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La spinosa questione della responsabilità degli ISP tra metamorfosi, anacronismi e ritocchi giurisprudenzial

L’E-Commerce Directive e le sue origini nella preistoria di Internet: tempi maturi per il suo update?

2. La spinosa questione della responsabilità degli ISP tra metamorfosi, anacronismi e ritocchi giurisprudenzial

Gli artt. 12-14 (safe harbour provisions)230 della direttiva in analisi, riflessi negli artt. 229 F. Delfini, Contratto telematico e commercio elettronico, cit., p. 102 ss.

230 Per un confronto sui regimi di responsabilità degli intermediari tra la Direttiva 2000/31/CE e il Digital

Millennium Copyright Act (DMCA) v. nota 104 infra. Nella dottrina nordamericana, è a favore della previsione di safe harbors M.A. Lemley, Rationalising Internet Safe Harbors, in 6 J. on Telecomm. & High Tech. Law. 101, 2007; mentre sono di avviso contrario, W.M. Landes, D.G. Lichtman, Indirect Liability for Copyright Infringement: An Economic Perspective, cit. Sul fronte italiano, invece, è favorevole ad un’oggettivizzazione della responsabilità dell’ISP, C. Rossello, Riflessioni de jure condendo in materia di responsabilità del provider, in Dir. inform., 2010, p. 617 ss.; sono invece contrari a detta tesi, A. Musso, La proprietà intellettuale nel futuro della responsabilità sulla rete: un regime speciale?, ibidem, p. 795 ss., che enfatizza l’esigenza di un contemperamento equilibrato degli interessi in gioco, ed E. Rosati, G. Sartor, Social Networks e Responsabilità del Provider, EUI Working Paper Law 2012/05, p. 1 ss., disponibile online alla pagina https://cadmus.eui.eu/handle/1814/21114, difendono l’impostazione della direttiva e-commerce e un criterio di imputazione degli illeciti a carattere colposo, G.M. Riccio, Social networks e responsabilità civile, cit., p. 859 ss.; inoltre si dichiarano per il fondamento colposo della responsabilità del provider L. Nivarra, La responsabilità degli intermediari, in AIDA, 2002, p. 314; G. Ponzanelli, Verso un diritto uniforme per la

14-16 del d. lgs. n. 70 del 2003231, disegnano i contorni di un regime di esonero da

responsabilità per determinate categorie di prestatori intermediari di SSI232, in quanto viene

responsabilità degli Internet Service Providers?, in Danno resp., 2002, p. 10; R. Bocchini, La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti, nota a Trib. Napoli Nord, 3 novembre 2016, in Giur. it., 2017, p. 637, p. 643; si pone a favore di una responsabilità dei provider G. Pascuzzi, Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, 2003, p. 127; auspica un intervento normativo sul modello del DMCA E. Tosi, Responsabilità civile per il fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi, in Dig. disc. priv., sez. civ., X Agg., Torino, 2016, par. 5.

231 Cfr. F. Delfini, La responsabilità dei prestatori intermediari nella Direttiva 2000/31/CE e nel D. Lg.

70/2003, in Riv. Dir. Priv., 1, 2004, p. 66 ss.

