; D. Messinetti, Sapere complesso e tecniche giuridiche rimediali, in Eur. dir. priv., 2005, p. 605 ss.; A. Di Majo, Il linguaggio dei rimedi, ivi, 2005, p. 341 ss.; Id., La tutela civile dei diritti, Milano, 2003, p. 49 ss.; Id., La tutela dei diritti tra diritto sostanziale e diritto processuale, in Riv. dir. civ., 1989, p. 363 ss.

411 P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti,

Napoli, 2006, p. 563 ss.

412 F. Rende, Sub Art. 48. Obblighi di informazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati

fuori dai locali commerciali, in Aa.Vv., La Riforma del Codice del Consumo. Commentario al D. Lgs. 21/2014, cit., p. 119 ss. L’opzione alternativa consisterebbe nel reputare applicabile in ipotesi di divergenza tra le informazioni preliminari ed il tenore delle condizioni generali i meno effettivi, proporzionali e dissuasivi istituti civilistici generali, quali l’annullamento per dolo o errore, il risarcimento dei danni ex artt. 1337 o 1440 c.c., etc., modus operandi di cui sostengono la correttezza G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo riformato, cit., p. 934; V. Cuffaro, Nuovi diritti per i consumatori: note a margine del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, cit., p. 748; R. Alessi, Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale, cit., p. 316; S. Pagliantini, La riforma del codice del consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), cit., p. 803; P. Occhiuzzi, Gli obblighi informativi, cit., p. 16; C. Granelli, “Diritti dei consumatori” e tutele nella recente novella del codice del consumo, in Contr., 2015, p. 62. Tuttavia, sebbene secondo il pleonastico art. 67, co. 2, cod. cons., che ribadisce l’art. 38 cod. cons., «per quanto non previsto» dalle Sezioni da I a IV del Capo I, del Titolo III della Parte III del Codice del consumo, «si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti», nel contesto in questione non può venire in rilievo la disciplina generale del contratto, perché la disciplina speciale consumeristica all’uopo predispone uno specifico rimedio ed altresì onde evitare di incappare nel contrasto col principio generale di favor consumatoris (così U. Breccia, La parte generale fra disgregazione del sistema e

un inadempimento o un vizio dovuto a divergenza tra le informazioni elargite dall’imprenditore e le clausole contrattuali successivamente propinate al consumatore, si ha la supremazia delle prime, essendo il consenso di quest’ultimo maturato sulla base di esse e onde rifuggire il fenomeno dell’inserimento di clausole a sorpresa413. Di conseguenza, le

informazioni precontrattuali de quibus vanno a sostituirsi alle clausole difformi integrando di diritto il contenuto del negozio in precedenza confezionato, nello specifico operativamente mediante un rimedio di tipo manutentivo, quale l’integrazione del regolamento negoziale in caso di omissioni, la sostituzione in presenza di difformità o la non vincolatività delle clausole inaspettate, salvo che la modifica non sia stata frutto di esplicita pattuizione tra le parti, con la quale il consumatore abbia espressamente414 accettato la

variatio, dopo esserne stato messo a conoscenza415.

Nell’ulteriore ipotesi in cui l’operatore economico somministri un’informativa precontrattuale macchiata di carenze ed omissioni, sarà necessario operare delle differenziazioni nell’alveo dei rimedi impiegabili416, distinguendo in relazione al tipo di

inadempimento e al suo grado di incidenza sull’interesse tutelato, in primis diversificando

prospettive di armonizzazione, in Riv. crit. dir. priv., 2008, p. 375; F. Galgano, Un Codice per il consumo, in Vita not., 2007, p. 53) enucleato dall’art. 1469-bis c.c., a norma del quale è possibile l’operatività della disciplina generale dei contratti nel codice del consumo soltanto nella misura in cui non sussistano disposizioni maggiormente favorevoli per il consumatore.

413 A. Addante, Gli obblighi informativi precontrattuali nella Proposta di Regolamento per un “Diritto comune

europeo della vendita”, in Riv. dir. priv., 2014, p. 45, nt. 84; G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo riformato, cit., p. 939; G. De Nova, Il contratto: dal contratto atipico al contratto alieno, Padova, 2011, p. 346 ss.

