• Non ci sono risultati.

Il nuovo paradigma del temporalmente dilatato recesso di ripensamento e i suoi variegati effett

La Consumer Rights Directive tra propositi ambiziosi e aspettative infrante: quale full effectiveness tra public e private

3. Il nuovo paradigma del temporalmente dilatato recesso di ripensamento e i suoi variegati effett

La novità di maggiore rilievo ed impatto nelle dinamiche contrattuali fra imprese e consumatori relativamente al circoscritto recinto dei contratti conclusi a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali, sulla scia di una ratio protezionistica mirante a porre rimedio all’asimmetria di ponderazione472 e a rimuovere mediante poteri taumaturgici le incertezze

giuridiche e i costi che aggravano le attuali “strozzature” degli scambi oltre frontiera473, è

senza dubbio rappresentata dalla disciplina concernente l’esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso474 ex artt. 52 ss. cod. cons., frutto di una superficiale operazione di 472 R. Alessi, Consensus ad idem e responsabilità contrattuale, cit., p. 120; Id., Regole di responsabilità e

contrattazione veloce, in Aa.Vv., Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Convegno di studi in onore del prof. Angelo Falzea, a cura di V. Scalisi, Milano, 2004, p. 1033 ss.

473 Comunicazione della Commissione europea, “EUROPA 2020. Una strategia per una crescita intelligente,

sostenibile e inclusiva”, COM (2010) 2020 def., 22.

474 Per approfondimento sul delicato tema dello ius poenitendi, centrale nel diritto privato europeo, cfr. I. Riva,

La direttiva di armonizzazione massima sui diritti dei consumatori, o almeno ciò che ne resta, cit., p. 762 ss.; C. Confortini, Il recesso di pentimento, cit., p. 19 ss.; E. Guerinoni, Codice del consumo: il nuovo diritto di ripensamento, in Quot. giur., 2014; A. Barca, Il recesso nel codice del consumo, in Aa.Vv., I contratti del consumatore, cit., p. 679 ss. e 747 ss.; N. Zorzi Galgano, Il contratto di consumo e la libertà del consumatore, cit., p. 427 ss.; Id., Dal Codice europeo dei contratti al Regolamento della vendita: la logica del sistema, anche con riferimento alla protezione del consumatore, cit., spec. p. 297 ss.; Id., Il recesso di protezione del consumatore nella nuova disciplina del turismo e della multiproprietà, in Contr. impr., 2011, p. 1193 ss.; R. Senigaglia, Gli effetti del recesso dal contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali sui contratti accessori: dalla disposizione alla norma, ivi, 6, 2014, p. 1380 ss.; S. Pagliantini, La riforma del codice del consumo ai sensi del d.lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?), cit., p. 814 ss.; Id., L’ibridazione del nuovo recesso di pentimento, in Riv. dir. civ., 2, 2015, p. 275 ss.; M.C. Cherubini, Sul c.d. diritto di ripensamento, ivi, 1999, p. 695 ss.; Id., Tutela del “contraente debole” nella formazione del consenso, cit., passim; J. Stabentheiner, V. Cap, Die neue Verbraucherrechterichtlinie. Werdegang, Geltungsbereich, “klassisches” Verbraucherschutzrecht, cit., p. 1045 ss.; A.M. Benedetti, voce Recesso del consumatore, in Enc. dir., Annali, IV, Milano, 2011, p. 958 ss.; Id., La difesa del consumatore dal contratto: la natura «ambigua» dei recessi di pentimento, in Annuario del contratto 2011, Torino, 2012, p. 27 ss.; S. Mazzamuto, La nuova direttiva sui diritti del consumatore, cit., p. 878 ss.; C. Aubert de Vincelles, Adoption, Enfin, de la Directive sur les Droits del Consommateurs, in Rev. contr., 2011, p. 1229 ss.; O. Ben- Shahar, E.A. Posner, The Right to Withdraw in Contract Law, in J. Legal St., 40, 1, 2011, p. 115 ss.; B. Lurger, Widerrufsrechte, in Aa.Vv., Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher, cit., p. 53 ss.; E. Hall, G. Howells, J. Watson, The Consumer Rights Directive. An Assessment of its Contribution to the Development of European Consumer Contract Law, cit., p. 154 ss.; O. Unger, Die Richtlinie über die Rechte der Verbraucher – Eine systematische Einführung, cit., p. 288 ss.; R. De Hippolytis, La disciplina unitaria del recesso, in Foro it.,