232 La letteratura sul tema de quo e circa i sistemi di filtraggio è piuttosto cospicua; oltre alla bibliografia

riportata nelle note 19 e 20, si segnalano, ex multis, G. Giannone Codiglione, Opere dell’ingegno e modelli di tutela. Regole proprietarie e soluzioni convenzionali, Torino, 2017, p. 185 ss.; F. Piraino, Ideas for a new reading of the law regulation of Internet service providers, in dSEAS Working Papers, diretto da C.L. Cammalleri, 1, 2017; E. Tosi, Responsabilità civile per il fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi, cit., p. 688 ss.; Id., Le responsabilità civili dei prestatori di servizi della società dell’informazione, in Resp. civ., 2008, p. 197 ss.; Id., Le responsabilità civili, in Aa.Vv., I problemi giuridici di Internet. Dall’e-commerce all’e-business, cit., p. 516 ss.; L. Nivarra, La responsabilità degli intermediari, cit., p. 307 ss.; A. Montanari, Prime impressioni sul caso SABAM c. Netlog NV: gli internet service provider e la tutela del diritto d’autore online, in Dir. comm. int., 2012, p. 1082 ss.; Id., Contratto di AdWords e profili di responsabilità. Osservazioni a margine di Corte di giustizia 23 marzo 2010, cause riunite da C-236/08 a C-238/08, cit., p. 524 ss.; E. Bassoli, Fondamenti di diritto della comunicazione elettronica, Padova, 2014, p. 321 ss.; M. Ricolfi, Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers, in Dir. ind., 2013, p. 237 ss.; A. Neri, L’Injonction de Filtrage Rendue à l’Égard d’un Intermédiaire: une Mesure Controversée aux Conséquences Redoutables, in Communication, Commerce Électronique, 1, 2012, p. 19 ss.; M. Bertani, Diritto d’autore europeo, Torino, 2011, p. 204 ss.; F. Giovanella, YouTube attracca (per ora) in un porto sicuro. In tema di responsabilità del Service Provider, in Danno resp., 2011, 3, p. 240; E. Werkers, Intermediaries in the Eye of the Copyright Storm. A Comparative Analysis of the Three Strike Approach within the European Union, ICRI Working Paper 4/2011; G. Cassano, M. Iaselli, Caso “About Elly”: la responsabilità dell’Internet Service Provider, nota a Trib. Roma, 20 marzo 2011, in Corr. mer., 2011, 10, p. 922; P. Sammarco, La posizione dell’intermediario tra l’estraneità ai contenuti trasmessi e l’effettiva conoscenza dell’illecito: un’analisi comparata tra Spagna, Francia e regolamentazione comunitaria, in Dir. inform., 2011, p. 285 ss.; Id., Assegnazione dei nomi a dominio su Internet, interferenze con il marchio, “domain grabbing” e responsabilità del “provider”, nota a Trib. Roma 22 marzo 1999, ivi, 2000, p. 67; A. Mantelero, La responsabilità on-line: il controllo nella prospettiva d’impresa, ivi, 2010, p. 406 ss.; Id., La responsabilità degli intermediari di rete nella giurisprudenza italiana alla luce del modello statunitense e di quello comunitario, cit., p. 529 ss.; G. Finocchiaro, Filtering e responsabilità del provider, cit., p. 340 ss.; P. Van Eecke, Online Service Providers and Liability: A Plea for a Balanced Approach, cit., p. 1455 ss.; R. Petruso, La responsabilità civile degli e- providers nella prospettiva comparatistica, cit., p. 1107; L. Bugiolacchi, (Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli Internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell’illecito), in Resp. civ. prev., 2010, p. 1568 ss.; E. Falletti, Internet e diritto d’autore, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg. V, Torino, 2010, p. 797 ss.; F. Di Ciommo, Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down, in Dir. inform., 2010, p. 829 ss.; Id., Internet, I) Responsabilità civile, in Enc. giur. Trecc., XVII, XI agg., Roma, 2003; Id., Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile, cit., passim, in part. p. 269 ss.; C. Callanan, M. Gercke, E. De Marco, H. Dries-Ziekenheiner, Filtrage d’Internet: Equilibrer les Réponses à la Cybercriminalité dans une Société Démocratique, report, 11.5.2010; V. Franceschelli, Sul controllo preventivo del contenuto dei video immessi in rete e i provider. A proposito del caso Google/Vividown, in Riv. dir. ind., 2010, p. 347 ss.; Aa.Vv., Peer-to-Peer File Sharing and Secondary Liability in Copyright Law, a cura A. Strowel, Cheltenham, 2009; G. Ponzanelli, Le responsabilità civili dei prestatori di servizi della società dell’informazione, in Resp. civ., 2008, p. 197 ss.; Id., Verso un diritto uniforme per la responsabilità degli Internet Service Providers?, cit., p. 5 ss.; G. Facci, La responsabilità dei providers, in Aa.Vv., Commercio elettronico, a cura di C. Rossello, G. Finocchiaro, E. Tosi, in Tratt. dir. priv., diretto da M. Bessone, Torino, 2007, p. 233 ss.; M. Gambini, La responsabilità civile dell’Internet Service Provider, Napoli, 2006, passim, in