414 Poiché la norma richiede che l’accordo sia espresso, la mera sottoscrizione da parte del consumatore di un

contratto avente contenuto diverso rispetto all’informativa non è da reputarsi una valida accettazione delle modifiche, trattandosi di un accordo implicito, non sostenuto da adeguata coscienza; E. Battelli, La nuova disciplina degli obblighi informativi nei contratti con i consumatori, cit., p. 2608; S. Pagliantini, La riforma del codice del consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), cit., p. 808, secondo il quale l’attività della modifica verrà assicurata soltanto dalla tecnica «della distinta e specifica sottoscrizione, separatamente evidenziata nel corpo del testo contrattuale, di una variazione convenuta»; G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo riformato, cit., p. 943. Si realizzerà invece un valido accordo di modifica ove il consumatore sottoscriva specificamente e separatamente le modifiche convenute in occasione della stipulazione contrattuale ovvero richieda l’adempimento e l’esecuzione delle pattuizioni contrattuali difformi considerate più vantaggiose, in quanto a tal guisa egli aderisce con manifestazione di volontà inequivocabile alla proposta di modifica rivoltagli da parte dell’imprenditore mediante l’inserimento di condizioni contrattuali diverse rispetto alle informazioni preliminari.

415 V. Cuffaro, Nuovi diritti per i consumatori: note a margine del d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, cit., p. 749;

contra G. De Cristofaro, La disciplina degli obblighi informativi precontrattuali nel codice del consumo riformato, cit., p. 942-943, secondo il quale in caso di incongruenza tra le informazioni fornite nella fase precontrattuale e il contenuto del regolamento negoziale validamente adottato per la disciplina del rapporto, prevarrebbero, in ossequio al canone ermeneutico di cui all’art. 35, co. 2, cod. cons., le clausole conferenti al consumatore la posizione giuridica più favorevole.

416 Sul punto si segnalano le accurate riflessioni di V. Scalisi, Il diritto europeo dei rimedi, in Riv. dir. civ.,

2007, I, p. 852 ss.; S. Pagliantini, Il neoformalismo contrattuale dopo i d.lgs n. 141/10, n. 79/11 e la Dir. 2011/83/UE: una nozione (già) vieille renouvelée, cit., p. 325 ss., spec. p. 345 ss.

tra informazioni lacunose o ingannevoli ovvero non trasparenti, con la precisazione che si può eventualmente ipotizzare l’applicazione dell’art. 1341, co. 1, c.c.417 solo in presenza di

divergenza tra le clausole generali di contratto e l’informativa precontrattuale di cui all’art. 48 cod. cons., e non quella di cui all’art. 49 cod. cons., in quanto parte automaticamente integrante del contratto.

Comunque, se in alcuni casi la strada è spianata da sporadici interventi del legislatore, essendo riscontrabile una sanzione diretta entro la cornice normativa del codice del consumo, come per esempio l’inefficacia dell’intero contratto a distanza da stipulare con mezzi elettronici in cui il consumatore ha l’obbligo di pagare ex art. 51, co. 2, l’inefficacia della singola clausola circa le spese aggiuntive di cui all’art. 49, co. 6, l’allungamento dei termini quanto allo ius poenitendi ai sensi dell’art. 53, co. 1, e l’esonero da responsabilità del consumatore per la diminuzione del valore dei beni ex art. 57, co. 2, in altri invece, difettando un’esplicita previsione e un’organica disciplina, occorrerà applicare – in armonia col considerando n. 14 della Consumer Rights Directive – in via analogica i rimedi generali civilistici, da quello risarcitorio a quello risolutorio-caducatorio, da graduare in relazione alla gravità dell’inadempimento informativo impattante direttamente sull’economia del contratto418, ovvero la disciplina in materia di contratti di consumo419.

Nello specifico, a fronte dell’avaro silenzio serbato a livello comunitario così come nazionale, che ha senza dubbio tradito le aspettative connesse ad un intervento chiarificatore sulla questione420, dal momento che il c.d. private enforcement non detta una disciplina

civilistica di tutela di carattere generale, limitandosi unicamente alla predisposizione di saltuarie sanzioni specifiche tipizzate, è possibile per via interpretativa approdare alla considerazione per cui al cospetto della violazione da parte dell’operatore economico degli obblighi informativi421 tre sono i rimedi ipotizzabili. Trattasi in ordine di gravità

417 P. Giuggioli, Pratiche commerciali scorrette, ingannevoli e aggressive, in Aa.Vv., La tutela dei consumatori

in Internet e nel commercio elettronico. Contratti, responsabilità, rimedi, cit., p. 749 ss.; S. Pagliantini, La riforma del codice del consumo ai sensi del d. lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), cit.

418 A. Di Majo, Adempimento e risarcimento nella prospettiva dei rimedi, in Eur. dir. priv., 2007, p. 1 ss. 419 Trattasi di un’impostazione largamente condivisa in dottrina, su cui, ex multis, v. G. Dore, I doveri di

informazione nella rete degli scambi commerciali telematici, cit., p. 2569 ss.

