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Il potere del contratto come efficace forma di auto-regolamentazione delle online platform e delle social communities e la prepotente forza

commerce: il pericoloso gioco di poteri che ne ordisce le trame e il pluralismo delle font

2. Il potere del contratto come efficace forma di auto-regolamentazione delle online platform e delle social communities e la prepotente forza

contrattuale degli ISP

Al cospetto di accorate richieste di risposte celeri ed efficaci in grado di stare al passo con la rapidità che connota i repentini mutamenti dell’attuale realtà sociale, non avendo gli apparati governativi nazionali ed europei mezzi e tempo sufficiente per farvi fronte in maniera consona, l’unico strumento di innovazione giuridica81 che appare realmente capace

di governare il mercato globalizzato e l’economia transnazionale, a tal guisa assurgendo a principale fonte del diritto, è il contratto atipico ex art. 1322, co. 2, c.c. Ciò apre la strada

78 F. Viola, Il diritto come pratica sociale, Milano, 1990, p. 59 ss.; U. Breccia, Immagini della giuridicità

contemporanea tra disordine delle fonti e ritorno al diritto, in Pol. dir., 3, 2006, p. 361 ss.; G. Berti, Diffusione della normatività e nuovo disordine delle fonti del diritto, in Riv. dir. priv., 2003, p. 461 ss.

79 M. Franzoni, Vecchi e nuovi diritti nella società che cambia, cit., p. 565 ss.

80 C. Rossello, Commercio elettronico. La governance di Internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law

e lex mercatoria, cit., p. XV; G. Finocchiaro, Lex mercatoria e commercio elettronico. Il diritto applicabile ai contratti conclusi su Internet, in Contr. impr., 2001, p. 571 ss.; in Aa.Vv., Il contratto telematico, cit., p. 15 ss.; P. Grossi, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, cit., p. 205; S. Sica, V. Zeno-Zencovich, Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto di Internet, in Dir. inform., 2010, 3, p. 377 ss.

81 F. Galgano, La globalizzazione nello specchio del diritto, cit., p. 93; M.R. Ferrarese, Il diritto al presente.

Globalizzazione e il tempo delle istituzioni, cit., p. 137; Id., Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, cit.

alla privatizzazione dello ius, col rischio di cadere in un indefinito solipsismo negoziale82.

Dunque il contratto, quale «categoria ordinante del diritto civile»83, diviene «da

strumento principe a strumento unico per la realizzazione dell’attività economica»84,

confermando il suo polimorfismo funzionale, in un frangente temporale testimone della sua estensione oltre la muraglia privatistica in ambiti di dominio pubblicistico, come i rapporti di pubblico impiego, le telecomunicazioni, i servizi postali, nonché la sua veste di «principale strumento di innovazione giuridica dei nostri giorni»85, assegnatario del ruolo di

regolamentazione delle transazioni nel mercato unico europeo, a fronte del germogliare e del prosperare dei consumi digitali, quale strumento negoziale naturale dei mercati immateriali, nel contemperamento delle due principali espressioni della sua rinnovata disciplina, ossia la concorrenza e la libertà di iniziativa economica privata.

Il contratto, inoltre, nell’ambito delle piattaforme online assume le vesti di vero e proprio atto costitutivo e statuto delle communities sovranazionali, assommando in sé non solo la tipica funzione che gli elargisce il diritto statale, ovverosia quella di regolamentazione dei rapporti di natura patrimoniale e di circolazione della ricchezza, bensì anche quella normativa di regola assegnata alle disposizioni di diritto pubblico, in quanto espressione di una sorta di potere di sovranità esercitato sul popolo del social network di riferimento a mezzo imposizione di regole di condotta vincolanti, e plasmando diritti ed obblighi, con funzione di self-enforcement, purtuttavia senza abiurare alla sua riconducibilità nel novero del diritto contrattuale.