riconosciuta natura automatica, passiva e meramente tecnica alla loro attività, che precisamente si distingue in mere conduit, consistente nella trasmissione di informazioni o nel fornire accesso ad una rete di comunicazione, caching, ossia nella memorizzazione temporanea di informazioni al solo fine di facilitarne l’inoltro, e hosting233, cioè nella

memorizzazione duratura delle informazioni a richiesta del destinatario del servizio. La neutralità delle sommariamente descritte attività di tali soggetti nei confronti delle informazioni trasmesse o memorizzate costituisce dunque presupposto e ratio dell’esonero da responsabilità degli stessi, e tale limitazione va a colpire in via esclusiva il contenuto dell’informazione trattata o veicolata234, che i prestatori ritengono di non potere né dovere

valutare, specie relativamente al profilo della liceità e della dannosità per i terzi. Peraltro, la gravità delle condizioni richieste per detta esenzione – che devono essere provate dall’intermediario, non essendo oggetto di inversione dell’onere probatorio – è direttamente proporzionale all’intensità dell’intermediazione del prestatore nel flusso informativo.

part. p. 227 ss.; A. Pierucci, La responsabilità del provider per i contenuti illeciti della Rete, in Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 143 ss.; S. Sica, Le responsabilità civili, in Aa.Vv., Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione. Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: commento al D. lgs. 9 aprile 2003, n. 70, cit., p. 267 ss.; T. Pasquino, Servizi telematici e criteri di responsabilità, Milano, 2003, passim; L. Nivarra, voce Responsabilità del provider, nel Dig. disc. priv., sez. civ., IV ed., agg. II, Torino, 2003, p. 1196 ss.; R. Bocchini, La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell’illecito plurisoggettivo permanente, Napoli, 2003, passim, in part. p. 123 ss.; Id., La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti, cit., p. 632 ss.; V. Zeno-Zencovich, Profili attivi e passivi della responsabilità dell’utente in Internet, in Aa.Vv., La tutela del navigatore in Internet, cit., p. 137 ss.; Id., I rapporti tra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni in Internet. Riflessioni preliminari, in Dir. inform., 1999, p. 1050 ss.; G.M. Riccio, La responsabilità del provider nell’esperienza francese: il caso Hallyday, nota a App. Parigi 10 febbraio 1999, ivi, 1999, p. 929; F. Gioia, I soggetti dei diritti, in AIDA, XI, 83-84, 2002; M. Franzoni, La responsabilità del provider, in Resp. Com. Impr., 1997, p. 767. Per un’analisi comparata del tema cfr. Aa.Vv., Secondary Liability of Internet Service Providers, a cura di G.B. Dinwoodie, Oxford, UK, 2017, passim.

Per quanto concerne in particolare la rimozione dei dati si vedano G. Rossi, Aste on-line: sulla responsabilità del provider per le aste che si svolgono nel proprio sito si pronuncia la Corte di Giustizia, in Contr. impr., 1, 2012, p. 50; A. Di Majo, La responsabilità del provider tra prevenzione e rimozione, nota a Trib. Roma, Sez. IX, 11 luglio 2011, in Corr. giur., 2012, 4, p. 551 ss.; G. Cassano, F. Buffa, Responsabilità del content provider e dell’host provider, nota a ord. Trib. Napoli 14 giugno 2002, in Corr. giur., 2003, p. 77; P. Montuschi, Domain name, concorrenza sleale e responsabilità del provider, nota a Trib. Napoli 28 dicembre 2001, ord. e a Trib. Napoli 15 maggio 2002, ord., in Dir. ind., 2003, p. 168; G. Cassano, I.P. Cimino, Il fenomeno dello “spamming” e la responsabilità del “provider”, nota a Trib. Prato 15 ottobre 2001 (ord.), in Dir. prat. soc., 2002, 13, p. 75; F. Di Ciommo, voce Internet (responsabilità civile), in Enc. giur., Agg., Roma, 2002; A. Fusi, Tutela del nome di dominio e responsabilità del “provider”, nota a Trib. Firenze 7 giugno 2001, n. 3155, in Dir. ind., 2001, p. 398; C. Di Cocco, Responsabilità dell’“Internet provider” e tutela del marchio, in Dir. prat. soc., 2001, all. 2, p. 7; P. Sammarco, Atti di concorrenza sleale attraverso Internet e responsabilità del provider”, nota a Trib. Napoli 28 dicembre 2001, in Dir. inform., 2002, p. 100.

