6. Gli intermediari con il Codice delle Assicurazioni private
6.2. Le regole di comportamento degli intermediari assicurativi
6.2.2. I doveri informativi e l’adeguatezza dei prodotti assicurativi
Una delle tematiche di maggiore rilievo, anche sotto l’aspetto pratico-operativo, nell’ambito del rapporto assicurativo è senz’altro quella inerente la previsione di una serie di obblighi informativi a carico di imprese ed intermediari assicurativi; in tale ambito, va da subito precisato il fatto che si
(193) Si v., Cassazione civ., sentenza del 24 aprile 2015, n. 8412. (194) Cfr., V. Sangiovanni, op. cit., p. 99.
tratta di una serie di adempimenti che non riguardano unicamente la fase precontrattuale ma che si rivolgono anche a tutta la successiva fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Orbene, però, all’origine, e per lungo tempo, tali adempimenti (informativi) sono stati valevoli esclusivamente per gli assicurandi, in un sistema apparentemente improntato ad una logica di favore per l’impresa. Di qui il disposto degli artt. 1892 e 1893 c.c. (normativa che in parte deroga alla disciplina generale dei contratti), la quale prevede(va) una sorta di sbilanciamento dei diritti (e degli obblighi informativi) tra imprese e contraenti-assicurati (196).
Come suindicato, per molto tempo è mancata una disciplina ad hoc in materia di adempimenti informativi in capo ad imprese ed intermediari assicurativi, tantoché negli anni successivi all’entrata in vigore del Codice civile (197) si è assistito ad una strumentalizzazione da parte delle imprese (ed intermediari), orientati a porre qualunque reticenza od omissione a fondamento di richieste di annullamento dei contratti. Orbene, in tale ambito, la giurisprudenza di legittimità, a partire dagli anni ‘90 in poi, ha svolto un ruolo decisivo nella logica di una riqualificazione delle norme in una ottica improntata ai principi di buona fede ed orientata ad un dovere di cooperazione a carico dell’assicuratore (198).
Con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private, ma già in parte con la Circolare ISVAP n. 249/1995 (199), il legislatore è intervenuto con l’intento di rafforzare il sistema informativo in un ottica di consumer protection. Il codice, prevede un doppio livello di informazioni, sia nella fase di «acquisizione» sia di «dazione» delle informazioni, prevedendo che le imprese e gli intermediari assicurativi devono «acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano sempre adeguatamente informati» (art. 183, comma 1, lett. b), cod. ass.).
Anche in questo caso l’obiettivo principale del legislatore nazionale si rinviene nella volontà di voler ridurre quel gap di informazioni esistente tra assicuratori e contraenti privati, che sarebbe lesivo degli interessi del sottoscrittore. In tal senso, la legge impone un flusso informativo bidirezionale, prevedendo, secondo questo ordine temporale: prima la raccolta delle informazioni
(196) Sul tema degli obblighi informativi (anche con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte di Cassazione) di imprese ed intermediari assicurativi per una prima lettura si v., D. Pirilli, La buona fede dell’assicuratore al vaglio della Suprema Corte (nota a Cass. sez. III civ. 24 aprile 2015, n. 8412), in Contratti, XI- 2016, pp. 1010-1016.
(197) Unico corpo di norme, si fa riferimento agli artt. 1892 e 1893 c.c., che prescriveva l’adempimento, tra l’altro unicamente in capo alla parte «debole» del rapporto contrattuale (l’assicurato), di residuali obblighi informativi.
(198) Cfr., D. Pirilli, op. cit., p. 1012. (199) Ibidem.
dal contraente; poi la dazione d’informazioni al contraente (200). In tale ottica, l’intermediario, nella prima fase del rapporto, si occuperà della raccolta delle informazioni («know your customer») mediante l’utilizzo o di un questionario o di una dichiarazione libera da parte del contraente privato; nella successiva fase, una volta ottenute le informazioni necessarie (profilo di rischio, disponibilità patrimoniali, propensione all’investimento, etc.), l’intermediario fornirà tutte le informazioni (legali) inerenti quel determinato contratto assicurativo (201).
La legge non si limita soltanto a prevede in capo ad imprese ed intermediari assicurativi una serie di obblighi inerenti l’informativa (anche precontrattuale) in favore del contraente-assicurato; il legislatore, infatti, all’art. 120, comma 3, cod. ass., richiede che: «in ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo […], anche in base alle informazioni fornite dal contraente, propone o consiglia un prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata l’impresa di assicurazione». La stessa norma, al comma 5, aggiunge poi che: «sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari riassicurativi».
L’art. 120 cod. ass. fissa, pertanto, la c.d. regola del «best advice», ossia il principio che prevede che i prodotti assicurativi proposti dall’intermediario assicurativo debbano conformarsi alle esigenze e necessità del suo cliente. Anche la giurisprudenza di legittimità in passato si è pronunciata per un caso di violazione degli obblighi informativi (e inadeguatezza del contratto offerto) da parte di un intermediario assicurativo; in tal senso, la Suprema Core ha stabilito che: «il broker, almeno nella fase che precede la messa in contatto dell’assicurando con l’assicuratore, non è equidistante dall’uno e dall’altro, ma agisce per iniziativa del primo e come consulente dello stesso, analizzando i modelli contrattuali offerti sul mercato, rapportandoli alle esigenze del cliente, allo scopo di riuscire ad ottenere una copertura assicurativa il più possibile aderente a tali esigenze e, in generale, mirando a collocare i rischi nella maniera e alle condizioni più convenienti per lui» (202). Sempre in tale ambito, la Cassazione ha aggiunto che: «il dovere di una informazione esaustiva, chiara e completa, e quello di proporre al contraente polizze assicurative realmente utili per le
(200) Cfr., V. Sangiovanni, op. cit., p. 102.
(201) Sul tema degli obblighi di informativa precontrattuale in materia assicurativa (anche con riferimento ai principi europei del contratto di assicurazione) si v., V. Cuocci, Principi europei del contratto di assicurazione e circolazione
dei modelli: la disciplina degli obblighi di informazioni precontrattuale, in Dir. ed econ. assic., IV-2011, pp. 1347-
1373. In un ottica di comparazione si v., M. de Mari, Product governance e product intervention nella MIFID2: dalle
regole al controllo sui prodotti finanziari?, in Riv. dir. impr., III-2015, pp. 671-697; V. Ricciuto, La tutela
dell’investitore finanziario. Prime riflessioni su contratto, vigilanza e regolazione del mercato nella c.d. MIFID2, in
Riv. dir. impr., I-2016, pp. 17-26.
esigenze dell’assicurato, sono doveri primari dell’assicuratore e dei suoi intermediari o promotori» (203).