Peraltro, poiché tutte le clausole che compongono il contratto de quo risultano predisposte unilateralmente dal provider e pedissequamente accettate dall’utente desideroso di accedere alla online platform, assistendosi alla disumanizzazione del contratto e all’oggettivizzazione dei rapporti di scambio, esso può annoverarsi a pieno titolo tra le fila dei contratti per adesione a condizioni generali uniformi, predisposti, non negoziati o di

82 N. Irti, Le categorie giuridiche della globalizzazione, in Riv. dir. civ., 2002, 5, p. 625 ss.; in Aa.Vv., Diritto,

politica e realtà sociale nell’epoca della globalizzazione, cit., p. 59 ss., spec. p. 67 affermava «Tanti accordi altrettante sovranità. Ogni accordo è un mondo: chiuso in sé, incapace di riconoscere gli altri e di riconoscersi negli altri». Rimprovera al ragionamento di Irti di essere inficiato dall’utilizzo delle categorie del normativismo kelsiano U. Pagallo, Il paradosso della globalizzazione normativistica: a proposito di un recente contributo di Natalino Irti, in L’Ircocervo. Rivista elettronica italiana di metodologia giuridica, teoria generale del diritto e dottrina dello Stato, 2003, 2, p. 1, disponibile online all’indirizzo www.lircocervo.it/index/?p=183.

83 F. Galgano, Il contratto, Padova, 2007, p. 5 ss.; Id., Il contratto, in Contr. impr., 2007, p. 720 ss.

84 G. Alpa, New economy e diritto nell’era della rivoluzione digitale, in Aa.Vv., La tutela del navigatore in

Internet, a cura di A. Palazzo e U. Ruffolo, Milano, 2002, p. 6; Id., Postfazione, cit., p. 349.

85 Così F. Galgano, Il contratto nella società postindustriale, in La civilistica italiana dagli anni ‘50 ad oggi

massa86. Ciò col rischioso corollario di cedere al superior bargaing power della parte

economicamente più forte la dominanza di un rapporto87 connotato dall’ignoranza razionale

del cyberconsumatore88 e più in generale da una macroscopica asimmetria informativa89 e

conoscitiva, che in genere affligge il mondo dell’informazione e della comunicazione, deponendo il modello dell’homo oeconomicus.

Difatti, sulla scena contrattuale fanno capitolino le due figure dei contraenti in posizione totalmente squilibrata. Da un lato l’Internet Service Provider – talora a capo di una società multinazionale –, il quale trae legittimazione dall’esercizio di attività di impresa e dall’utilizzo del contratto come mezzo di governance, si erge a guisa di potere sovranazionale, superiore a quello di una infinità di Stati nazionali, ed è interlocutore per antonomasia di tutti gli individui che desiderano avere accesso all’ambiente virtuale su cui governa. Dall’altro questi ultimi, parte fisiologicamente ‘debole’ ed in posizione di subordinazione e di soggezione, costretti alla prestazione del consenso90 senza possibilità di

intraprendere alcuna trattativa91, incompatibile con le esigenze di celerità e di uniformità 86 Cfr. F. Kessler, Contracts of Adhesion. Some Thoughts About Freedom of Contract, in 43 Columbia Law

Rev. 629, 1943; Id., Natural law, Justice and Democracy. Some Thoughts on Three Types of Thinking About Law and Justice, 19 Tul. Law Rev. 31, 1944.

87 G. Alpa, La certezza del diritto nell’età dell’incertezza, Napoli, 2006, p. 74; per approfondimento v. anche

F. Bravo, Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica, Milano, 2007, p. 273 ss. V. altresì la recente

risoluzione del Parlamento Europeo del 27 novembre 2014 sul sostegno ai diritti dei consumatori nel mercato unico digitale 2014/2973 (RSP), che ai punti 15, 17 e 21 manifesta le preoccupazioni riguardo all’abuso di posizione dominante dei motori di ricerca (e.g. Google, Yahoo!). In relazione alla nota sentenza Google, [Commission, 15.4.2015, IP/15/4780, disponibile online all’indirizzo http://europa.eu/rapid/press-relea- se_MEMO-15-4781_en.htm], cfr. R. Podszun, S. Kreifels, Digital Platforms and Competition Law, in EuCML, 1, 2016, p. 34 ss.; G. Surblyte, Competition Law at the Crossroads in the Digital Economy: Is it All About Google?, ivi, 5, 2015, p. 170 ss.; M. Cian, Competition and Access to the Market: A Need for a Special Regulation in Online Service Supplying?, ivi, 1/2, 2015, p. 47 ss.