233 In particolare sul tema della responsabilità dell’hosting provider, cfr. L. Bugiolacchi, Ascesa e declino della

figura del provider «attivo»? Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime privilegiato di responsabilità dell’hosting provider, cit., p. 1261 ss.; N. Rodean, Responsabilità del gestore del mercato online per le violazioni ai diritti di marchio altrui, in Dir. pub. comp. eur., 2011, p. 1594; M. Schrijvers, European Court Rules on the Position of eBay Regarding Sale of Infringing Products: L’Oreal v eBay, in Eur. Intell. Prop. Rev., 33, 11, 2011, p. 723.

Già a primo acchito si può cogliere che trattasi di disposizioni volte a delimitare la sfera di liceità dell’azione a favore degli intermediari235, anziché ergersi a guisa di norme

sulla responsabilità aquiliana236 – come invece sostenuto in seno al dibattito sul tema

dall’opinione prevalente in Europa. A conforto di questo il dato, estrapolato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui il rimedio primario contro le violazioni dei diritti poste in essere nell’universo online risulta l’azione inibitoria, mentre il risarcimento del danno va ad annoverarsi tra le fila dei rimedi secondari.

La responsabilità degli operatori economici risulta una species dell’ampio e controverso genus della responsabilità ai tempi di Internet237, ossia di tutti quegli illeciti di,

per mezzo e contro Internet238, la ratio ispiratrice della cui disciplina si sostanzia, in ossequio

alla tesi dominante, nell’esclusione dell’applicazione agli ISP medesimi di un regime eccessivamente rigido, e.g. para-oggettivo della responsabilità per attività pericolose239

ovvero oggettivo per attività di impresa240 – regola di imputazione dei danni che tuttavia in

un sistema di civil law abbisognerebbe di una previsione normativa ad hoc, a causa della natura tipica della responsabilità oggettiva –, onde evitare di scoraggiare le loro attività a causa dei maggiori costi per l’adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 2050 c.c., indispensabili ai fini dell’andamento della rete e dello sviluppo del mercato elettronico, o di condurli ad avventurarsi in altri mercati privi di barriere all’ingresso, ove investire a condizioni migliori e meno rigorose241. Dunque, nel check and balance di

vantaggi e rischi, i legislatori si assumono il rischio, confidando che la tecnica possa in

235 F. Piraino, Ideas for a New Reading of the Law Regulation of Internet Service Providers, cit.

236 Cfr. A. Mantelero, Responsabilità aquiliana per uso della Rete e responsabilità del provider, cit., p. 785 ss. 237 F. Di Ciommo, Evoluzione tecnologica e regole della responsabilità civile, cit., p. 165 ss.

238 Cfr. M. De Cata, La responsabilità civile dell’Internet Service Provider, cit., p. 29 ss.; V. Zeno-Zencovich,

I rapporti tra responsabilità civile e responsabilità penale nelle comunicazioni in Internet riflessioni preliminari, cit., p. 1053 ss.; S. Magni, S.M. Spolidoro, La responsabilità degli operatori in Internet: profili interni e internazionali, in Dir. inform., 1997, p. 61 ss.