previa asportazione dell’apparato di regole previgenti e successivo innesto dei corrispondenti articoli del testo europeo, i.e. ricalcata fedelmente sugli artt. 9 ss. della Consumer Rights Directive. Trattasi di una regolamentazione uniforme, data la reductio ad unum delle normative per le sole due categorie contrattuali citate, la trasversale bipartizione tra recesso informato e disinformato, basata sul puntuale o mancato/incompleto adempimento del dovere informativo, e la classificazione fondata sull’oggetto dell’affare, ma disomogenea a causa della sua non trasversalità nella contrattazione B2C nei vari settori speciali475, risultando così frustrato l’auspicio dell’armonizzazione piena a causa

dell’inapplicabilità dell’art. 11 della direttiva de qua alle tipologie contrattuali la cui disciplina non sia oggetto di riforma, sebbene risulti certamente lodevole il prisma dell’uniformità lumeggiato dai modelli europei.

2012, V, c. 186 ss.; F.P. Patti, Il recesso del consumatore: l’evoluzione della normativa, in Eur. dir. priv., 2012, p. 1045 ss.; M. Grandi, Lo jus poenitendi nella direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, in Contr. impr. Eur., 1, 2013, p. 59; F. Bravo, I contratti a distanza nel codice del consumo e nella direttiva 2011/83/UE. Verso un codice europeo del consumo, cit., p. 237 ss.; G. Grundmann, Die EU-Verbraucherrechte-Richtlinie. Optimierung, Alternative oder Sackgasse?, cit., p. 59; M. Migliaccio, L’esercizio del diritto di recesso nei contratti a distanza, in Riv. dir. comm., 2012, p. 59 ss.; M. Farneti, Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commercialie a distanza, cit., p. 959 ss.; G. Benedetti, La formazione del contratto, in Aa.Vv., Manuale di diritto privato europeo, cit., p. 347 ss.; C. Twigg-Flesner, R. Schulze, Protecting rational choice: Information and the right of withdrawal, in Aa.Vv., Handbook of Research on International Consumer Law, a cura di G. Howells, L. Ramsay, T. Wihelmsson e D. Kraft, 2010, cap. 6; F. Macario, Recesso ad nutum e valutazione di abusività nei contratti tra imprese: spunti da una recente sentenza della Cassazione, in Corr. giur., 12, 2009, p. 1577 ss.; P. Sirena, I recessi unilaterali, in Effetti, a cura di M. Costanza, in Tratt. del contr., diretto da V. Roppo, III, Milano, 2006, p. 119 ss.; V. Cuffaro, Nuovi diritti per i consumatori: note a margine del d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 21, cit., p. 745 ss.; E. Battelli, L’attuazione della direttiva sui consumatori tra rimodernizzazione di vecchie categorie e «nuovi» diritti», cit., p. 966 ss.; R. Florit, Il diritto di recesso, in La multiproprietà. Direttiva comunitaria n. 94/47/CEE e D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, Torino, 2002, p. 104; E. Bacciardi, Il nuovo statuto del diritto di ripensamento tra efficienza del mercato e razionalità (limitata) dei consumatori, in Nuova giur. civ. comm., 3, 2017, p. 415 ss.; G. Grisi, Lo ius poenitendi tra tutela del consumatore e razionalità del mercato, in Riv. crit. dir. priv., 2001, p. 569 ss. Per un confronto con le soluzioni di cui al CESL, si rinvia a G. Petti, Il recesso del consumatore nel progetto di un diritto comune europeo della vendita, cit., spec. p. 732 ss.; R. Calvo, I contratti del consumatore, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ., cit., 2005, p. 789 ss.

Il dibattito si è di recente riacceso a seguito di Cass. civ., 13 settembre 2009, n. 20106, in Contr., 2010, p. 5 ss.; v. inoltre F. Galgano, Qui iure suo abutitur neminem laedit?, in Contr. impr., 2011, p. 311 ss.; G. D’Amico, Ancora su buona fede e abuso del diritto. Una replica a Galgano, ivi, 2011, p. 653 ss.; Id., Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in Contr., 2010, p. 11 ss.; C. Restivo, Abuso del diritto e autonomia privata. Considerazioni critiche su una sentenza eterodossa, in Riv. crit. dir. priv., 2010, p. 341 ss.; C. Scognamiglio, Abuso del diritto, buona fede, ragionevolezza (verso una riscoperta della pretesa funzione correttiva dell’interpretazione del contratto), in Nuova giur. civ. comm., II, 2010, p. 139 ss.; M. Orlandi, Contro l’abuso del diritto (in margine a Cass. 18 settembre 2009 n. 20106), in Riv. dir. civ., 2010, II, p. 147 ss.