88 Per una riflessione mirata sulle problematiche concernenti lo status di ignoranza razionale in cui di regola

versa il consumatore rispetto alle imprese v. R. Pardolesi, A. Pacces, Clausole vessatorie e analisi economica del diritto: note in margine alle ragioni (ed alle incongruenze) della nuova disciplina, in Diritto privato, II, 1996, Padova, p. 377 ss.; M.I. Meyerson, The Efficient Consumer Form Contract: Law and Economics Meets the Real World, in 24 Ga. Law Rev., 1990, p 583 ss., spec. p. 596 ss. Il consumatore non ha né i mezzi né le ragioni di investire nell’acquisizione di un maggior bagaglio informativo; questo disinteresse indifferente genera il fallimento del mercato, in quanto conduce l’imprenditore a non aver incentivo alcuno all’apporto di migliorie e ad optare per la riduzione del prezzo ove punti a conquistare una più ampia porzione della domanda.

89 Da ciò deriva anche il tema relativo all’incompletezza dei contratti, su cui v. G. Bellantuono, I contratti

incompleti nel diritto e nell’economia, Padova, 2000, p. 103 ss.; R. Pardolesi, Regole di default e razionalità limitata: per un (diverso) approccio di analisi economica al diritto dei contratti, in Riv. crit. dir. priv., 1996, p. 451 ss.

90 Si focalizza in particolare sulla portata del consenso nello scambio in rete C. Camardi, Contratto e rapporto

nelle reti telematiche. Un nuovo modello di scambio, in Contr. impr., 2001, p. 557 ss.; in Aa.Vv., Il contratto telematico, cit., p. 12 ss., ponendo l’accento sulle sfaccettature spazio-temporali del contratto telematico e la sua lontananza dal negozio.

91 Sul punto v. le riflessioni di F. Bravo, Le trattative nei contratti telematici, in Contr., 2003, 7, p. 739 ss.; Id.,

Trattative individuali nei contratti dei consumatori conclusi tramite siti web e sindacato di vessatorietà delle clausole, in Aa.Vv., I contratti del consumatore, a cura di G. Alpa, in Istituti di diritto civile, diretto da G. Alpa, Milano, 2014, p. 346 ss.; A. Nervi, L’impiego del computer nel procedimento di formazione del contratto, in Aa.Vv., Il contratto telematico, cit., p. 123 ss., sostiene che la contrattazione attraverso il computer fa

connotanti gli scambi del mercato virtuale, e all’accettazione in blocco di tutte le clausole contrattuali predisposte dal fornitore del servizio, mediante un istantaneo click sul mouse del proprio pc, così stringendo un click-wrap agreement, intrappolati nella strategia a scelta secca del take it or leave it. A questa debolezza, riflesso della supremazia contrattuale della controparte, si va a sommare anche quella derivante dal potere di mercato92, sostanziantesi

nell’arduità per l’homo digitalis di reperire opzioni alternative fungibili, a causa per esempio dell’esclusività dei beni esposti nell’alveo di una specifica vetrina virtuale o dell’effetto di lock-in determinato dalla presenza nella propria rete di contatti all’interno di una determinata online platform.

Sembra dunque prendere forma una società ‘tecnocratica’, in cui i comportamenti dei singoli e le condotte sociali sono imposti e condizionati dalla scienza e dalla tecnologia, le quali rischiano di schiacciare e di prevaricare sulle scelte giuridiche poste in essere dagli ordinamenti Stati-nazione e da quelli sovranazionali, erodendo le prerogative, i principi e i diritti fondamentali riconosciuti agli individui in seno alla società civile, creando nuove forme di asservimento e sudditanza93, e costringendo in tal modo il diritto a rimettersi

costantemente in discussione, alla ricerca forsennata di un equilibrato e congruamente bilanciato assetto degli interessi94.