239 L’attività svolta dai provider coi dati forniti dagli utenti sembrerebbe annoverabile tra quelle connotate da

pericolosità, in armonia con la chiarificazione definitoria fornita da Cass. civ., 2 marzo 2001, n. 3022, in Giur. it., 2001, p. 2275, con nota di R. Zuccaro, Sulla responsabilità per l’esercizio di attività pericolose, secondo la quale dicesi pericolosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c. un’attività ove presenti una “pericolosità intrinseca o dipendente dalle modalità di utilizzo o dai mezzi adoperati”.

240 L. Nivarra, La responsabilità degli intermediari, cit., p. 312.

241 Cfr., R. Bocchini, La responsabilità extracontrattuale del provider, in Aa.Vv., Manuale di diritto

dell’informatica, cit., p. 539 ss.; Id., La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti, cit., p. 634; M. Ricolfi, Contraffazione di marchio e responsabilità degli Internet service providers, cit., p. 238; R. D’Arrigo, Recenti sviluppi in tema di responsabilità degli Internet Service Providers, cit., p. 18 ss., in part. 20; M. Tescaro, La responsabilità dell’Internet provider nel d.lgs. n. 70/2003, in Resp. civ., 2010, p. 167; E. Tosi, Responsabilità civile per il fatto illecito degli Internet Service Provider tra tipizzazione normativa ed evoluzione tecnologica: peculiarità e criticità del regime applicabile alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti di terzi, cit., par. 4; M. Gambini, La responsabilità civile dell’Internet service provider, cit., p. 33.

qualche modo venire incontro e prevenire alcuni reati.

Si teme d’altro canto che un’eccessiva esaltazione dei prestatori a livello normativo dischiuda il rischio di incollare su di loro un’etichetta di garanzia rispetto alle violazioni di diritti patrimoniali e non, e conseguentemente di declinare in maniera troppo severa la regolazione della loro responsabilità, fondandola sull’elemento soggettivo della colpa ma allo stesso tempo collegandolo all’onere di scandagliare ogni contenuto trasmesso, quali nuovi censori della rete, ovvero su di un meccanismo di imputazione agli intermediari dei danni cagionati a mezzo della rete a titolo di responsabilità oggettiva, in quanto i medesimi ricoprono il ruolo più idoneo ai fini della diminuzione della verificazione di detti danni mediante investimenti in prevenzione.

La disciplina viene quindi filtrata attraverso la lente dell’analisi economica del diritto, e nella partita tra incentivi e disincentivi si profila sul versante opposto il rischio concreto della creazione di un oligopolio di ISP in grado di sopportare qualsivoglia costo, coi corollari del calo dell’offerta sia in termini di quantità sia di qualità, della compressione del pluralismo, della libera espressione del pensiero, dell’informazione e della comunicazione, e dell’incremento delle operazioni di filtraggio dei contenuti che determina il rischio di censura.

Pertanto, a temperamento di ciò e dunque per evitare che la ragnatela telematica possa essere tout court sganciata da ogni forma di controllo autoritativo, a salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale, gli Internet Service Provider hanno un obbligo – di incisività variabile a seconda della tipologia di prestazione – di collaborazione con le autorità giurisdizionali o amministrative nazionali, le quali possono adottare nei confronti dei medesimi ingiunzioni volte alla cessazione o alla prevenzione della reiterazione di possibili violazioni.

In sintesi, il legislatore europeo all’epoca della redazione della direttiva in esame, assistendo all’esponenziale ascesa del nuovo mezzo di comunicazione telematica e temendo che la tendenza dei titolari di proprietà intellettuale di reputare gli intermediari il proprio capro espiatorio per ogni violazione dei diritti subita nel mondo del web242 potesse rallentare

o persino ostacolare l’incremento dell’e-commerce, opta per l’adozione di tre direttive, rispettivamente in primis la qui analizzata 2000/31/CE, e successivamente la 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e la 2004/48/CE (c.d. direttiva enforcement) sul rispetto dei diritti di

242 A. Muir, Online Copyright Enforcement by Internet Service Providers, in J. Inform. Science, 39, 2, 2012,

proprietà intellettuale243.