420 C. Confortini, Il recesso di pentimento, cit., p. 25; F. De Leo, La nuova disciplina dei contratti a distanza e

negoziati fuori dei locali commerciali tra uniformità, innovazione e perdurante silenzio del legislatore, in Resp. civ. prev., 2014, p. 1399; E. Hall, G. Howells, J. Watson, The Consumer Rights Directive. An Assessment of its Contribution to the Development of European Consumer Contract Law, cit., p. 151; S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, Torino, 2012, p. 213; R. Alessi, Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale, cit., p. 311, il quale rileva le carenze del private enforcement.

rispettivamente della nullità relativa del contratto in seguito stipulato, soltanto ove espressamente prevista dalla legge ex art. 1418 c.c., per mancanza di accordo o indeterminatezza dell’oggetto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.422, ovvero

dell’annullamento del contratto per vizi del consenso, ossia dolo determinante o errore sulla qualità dell’oggetto della prestazione o della controparte ex art. 1429 c.c., magari sulla base di feedback commerciali non corrispondenti a verità, enfatizzando l’inderogabilità di tali obblighi423 e ponendo l’accento sui vizi in cui il consumatore tratto in inganno è incappato

in sede di formazione della sua volontà424, ed infine del risarcimento del danno per dolo

incidente, ovvero per responsabilità precontrattuale, ricadendosi nel settore delle trattative e dunque degli artt. 1337 e 1338 c.c.425, anche in ipotesi di stipula di un contratto valido ma

pregiudizievole per la parte vittima della condotta sleale, ragguagliato al “minor vantaggio o al maggiore aggravio economico” determinato dal contegno scorretto di un contraente426.

Tuttavia, la teoria allo stato dell’arte prevalente reputa gli obblighi informativi regole di condotta volte ad orientare il comportamento dell’operatore economico nelle varie fasi del rapporto negoziale, col corollario che la loro violazione va ad integrare gli estremi di un vero a proprio inadempimento, da trattare come inosservanza di qualsivoglia altro dovere comportamentale e sanzionabile mediante la risoluzione del contratto427 a braccetto col 422 Valentino D., Obblighi di informazione e vendite a distanza, cit., p. 376 ss.

423 Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. civ., 15 giugno 1999, n. 5917, in Giust. civ., 2000, I, p. 135

ss., mentre nella giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Parma, 6 luglio 1995; Trib. Mantova, 1 dicembre 2004; Trib. Venezia, 22 gennaio 2004.

424 Cfr. G. Visintini, La reticenza nella formazione del contratto, cit., p. 105 ss.; A. Gentili, E. Battelli, Le

patologie del contratto telematico, in Aa.Vv., La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti, responsabilità, rimedi, cit., p. 403 ss.; R. Sacco, G. De Nova, Il contratto, II, Tratt. Sacco, Torino, 2004, p. 428 ss.; M. Gorgoni, Sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali alla luce del d. lgs. n. 50/1992, in Contr. impr., 1993, p. 183.

425 Cfr. V. Cuffaro, La responsabilità precontrattuale nella contrattazione telematica, in Aa.Vv., Il contratto

telematico, cit., p. 215 ss.; G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., spec. p. 93 ss.; Id., Gli obblighi di informazione, cit., p. 144 ss.; Id., voce Informazione (Obblighi di), cit., p. 1 ss.; Id., voce Informazione (Obblighi di), cit., p. 595 ss.; G. D’Amico, «Regole di validità» e principio di correttezza nella formazione del contratto, cit., p. 159 ss.

426 Per una disamina dettagliata delle questioni poste dalle regole sulla responsabilità precontrattuale, si rinvia

a G. Perlingieri, Regole e comportamenti nella formazione del contratto. Una rilettura dell’art. 1337 codice civile, Napoli, 2003, p. 97 ss.

427 Si segnalano le sentenze gemelle delle SS. UU., 19 dicembre 2007, n. 26724 e n. 26725 sulla violazione dei

doveri precontrattuali dei promotori finanziari, ex multis in Giur. it., 2, 2008, p. 347 ss., con nota di G. Cottino, La responsabilità degli intermediari finanziari e il verdetto delle Sezioni unite: chiose, considerazioni e un elogio dei giudici; in Corr. giur., 2008, p. 107 ss., con commento di A. Albanese, Regole di condotta e regole di validità nell'attività di intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori?; ibidem, p. 223 ss., con nota di V. Mariconda, L’insegnamento delle sezioni unite sulla rilevanza della distinzione tra norme di

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