Difatti, la crisi dello Stato moderno, della statualità dello ius e delle sue categorie concettuali non può certamente comportare una definitiva cesura col diritto statale, il quale si trova costretto a cedere il suo scettro di primazia, perde il suo ruolo di fonte esclusiva del diritto e deve accettare di porsi in concorso con altre fonti, in un contesto in cui il pluralismo ordinamentale fa da padrone. E così tra l’ordinamento statale e i vari ordinamenti che fanno

compiere un ulteriore step nella direzione degli scambi senza accordo, sui quali si soffermano anche S. Pagliantini, La forma informativa degli scambi senza accordo: l’indennità d’uso del bene tra recesso ed abuso del consumatore (a proposito di Corte giust. CE 3 settembre 2009, C-489/07), in Riv. dir. civ., II, 2010, p. 281 ss.; degno di essere ricordato il vivace dibattito tra N. Irti, Scambi senza accordo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 347 ss., in archivio selezionato DeJure, a cui replica G. Oppo, Disumanizzazione del contratto?, in Riv. dir. civ., 1998, p. 525 ss.; con controreplica di N. Irti, È vero, ma (Replica a G. Oppo), in Riv. dir. civ., 1999, p. 273 ss.; nonché Id., Lo scambio dei foulards (replica semiseria al Prof. Bianca), in Riv. trim. dir. proc. civ., 2000, p. 601 ss.; F. Gazzoni, Contatto reale e contatto fisico (ovverosia l’accordo contrattuale sui

trampoli), disponibile online all’indirizzo

http://www.judicium.it/old_site/news/ins_03_02_03/francesco_gazzoni_03_02_03.htm; C.M. Bianca, Il contratto, in Diritto civile, III, II ed., Milano, 2000, p. 43 ss.; Id., Acontrattualità dei contratti di massa?, in Vita not., 2001, p. 1120 ss.; C. Camardi, Gli accordi telematici: un nuovo modello di scambio, in Aa.Vv., Il contratto telematico, cit., p. 1 ss.; F. Bravo, Le trattative nei contratti telematici, cit., p. 739 ss.; G. Benedetti, Diritto e linguaggio, variazioni sul «diritto muto», in Eur. dir. priv., 1999, p. 137 ss.

92 Quanto al dibattito sulla sussistenza o meno di una relazione diretta tra potere contrattuale e potere di mercato

si rinvia a E. D’Agostino, Contracts of adhesion between law and economics. Rethinking the unconscionability doctrine, Berlino, 2015, p. 23 ss.

93 M. Cuniberti, Tecnologie digitali e libertà politiche, cit., p. 275 ss.

capo alle singole networked communities si crea un rapporto di interazione e di parziale sovrapposizione.

Se è vero che la prassi contrattuale concretamente in uso sul mercato – in particolare, per quanto ci interessa maggiormente in questa sede, in materia di commercio elettronico – ha avuto una capillare diffusione, essa si manifesta macchiata da innumerevoli profili di criticità e da macroscopiche difformità rispetto a quello che è lo stratificato apparato di disciplina normativa entro il quale la medesima deve essere incasellata, determinando notevoli inconvenienti per tutti coloro (e.g. legali di impresa, operatori, camere di commercio) che abbiano l’onere di operare accurate verifiche circa la rispondenza dei modelli contrattuali alle prescrizioni legali.

Per quanto concerne il tema dell’abuso dell’unilaterale potere di predisposizione delle condizioni generali del contratto, in ambito statale e sovranazionale dell’Unione europea sono state da tempo messe a punto tutele giuridiche a favore del contraente debole. Queste si rinvengono non solo in seno al codice civile, in particolare negli artt. 1341, co. 2, e 1342 in materia di clausole vessatorie, tassativamente elencate e da approvare specificamente per iscritto, ma anche negli artt. 33 e ss. del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. codice del consumo) concernenti le clausole abusive nei contratti con i consumatori, in attuazione della direttiva 93/13/CEE95, e il flessibile giudizio di vessatorietà, sagomato sulla

disciplina del tedesco AGB-Gesetz, volto alla valutazione in concreto da parte del giudice dello squilibrio contrattuale nelle sue tre declinazioni, rispettivamente normativo, economico ed informativo. Tale meccanismo è emblema del nuovo paradigma contrattuale che segna il passaggio dal contratto negoziato tra le parti al contratto giusto non oggetto di negoziazione ma equilibrato nel contenuto perché sottoposto alle regole oggettive di abusività iuris tantum e iuris et de iure delle clausole delle due liste, rispettivamente quella

95 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati

con i consumatori, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. L 95 del 21/04/1993, p. 29, recepita nel nostro ordinamento con legge n. 52 del 6 febbraio 1996, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10/02/1996, Suppl. Ord. n. 24, novella che ha introdotto nel codice civile il Capo XIV-bis recante norme a tutela dei consumatori, creando una evidente frattura fra la normativa in materia di clausole vessatorie inserite in contratti standard racchiusa nel codice civile e la normativa speciale applicabile in via esclusiva ai contratti tra professionisti e consumatori.