475 Basti pensare al fatto che, se la novella fissa in quattordici giorni il cooling-off period per i contratti a

distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, esso ammonta invece a trenta giorni per l’assicurazione sulla vita ex art. 177 cod. ass., a quattordici giorni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori ai sensi dell’art. 67-duodecies cod. cons., multiproprietà a norma dell’art. 73 cod. cons. e cod. tur., e credito al consumo in base all’art. 125-ter T.U.B., e a sette giorni per le vendite a distanza di strumenti finanziari e gestione di portafogli individuali in ossequio all’art. 30 T.U.F., contemplando dunque l’odierna normativa un’estrema varietà di scadenze.

Nello specifico, il right of withdrawal o le droit des décision regrettées476, in veste

di protagonista e completamente armonizzato nel suo modus operandi, rappresenta una valvola di chiusura del sistema di tutele predisposte a vantaggio del consumatore, una contromisura oscillante tra il favor consumatoris e il favor mercatorum, declinata in senso spiccatamente “oggettivo”, la cui operatività è cioè sganciata dalla tipologia di debolezza che affligge la parte aderente nel momento della prestazione del consenso, e consistente nella facoltà di sciogliersi unilateralmente dal vincolo negoziale a seguito di mero pentimento477,

determinando la sorte di un contratto in precedenza perfezionato, ovverosia impedendone la prosecuzione ed elidendone ex post determinati effetti. Si sfumano in tal modo i contorni del principio, racchiuso nell’art. 1372 c.c., dell’inscindibilità del contratto, la cui vincolatività risulta abdicata al solo volere del consumatore478, il quale potrà concludere affari con

maggiore leggerezza, consapevole della reversibilità del negozio e della riparabilità di un suo eventuale irrazionale errore di ponderazione479 dei relativi costi e benefici, a causa di

fallimenti cognitivi dovuti ad un’euristica rivelatasi fallace ovvero a fattori esogeni, come per esempio l’utilizzo di strategie di marketing suggestive.

Il consumatore deve essere reso adeguatamente edotto da parte del professionista circa l’esistenza dello ius poenitendi, le modalità per esercitarlo e le conseguenze economiche derivantine, e per far scattare una presunzione di adempimento di detto obbligo in suo favore è reputato sufficiente che l’imprenditore compili e successivamente gli consegni un modello standard.

Peraltro, l’evidente stretta connessione funzionale tra i doveri di informazione e l’arma dell’exit consumeristica quale valvola di sfogo, per cui solo il pedissequo rispetto dei primi consente di rendere conscio il consumatore dell’ampio pacchetto dei diritti confezionatogli dal legislatore europeo, – e di riflesso da quello nazionale –, conduce a parlare di “formalismo di protezione”480. Con esso si mira a restituire al consumatore quella 476 La felice espressione si deve a E.-A. Farnsworth, Changer d’avis. Le droit des décision regrettées, in Rev.

int. dr. comp., 2000, p. 315.

477 In giurisprudenza si segnala Cass. civ., 3 ottobre 2003, n. 14762, in Contr., 2004, p. 379 ss., con nota di A.

Genovese, Diritto di recesso e regole d’informazione del consumatore. In dottrina cfr. G. Bellantuono, Gli effetti del recesso nella negoziazione fuori dei locali commerciali, in Aa.Vv., Le vendite aggressive. Vendite stipulate fuori dei locali commerciali e vendite stipulate a distanza nel diritto italiano ed europeo, cit., p. 174 ss.; F. Maschio, Obblighi informativi nel commercio elettronico. Buona fede e trattamento dei dati personali, in Corr. giur., 2001, p. 692 ss.; M.C. Cherubini, Sul c.d. diritto di ripensamento, cit., p. 702 ss.

