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L’insufficienza e l’inadeguatezza delle risposte allo stato dell’arte fornite e l’importanza del ruolo di Autorità garanti ed accademici nella

law: la potenza della moral suasion

4. L’insufficienza e l’inadeguatezza delle risposte allo stato dell’arte fornite e l’importanza del ruolo di Autorità garanti ed accademici nella

creazione di una European contractual law

Comunque se – come sopra accennato – è vero che i Governi del pianeta non sanno stare al passo con la velocità tipica della rete, incapaci di accordarsi per approdare ad una lex digitalis planetaria, è altresì vero che la strada di una disciplina uniforme di stampo autoritativo a livello mondiale appare attualmente di difficile, melius chimerica, percorribilità. A corollario di ciò, l’unica risposta più agevole dal profumo di palliativo che nel futuro più prossimo può essere fornita risulta la messa a punto di una meno estesa normativa uniforme di grado sovranazionale, che sappia tenere in adeguato conto il gioco di poteri di diversa estrazione che si fronteggiano su scala globale, le relazioni e le interazioni tra una pluralità di ordinamenti reali e virtuali, nonché la molteplicità delle fonti che promanano ad ogni livello, ponendo alle fondamenta dell’impalcatura legislativa un cospicuo collante di tutela dei valori e dei diritti fondamentali della persona da salvaguardare nella società della globalizzazione tecnologica.

Di fronte ad un allarmante affresco sociale, difettando strumenti più efficaci e più idonei, sembrerebbe dunque necessario quanto meno focalizzare l’attenzione sull’elaborazione di regole volte ad assicurare la maggiore possibile trasparenza, sia sui

184 Il programma in questione si basa su una piattaforma composta da due gruppi permanenti, rispettivamente

dal “gruppo dei governi”, ossia di esperti degli Stati membri, e dal “gruppo delle parti interessate”, cioè di rappresentanti delle imprese, delle parti sociali e della società civile, chiamati a riesaminare la qualità della normativa vigente dell’Unione europea.

meccanismi tecnologici nei quali i social network e i motori di ricerca affondano le loro radici sia sul relativo modello di business e sugli interessi economici sottostanti, al preminente scopo di rendere maggiormente edotti e consapevoli i fruitori dei servizi online, nonché di esorcizzare lo spettro dell’apparente gratuità.

Lo tsunami digitale ha investito e trascinato con prepotenza, in particolare negli ultimi anni, l’Unione europea, la quale, animata da quell’approccio olistico che si erge a baluardo di una florida economia di mercato e di una libera circolazione di merci e persone, si sta muovendo a piccoli passi nella direzione anelata, seguendo coordinate ben precise e cercando di realizzare gli obiettivi ambiziosi che hanno condotto alla sua genesi e ne hanno negli anni accresciuto i poteri e le potenzialità su scala sovranazionale, sebbene allo stato dell’arte gli interventi siano piuttosto frammentari e in parte per il momento non attuati, dovendosi ancora scrivere quasi per intero il capitolo di questa fase del diritto.

Nello specifico, il legislatore europeo si è mosso su diversi fronti, scendendo in campo con svariati mezzi e uomini esperti e concentrando le sue forze dapprima sulle tematiche strategiche di maggiore impatto, tra le quali va senza dubbio annoverata a pieno titolo quella oggetto del presente lavoro, ovverosia l’e-commerce come tassello essenziale del puzzle del mercato unico digitale connesso “competitive and inclusive”. Trattasi di una scommessa ad alto rischio e di un settore oggetto di un cospicuo investimento di ambiziosa lungimiranza effettuato dalla Commissione Juncker al fine di stimolare l’innovazione quale bene ubiquitario, l’espansione della competitività delle start-up e l’intensificazione della concorrenza, chiave di volta per il corretto funzionamento del mercato de quo, nonché di incrementare il benessere economico e l’occupazione, a beneficio di tutti i protagonisti della scena economica, quindi sia delle imprese grandi, medie e piccole, sia dei consumatori185.