Sul tema, in dottrina, si rinvia a F. Ricci, Le clausole vessatorie nei contratti online, in Contr. Impr. Eur., 2014, p. 653 ss.; G. Pedrazzi, Le clausole vessatorie nei contratti telematici con i consumatori, in Aa.Vv., La tutela dei consumatori in Internet e nel commercio elettronico. Contratti, responsabilità, rimedi, a cura di E. Tosi, Milano, 2012, p. 327 ss.; V.V. Cuocci, Contratti online e il mercato unico digitale: l’approccio (minimalista) del legislatore europeo in tema di clausole abusive, in Aa.Vv., Tutela del consumatore nei contratti telematici e nuove frontiere del diritto europeo della vendita, a cura di A. Addante, Milano, 2016, p. 73 ss.; M.B.M. Loos, J.A. Luzak, Wanted: a Bigger Stick. On Unfair Consumer Contracts with Online Services Providers, in Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper, 2015, p. 1 ss.

grigia e quella nera. Trattasi delle due anime dell’enforcement privato rispetto al quale l’enforcement pubblico di stampo antitrust affidato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato opera con taglio trasversale, realizzandosi una tutela segmentata del cyberconsumatore.

Analogamente, anche nel mondo online si è cercato di arginare i poteri in apparenza sconfinati dei service provider, imponendo delle limitazioni al loro arbitrio e prescrivendogli “obblighi di predisposizione tecnologica”96, la violazione dei quali è colpita da sanzioni, al

fine di proteggere sia il contraente sia il consumatore97. Tra tutte si enumerano le normative

maggiormente rilevanti e pertinenti con le questioni oggetto della presente trattazione – motivo per cui un’analisi più approfondita ne sarà fornita nel prosieguo –, ovverosia la direttiva 2000/31/CE, recepita col d. lgs. n. 70 del 2003, che all’art. 10 impone al provider obblighi di conformazione del proprio ambiente e dei propri strumenti tecnologici alle prescrizioni ivi indicate, nonché obblighi di informazione circa le modalità di realizzazione effettiva degli accorgimenti tecnologici richiesti dal legislatore, e la direttiva 2011/83/UE98, 96 F. Bravo, Ubi societas ibi ius e fonti del diritto nell’era della globalizzazione, cit., p. 1381 ss.

97 Per approfondimento sul tema v. A.M. Palmieri, Transazione e rapporti eterodeterminati, Milano, 2000; G.

Benedetti, Tutela del consumatore e autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, p. 17 ss.