478 S. Pagliantini, La vaghezza del principio di “non vincolatività” delle clausole vessatorie secondo la Corte

di giustizia: ultimo atto?, in Rass. dir. civ., 2010, p. 507 ss.; G. De Nova, Recesso e risoluzione nei contratti. Appunti da una ricerca, in Aa.Vv., Recesso e risoluzione nei contratti, a cura di Id., Milano, 1994, p. 9 ss.

479 G. Alpa, Jus poenitendi e acquisto di valori mobiliari, in Riv. soc., 1987, p. 1503.

480 N. Zorzi Galgano, Dal Codice europeo dei contratti al Regolamento sulla vendita: la logica del sistema,

completa libertà di valutazione dell’affare prospettatogli lesionata dall’asimmetria informativa che connota il rapporto B2C, dalla complessità contenutistica e dal rilievo economico di determinate tipologie contrattuali, dalle peculiari tecniche di manifestazione della volontà e di stipulazione dell’accordo negoziale a distanza481, nelle quali, poiché

difettanti di un contatto diretto tra le parti ovvero frutto di un agguato posto in essere dall’imprenditore in ambienti estranei allo svolgimento del commercio482, si annida il rischio

che il consumatore non abbia potuto valutare adeguatamente l’offerta, rispettivamente a causa della mancata consapevolezza delle caratteristiche del bene o del servizio, per assenza di visione diretta o di vaglio delle medesime, oppure del già citato effetto sorpresa. Difatti, esercitando il diritto de quo, il consumatore, a causa di rimeditazione delle sue intenzioni iniziali, viene ricollocato tra le pieghe del mercato nella medesima condicio in cui versava prima di addivenire alla stipula del contratto, il quale viene meno, determinando l’automatica caducazione di ogni effetto prodotto, salve le ipotesi previste dalla legge483. Tutto ciò sempre

nell’ottica dell’immanente e trasversale esigenza di contemperamento della protezione dell’acquirente dai rischi insiti nella circolazione dei beni di consumo con la massimizzazione del profitto delle imprese nell’ambito di un libero esercizio dell’attività economica, nel quadro dello sviluppo del mercato interno e dell’incremento degli scambi transfrontalieri484.

Quanto alla pleiade dei caratteri fondamentali del recesso di pentimento consumeristico, trascendenti la specificità degli Stati membri, oltre al fatto di poter essere esercitato anche quando il contratto ha avuto completa esecuzione485, secondo quanto

previsto nell’art. 52, co. 1, cod. cons., esso si caratterizza per la fonte legale dello ius unilaterale, per la natura potestativa, per la gratuità, non imponendo al “pentito” alcuna

481 Cfr. G. Grisi, Ius poenitendi e tutela del consumatore, in Aa.Vv., Il contratto telematico, cit., p. 163 ss., in

Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ., cit., XXVII; A.M. Benedetti, voce Recesso del consumatore, cit., p. 957.

482 R. De Hippolytis, La disciplina unitaria del recesso, cit., p. 186 ss.

483 Cfr. C. Camardi, Tecniche di controllo dell’autonomia contrattuale nella prospettiva del diritto europeo,

cit., p. 844.

484 Si mostrano piuttosto scettici sul punto M. Grandi, Lo jus poenitendi nella direttiva 2011/83/UE sui diritti

dei consumatori, cit., p. 78 e F.P. Patti, Il recesso del consumatore: l’evoluzione della normativa, cit., p. 1043, nt. 85.

485 Cfr. A. Jannarelli, La tutela dei consumatori nella negoziazione fuori dai locali commerciali: introduzione

generale, in Aa.Vv., Le vendite aggressive. Vendite stipulate fuori dei locali commerciali e vendite stipulate a distanza nel diritto italiano ed europeo, cit., p. 31; F. Rende, Il recesso comunitario dopo l’ultima pronuncia della Corte di giustizia, in Riv. dir. civ., I, 2009, p. 532.