Preso dunque atto che ci si sta avviando verso un mondo in cui sempre più ogni parola inizierà per ‘e-’ (e.g. e-government, e-signature, e-commerce, etc.), è il momento di ammettere che la legge non è stata in grado di stare al passo con la tecnologia e di affrontare quella inadeguatezza186, in quanto non basta più effettuare meri rattoppi della disciplina

vigente, come sinora si è provato a fare in modo timido e marginale per tentativi e con provvedimenti settoriali di nicchia, né basta più procedere ad un inventario di dove le

185 Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The

European Economic and Social Committee and the Committee of the regions, A Digital Single Market Strategy for Europe COM (2015) 192 final; Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo a al Comitato delle Regioni dell’11 gennaio 2012, COM(2011) 942 final, Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi online.

soluzioni collaudate nel passato falliscono nel presente e di come le proposte di recente avanzate si mostrano in tutta la loro vulnerabilità. Occorre invece immergersi in toto nella nuova immensa realtà della rete e tracciare una strada sicura e le tappe che la scandiscono, in modo tale che non siano più chiari solo i punti di partenza bensì anche i punti d’arrivo. Il tutto mediante regolamentazioni uniformi con taglio transnazionale ed internazionale, onde evitare peraltro che vengano a formarsi ‘enclaves normative’, ove possano trovare rifugio gli operatori che astutamente mirino a sottrarsi all’applicazione di ogni disciplina, e correlate sanzioni civili, amministrative e penali, e sempre con la consapevolezza dell’impossibilità di escludere la diversità e i particolarismi degli Stati membri, dovendo l’uniformazione delle soluzioni legali passare anche attraverso l’unificazione dei modi della conoscenza187.

A tal scopo, ruolo centrale e fondamentale nell’odierna società della comunicazione e dell’informazione globale spetta di diritto alle Autorità garanti per la protezione dei dati personali, che devono raccogliere il guanto della sfida paneuropea e costruire un apparato di tutela per tutti gli uomini e le donne che, a fronte di opportunità di straordinaria rilevanza, si trovano schiacciati da interrogativi fondamentali concernenti la loro libertà nonché il senso di umanità e di dignità delle persone188.

Se, infatti, consideriamo la dimensione digitale a guisa di prolungamento tentacolare della dimensione umana, poiché all’individuo è proibita dall’ordinamento l’alienazione di parti del proprio corpo che potrebbero pregiudicarne la funzionalità, in ossequio al principio di indisponibilità dei diritti fondamentali, dovrebbe essere altrettanto impedita la cessione volontaria, cioè a mezzo di consenso espresso ma parzialmente o totalmente inconsapevole, di quei dati personali connotati da particolare sensibilità, in quanto potrebbero essere usati per arrecare un danno all’interessato medesimo, ripudiando recisamente l’idea che la persona eserciti sui propri Big Data il diritto di proprietà e di conseguenza possa disporne liberamente189.

Infine, posto che il ruolo principe del giurista consiste nel delineare la sagoma e i caratteri di un sistema unitario mediante l’esercizio del proprio spirito critico e la minuziosa attività di elaborazione dei contenuti, al fianco delle indicate Autorità garanti è chiamata a schierarsi la comunità giuridica nel suo complesso e in particolare la sua componente accademica, per ricoprire un compito di decisiva importanza consistente nell’assottigliare il

187 R. Sacco, Il diritto tra uniformazione e particolarismi, Napoli, 2011, p. 39.

188 F. Pizzetti, Le Autorità garanti per la protezione dei dati personali e la sentenza della Corte di Giustizia

sul caso Google Spain: è tempo di far cadere il “velo di Maya”, in Dir. inform., 4-5, 2014, p. 805; in Aa.Vv., Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, cit., 2015, p. 255 ss.

più possibile lo iato tra law in books e law in action, investendo maggiormente nella promozione della cultura della privacy e mettendo chiaramente in luce come il diritto del XIX secolo e i diritti di domani si muovano soprattutto su questi terreni190, onde evitare che

regolamenti e direttive in materia rimangano lettera morta.

190 Cfr. S. Rodotà, Verso una Costituzione di Internet, estratto dall’intervento tenuto al Convegno “Verso una

Costituzione per Internet?”, Roma, 16 giugno 2015, dalle ore 10, presso la Sala del Mappamondo di Palazzo Montecitorio, disponibile online all’indirizzo http://ca mera.civi.ci/discussion/proposals/billofrights; L. Gill, D. Redeker, U. Gasser, Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights, Berkman Center Research Publication No. 2015-15, disponibile online alla pagina http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2687120; in Int’l Comm. Gaz., 80, 4, 2018, p. 302 ss.

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