98 Per un commento sulla direttiva in parola nella letteratura italiana, v. Aa.Vv., La direttiva Consumer Rights.

Impianto sistematico della direttiva di armonizzazione massima, a cura di C. Giustolisi, Roma TrE-Press, 2017, disponibile online all’indirizzo http://romatrepress.uniroma3.it/ojs/index.php/rights, che reca i contributi di A. Zoppini, T. Dalla Massara, R. Calvo, R. Chieppa, A. Colavecchio, A. Genovese, A. Preto, E. Battelli, A.D. De Santis, M.C. Paglietti, S. Perugini; R. Pardolesi, La direttiva sui diritti dei consumatori (direttiva 25 ottobre 2011 n. 2011/83/UE). Contratti dei consumatori e armonizzazione: minimax e commiato?, in Foro it., 2012, V, p. 177 ss.; C. Perlingieri, La protezione del cyberconsumatore secondo la direttiva 2011/83/UE, in Corti salern., 4, 2012, p. 526 ss.; F. Bravo, I contratti a distanza nel codice del consumo e nella direttiva 2011/83/UE. Verso un Codice europeo del consumo, Milano, 2013; S. Mazzamuto, La nuova direttiva sui diritti del consumatore, in Eur. dir. priv., 2011, 4, p. 861 ss.; R. Alessi, Gli obblighi di informazione tra regole di protezione del consumatore e diritto contrattuale europeo uniforme e opzionale, ivi, 2013, II, p. 311 ss.; Id., I diritti dei consumatori dopo la direttiva 2011/83/UE, in Persona e diritto. Giornate di studio in onore di Alfredo Galasso, a cura di R. Alessi, S. Mazzarese e S. Mazzamuto, Milano, 2013, p. 315 ss.; G. De Cristofaro, La direttiva 2011/83/UE sui “diritti dei consumatori”: ambito di applicazione e disciplina degli obblighi informativi precontrattuali, in Aa.Vv., Annuario del contratto 2011, a cura di V. Roppo e A. D’Angelo, Torino, 2011, p. 30 ss.; S. Pagliantini, Il neoformalismo contrattuale dopo i d.lgs n. 141/10, n. 79/11 e la dir. 2011/83/UE: una nozione (già) vieille renouvelée, in Nuove leggi civ. comm., 2012, II, p. 325 ss.; I. Riva, La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, o almeno ciò che ne resta, in Contr. impr. Eur., 2011, p. 754 ss.; C. Amato, Per un diritto europeo dei contratti e dei consumatori. Problemi e tecniche di attuazione della legislazione comunitaria nell’ordinamento italiano e nel Regno Unito, Milano, 2003; M. Dona, La proposta di direttiva sui diritti dei consumatori: luci ed ombre nel futuro della tutela contrattuale, in Obbl. contr., 2009, p. 582; T. Dalla Massara, La «maggior tutela» del consumatore: ovverodel coordinamento tra codice civile e codice del consumo dopo l’attuazione della direttiva 2011/83/UE, in Contr. impr., 3, 2016, p. 743 ss.; M. Lehmann, A. De Franceschi, Il commercio elettronico nell’Unione europeae la nuova direttiva sui diritti dei consumatori, in Rass. Dir. Civ., 2, 2012, p. 419 ss.; G. D’Amico, Direttiva sui diritti dei consumatori e Regolamento sul Diritto comune europeo della vendita: quale strategia dell'Unione europea in materia di armonizzazione?, in Contr., 2012, VII, p. 611 ss. Nella letteratura straniera, si segnalano K. Tonner, K. Fangerow, Directive 2011/83/EU on Consumer Rights: a new Approach to European Consumer Law?, in EuVR, 1, 2012, p. 67 ss.; Aa.Vv., La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los consumidores, a cura di S. Cámara Lapuente, Madrid, 2012; M. Lehmann, E-Commerce in der EU und die neue Richtlinie über Rechte der Verbraucher, in Computer Recht, 2012, p. 261 ss.; E. Hall, G. Howells, J.

attuata col d. lgs. n. 21 del 2014, che ha operato un’importante novellazione del codice del consumo99, incidendo in modo particolare sui contratti a distanza, in relazione ai quali

nell’art. 8100 si rinvengono obblighi che i professionisti devono rispettare. A queste si

affianca il Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016101, il cui art. 25 introduce il

Watson, The Consumer Rights Directive. An Assessment of its Contribution to the Development of European Consumer Contract Law, in ERCL, 2012, 2, p. 139 ss.; K. Tonner, The Consumer Rights Directive and its Impact on Internet and other Distance Consumer Contracts, in N. Reich, H.-W. Micklitz, P. Rott, K. Tonner,

European Consumer Law, 2014, Cambridge, Antwerp, Portland, p. 393 ss.; N. Reich, Variationen des Verbraucherkaufrechts in der EU, in EuZW, 2011, p. 736 ss.; A. Schwab, A. Giesemann, Die Verbraucherrechte-Richtlinie: Ein wichtiger Schritt zur Vollharmonisierung im Binnenmarkt, ivi, 2012, p. 253 ss.; O. Unger, Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher – Eine systematische Einführung, in ZEuP, 2012, p. 270 ss.; Aa.Vv., Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher, a cura di P. Bydlinski e B. Lurger, Wien, 2012; J. Stabentheiner, V. Cap, Die neue Verbraucherrechterichtlinie. Neuerungen zum allgemeinen Vertragsrecht, Regelungsspielräume der Mitgliedstaaten, Umsetzung, in ÖJZ, 2012, p. 53 ss.; Id., Die neue Verbraucherrechterichtlinie. Werdegang, Geltungsbereich, «klassisches» Verbraucherschutzrecht, ivi, 2011, p. 1045 ss.; S. Weatherill, The Consumer Rights Directive: how and why a quest for “coherence” has (largely)

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