penalità o corresponsione di indennità486, né un onere di preavviso487, nonché per la libertà

e discrezionalità, data la mancanza di un obbligo di fornire congrua motivazione488, non

essendo subordinato alla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo489, con

consequenziale sottrazione di ogni rilievo giuridico agli impulsi soggettivi che spingono il contraente a pentirsi dell’affare490. La descritta libertà del ripensamento, intesa dunque a 486 Il consumatore non può dunque essere subordinato ex ante al pagamento di somme di denaro prestabilite in

seno al contratto a qualsivoglia titolo e comunque denominate, come indennizzi, penali, multe penitenziali, corrispettivi, proprio in quanto si mira ad assicurare l’effettività e la pienezza della sua libertà decisionale (sul punto si rinvia in dottina a M.C. Cherubini, Tutela del “contraente debole” nella formazione del consenso, cit., p. 81; E. Guerinoni, Sub Art. 64, in Aa.Vv., Codice del consumo, a cura di V. Cuffaro, Milano, 2012, p. 400; e nella giurisprudenza europea a Corte giust. CE, 22 aprile 1999, causa C-423/97, cit., p. 223 ss.; Corte giust. CE, 3 settembre 2009, causa C-489/07, cit., p. 355 ss.; Corte giust. CE, 15 aprile 2010, causa C-511/08, Handelsgesellshaft Heinric Heine GmbH c. Veerbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e V., EU:C:2010:189; in Rep. Foro it., 2010, Unione europea, n. 2147; in Giur. it., 2010, 1, p. 44 ss., con commento di E. Battelli, Gli effetti del diritto di recesso in relazione alle spese di consegna dei beni), né ex post ad importi finalizzati alla riscossione surrettizia di corrispettivi dissimulati e penalità (cfr. A.M. Benedetti, La difesa del consumatore dal contratto: la natura «ambigua» dei recessi di pentimento, cit., p. 10; F. Padovini, Il recesso, in Aa.Vv., I contratti in generale, in Tratt. dei contr., diretto da P. Rescigno, II, 1999, p. 1245), colpendo così la prassi dell’imputazione alla parte debole di «costi di gestione» ovvero di «spese accessorie», già bersagliata dalla giurisprudenza, onde censurare indicazioni macchiate da eccessiva genericità ed abbattere i «costi di gestione dell’impresa» (Giud. pace Salerno, 21 aprile 1997, in Giur. mer., 1999, p. 496; Giud. pace Palermo, 15 dicembre 1998, in Foro it., 1999, I, c. 2412).

487 D. Valentino, Recesso e vendite aggressive, cit., p. 204; E. Guerinoni, Sub Art. 64, cit., p. 385.

488 Ciò è ribadito anche da Cass. civ., 30 aprile 2012, n. 6639, in Rass. dir. civ., 2014, p. 596 ss., con commento

di E. Battelli, L’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie ai negozi preparatori vincolanti per il consumatore. Si precisa che, a parere della dottrina maggioritaria e preferibile, in quanto più aderente all’attuale disposizione, poiché trattasi di uno strumento precipuamente volto al riequilibrio della disparità di posizione fra i contraenti, non risultano all’uopo necessari né una causa giusta né un giustificato motivo, prescindendosi del tutto da qualsivoglia presupposto giustificativo, e potendosi giungere persino ad una decisione immotiva, capricciosa o arbitraria (cfr. V. Roppo, Il contratto, in Tratt. dir. priv., a cura di G. Iudica e P. Zatti, Milano, II ed., 2011, p. 522; Id., Offerta al pubblico di valori mobiliari e tecniche civilistiche di protezione dei risparmiatori-investitori, in Giur. it., 1983, IV, p. 208; A.M. Mancaleoni, I contratti con i consumatori tra diritto comunitario e diritto comune europeo, Napoli, 2005, p. 189; A.M. Benedetti, voce Recesso, cit., p. 956 e 976 ss.; G. Gabrielli, Vincolo contrattuale e recesso unilaterale, cit., p. 70), in quanto soggettiva, e di conseguenza per definizione sfuggente al sindacato riguardo la sua eziologia (cfr. G. Grisi, Lo ius poenitendi tra tutela del consumatore e razionalità del mercato, cit., p. 580 ss.); contra M. Atelli, Il problema della sindacabilità della decisione di esercizio dello jus poenitendi attribuito “ex lege” al consumatore, in Riv. crit. dir. priv., 2001, spec. p. 364, 368 e 383 ss.; C. Macrì, Contratti negoziati fuori dai locali commerciali (commento al D. Lgs. 15 gennaio 1992 n. 50), Torino, 1998, p. 86; E. Guerinoni, Sub Art. 64, cit., p. 401 ss.; R. Giampetraglia, Sub Art. 64, in Comm. cod. cons., a cura di G. Alpa e L. Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 464, i quali, reputando abusive alcune ipotesi problematiche di esercizio dello ius poenitendi, ritengono che occorra specificare la ragione del recesso, in quanto reputano irrilevante la mera esternazione del motivo per cui il consumatore lo pone in essere, e non il motivo in sé.