In particolare, nella direttiva sul commercio elettronico, nel tentativo di operare un equo contemperamento in tema di responsabilità tra le posizioni dei titolari di diritti di proprietà intellettuale e dei prestatori intermediari, appigliandosi ai connotati di tecnicità e di automaticità dell’attività di questi ultimi, il medesimo legislatore esclude che possano rispondere delle informazioni trasmesse nel caso di mere conduit o memorizzate nelle ipotesi di caching e hosting. Al contempo però impone loro un obbligo positivo di attivazione, ossia di agire con celerità per evitare o porre termine alla perpetrazione di eventuali illeciti, a seguito dell’ordine dell’autorità giudiziaria o amministrativa quanto alla prima attività citata, o una volta avuta conoscenza della violazione medesima, quanto alle altre due244.

Inoltre, con specifico riguardo all’attività di hosting, l’art. 14, par. 1, lett. b), della direttiva e-commerce, condiziona il meccanismo di esonero dalla responsabilità per l’ISP al fatto che questi, una volta al corrente di tali fatti, abbia agito prontamente per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell’accesso alle medesime, mediante un sistema di stampo esclusivamente privatistico, a cui curiosamente l’art. 16, co. 1, lett. b), del decreto legislativo di recepimento aggiunge un’iniezione pubblicistica, subordinando l’azione immediata da parte del prestatore intermediario ad una “comunicazione delle autorità competenti”245, elemento di pubblicizzazione che, oltre ad appesantire ed allungare i tempi,

crea una difformità rispetto a quanto accade nel resto d’Europa. È proprio come reazione a questo sorprendentemente erroneo recepimento che i giudici italiani, per mezzo di un’interpretazione contra legem, disapplicando cioè quella parte della normativa italiana in contrasto con la E-Commerce Directive, hanno inventato la piuttosto semplicistica differenziazione tra ISP passivo, in posizione di totale distanza dai contenuti, per cui ai fini dell’attivazione della procedura c.d. di notice and take down sarebbe sufficiente la notifica da parte del privato, e ISP attivo, il quale, pur non essendo ancora una figura sovrapponibile a quella dell’editore, avrebbe un ruolo maggiormente incisivo, necessitandosi la citata certificazione da parte dell’autorità. Poiché appare oggi superata pure l’iniziale ratio storica delle previsioni in esame di impulso e promozione dell’espansione del mercato elettronico,

243 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di

proprietà intellettuale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 157 del 30/04/2004, p. 45 ss.

244 A. Mantelero, La responsabilità degli intermediari di rete nella giurisprudenza italiana alla luce del

modello statunitense e di quello comunitario, in Contr. impr. Eur., 2010, p. 529.

245 Cfr. O. Troiano, L’impresa di content, host ed access providing, in AIDA, 2007, p. 367 ss.; contra L.

Guidobaldi, YouTube e la diffusione di opere protette dal diritto d’autore: ancora sulla responsabilità dei providers tra hoster attivi, conoscenza dell’illecito e obblighi di sorveglianza, nota a Trib. Roma 11 febbraio 2010, ord., YouTube c. RTI, in Dir. inf., 2010, 2, p. 278.

anche la giurisprudenza si è allineata a questa tendenza, confinando la portata del regime derogatorio unicamente all’hosting passivo, con l’estromissione delle attività di organizzazione, sfruttamento ed indicizzazione dei contenuti illeciti per mezzo di inserzioni pubblicitarie mirate246.

Successivamente anche l’art. 3 della direttiva enforcement attribuisce al legislatore interno l’onere di predisporre procedure, misure e mezzi di ricorso diretti a garantire il rispetto dei diritti de quibus, che siano equi, leali, effettivi, dissuasivi, proporzionati, non inutilmente costosi o complessi, non comportanti termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, applicati in modo da evitare la frapposizione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. Inoltre, ai sensi dell’art. 11 della medesima direttiva, gli Stati membri garantiscono che, a fronte di una decisione giudiziaria la quale ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale247, le autorità

giudiziarie possano emettere nei confronti del trasgressore un’ingiunzione volta a vietare il proseguimento della condotta illecita, ed altresì che i titolari abbiano la possibilità di

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