489 Corte giust. CE, 22 aprile 1999, causa C-423/97, cit., p. 223 ss.

Si segnala che invece il previgente art. 64 cod. cons. esonerava il consumatore unicamente dallo «specificare» le ragioni del recesso, essendo di conseguenza irrilevante solo l’esternazione del motivo, e non il motivo in sé (cfr. M. Farneti, Il nuovo recesso del consumatore dai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e a distanza, cit., p. 967-968).

490 Tuttavia, una fetta della dottrina (cfr. M. Atelli, Il problema della sindacabilità della decisione di esercizio

dello ius poenitendi attribuito “ex lege” al consumatore, cit., p. 359 ss.) sostiene che l’espressione «senza specificarne i motivi» implichi il mero disinteresse del legislatore all’esternazione delle ragioni del recesso, residuando l’astratta configurabilità di un pentimento emulativo, dunque illecito, del consumatore. Trattasi di un’impostazione a cui sostegno A. Barca, Il diritto di recesso nei contratti del consumatore, Milano, 2011, p. 131 osserva che la legittimazione di ripensamenti capricciosi e meramente idiosincratici «finirebbe per scoraggiare i traffici commerciali e renderebbe il consumatore una figura contrattuale troppo forte, tanto da

guisa di «mancanza di motivazione e insindacabilità della decisione»491, vede come unico

limite il divieto di abuso del diritto, riverbero del principio di buona fede oggettiva, nell’ottica di salvaguardia della posizione patrimoniale altrui.

Lo ius poenitendi è inoltre un diritto straordinario, indisponibile e irrinunciabile, salvo per i contratti di servizi o nell’ipotesi di contenuti digitali mediante supporti non materiali, potendo il consumatore – ex lege e alle rigorose condizioni legislativamente previste – abdicarvi esplicitamente, senza incorrere in responsabilità alcuna, a mezzo di espressa accettazione dell’esecuzione del contratto. Resta tuttavia intatta l’opzione concessa ad ambo le parti di adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali nel lasso temporale prescritto per il recesso, in quanto la direttiva oggetto di analisi impedisce agli Stati membri di introdurre un divieto in tal senso.

Accanto alla vexata quaestio afferente all’indole rimediale o di regola sostanziale dell’istituto in esame492, in seno al dibattito intestino relativo alla sua morfologia, alla sua

collocazione nell’alveo della sistematica contrattuale tradizionale e al suo inquadramento

trasformare il professionista in parte contraente debole».

491 C. Pilia, Accordo debole e diritto di recesso, Milano, 2008, p. 388.

492 Favorevole all’impostazione remediale è una fetta della dottrina (cfr. A. Di Majo, Rimedi e dintorni, in Eur.

dir. priv., 2015, p. 709; Id., Il linguaggio dei rimedi, cit., p. 357; V. Roppo, Il contratto del Duemila, cit., p. 68), secondo cui il diritto di recesso risponderebbe ad una necessità di tutela non contemplata nel diritto generale dei contratti, mentre sfavorevole alla considerazione dello ius poenitendi a guisa di «rimedio in senso stretto» risulta altra dottrina (cfr. S. Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo, cit., p. 243; Id., La nozione di rimedio nel diritto continentale, cit., p. 595), una parte della quale (L. Nivarra, Rimedi: un nuovo ordine del discorso civilista?, in Eur. dir. priv., 2015, p. 595) dubita della sua utilità e ne sottolinea la «natura di regola sostanziale che persegue l’obiettivo di incentivare l’accesso a talune tipologie contrattuali», ponendo in dubbio persino la sua effettiva necessità o utilità, e una diversa parte (P. Sirena, Y. Adar, La prospettiva dei rimedi nel diritto privato europeo, in Riv. dir. civ., 2012, I, p. 366) ritiene che esso «non solo non è funzionalmente giustificato, ma non è neppure strutturalmente ricollegato alla lesione di un interesse del consumatore che sia imputabile al professionista contraente», e che quindi configuri «un vero e proprio contenuto programmatico

Outline

Documenti correlati