7. I regolamenti IVASS sugli intermediari di assicurazione
7.1. Il Regolamento ISVAP n 5 del 2006
(214) In verità l’ISVAP già qualche tempo prima, con la Circolare ISVAP n. 533/d del 2004, introduceva nell’ordinamento nazionale un primo apparato di disposizioni in materia di intermediazione assicurativa; si trattava in particolar modo: del principio di correttezza in favore degli assicurati, soprattutto per il pagamento dei premi; della previsione di particolari adempimenti in capo alle imprese per quanto concerneva la formazione professionale degli intermediari; dell’introduzione di principi generali nella fase di pubblicizzazione del prodotto, sia per il ramo vita che per quello danni. Questa prima Circolare del 2004 era suddivisa, per ambito, in tre parti: la prima riguardava l’intermediazione assicurativa; la seconda riguardava le modalità di incasso dei premi delle polizze di assicurazione; la terza riguardava le regole da osservare per la pubblicizzazione dei prodotti assicurativi. Il secondo provvedimento riguardava la Circolare n. 551/d del 2005, la quale introduceva il principio dell’«adeguatezza del contratto offerto» in capo all’intermediario assicurativo.
Il Regolamento n. 5 del 2006 (d’ora in avanti il «regolamento») prevede una compiuta disciplina per l’accesso all’attività assicurativa valevole per tutti gli intermediari che si occupano di distribuzione del prodotto assicurativo. In conformità agli artt. 108 e 109 cod. ass., il provvedimento prevede all’art. 4 l’obbligo di iscrizione presso il RUI di tutti coloro che intendono operare come intermediari nel mercato assicurativo nazionale; è prevista anche una sezione speciale per i residenti all’estero (215). L’iscrizione presso il RUI, nelle varie sezioni, non rileva solamente come condizione per esercitare validamente l’attività di intermediazione assicurativa, ma riveste, altresì, una funzione di pubblicità, prevedendo l’indicazione per ogni intermediario dei relativi dati e del relativo rapporto con le varie compagnie preponenti (216).
Il regolamento si occupa, sempre nella parte relativa alle condizioni per l’accesso all’attività di intermediazione, di indicare in maniera specifica i requisiti di professionalità ai fini dell’iscrizione (artt. 8-12 per l’iscrizione delle persone fisiche nelle sezioni a) o b) del registro; artt. 13-16 per l’iscrizione delle società nelle sezioni a) o b) del registro; artt. 17-22 per l’iscrizione nella sezione c), d), ed e) del registro). Tra i requisiti vengono richiesti: il godimento dei diritti civili; l’assenza di procedure concorsuali o fallimentari; l’assenza di reati contro il patrimonio; l’assenza della qualifica di perito assicurativo. Il codice, inoltre, richiede la sussistenza in capo ai richiedenti di specifici requisiti di onorabilità (art. 110, comma 1, cod. ass.) e professionalità (art. 110, comma 2, cod. ass.), nonché l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività (art. 110, comma 3, cod. ass.).
Il regolamento richiede, per quanto concerne l’accesso e la successiva iscrizione al RUI, che i candidati al fine dell’iscrizione nella sezione a) o b) del registro debbano avere superato una prova di idoneità (art. 9 del Reg.). Per quanto riguarda, invece, i soggetti che intendono iscriversi nella sezione e) del RUI non è prevista alcuna prova di idoneità essendo sufficiente la partecipazione ad un corso di formazione professionale (di 60 ore di cui almeno 30 in aula), avente quale scopo quello di far acquisire all’intermediario le competenze necessarie per l’esercizio dell’attività intermediativa.
Il regolamento, come suindicato, non si occupa esclusivamente della parte relativa alle condizioni riguardanti l’accesso all’attività intermediativa, ma estende, altresì, la sua competenza anche alle condizioni richieste per l’esercizio dell’attività di intermediazione. Tra gli obblighi che gli intermediari devono adempiere vi rientrano: gli obblighi di comunicazione (di cui all’art 36 del (215) G. Giudici, L’evoluzione della normativa degli intermediari di assicurazione in Italia, in Mercato e
intermediari assicurativi. Un confronto internazionale, a cura di C. Cacciamani, Milano, Egea, 2014, p. 26.
(216) Nel caso di mancata iscrizione, il codice, all’art. 305, prevede sia in capo all’impresa, che nei confronti del soggetto abusivo, l’irrogazione di sanzioni amministrative, nonché penali.
Reg.); gli adempimenti annuali (di cui all’art. 37 del Reg.); l’aggiornamento professionale (di cui all’art. 38 del Reg.). Orbene, rientrano tra gli obblighi di comunicazione: in primo luogo, l’onere in capo a tutti gli intermediari di comunicare all’IVASS, entro cinque giorni, l’eventuale perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione; in secondo luogo, l’obbligo di comunicare all’IVASS, entro dieci giorni: i luoghi di conservazione della documentazione e le eventuali variazioni degli elementi informativi resi in sede di iscrizione o di comunicazione; nel caso di trasferimento all’estero la denominazione dell’impresa di assicurazione per la quale operano in tali paesi; eventuali periodi di inoperatività da parte di agenti, mediatori o collaboratori degli stessi (art. 36 del Reg.). Infine, restando nell’ambito degli obblighi di comunicazione, nel caso in cui le informazioni riguardino intermediari iscritti nelle sezioni c) od e), gli obblighi di comunicazione sono a carico delle imprese o degli intermediari che se ne avvalgono (art. 36 del Reg.).
Come accennato, sempre rimanendo nell’ambito delle condizioni per l’esercizio dell’attività di intermediazione, il regolamento prevede anche una serie di adempimenti annuali in capo agli intermediari, i quali si traducono sinteticamente: nell’obbligo di versare annualmente, per gli iscritti nella sezione c) e d) del RUI, il contributo di vigilanza; nell’obbligo, in capo ai soggetti iscritti nella sezione a) e b) del RUI, di rinnovo della polizza annuale della responsabilità civile (art. 37 del Reg.).
Infine, tra gli adempimenti previsti dal regolamento vi rientra quello inerente l’obbligo di aggiornamento professionale per tutti gli intermediari iscritti al RUI, nonché per gli addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali dei soggetti che risultano iscritti nella sezione a), b) o d) del registro. Per gli intermediari iscritti nella sezione e) l’aggiornamento professionale è coordinato e gestito direttamente a cura dell’intermediario o dell’impresa che se ne avvale; tanto vale anche per i soggetti iscritti nella sezione c) del registro. L’aggiornamento professionale consiste nella partecipazione a corsi della durata di 30 ore di cui almeno 15 in aula (art. 38 del Reg.).
Il regolamento si occupa, infine, della previsione di una serie di disposizioni che regolano il comportamento degli intermediari. Si tratta segnatamente dell’indicazione di una serie di regole di comportamento vincolanti per tutti i soggetti che operano nell’ambito dell’intermediazione assicurativa; lo scopo principale di questo apparato aggiuntivo di regole risiede nell’interesse da parte del legislatore di rafforzare la tutela dei diritti del consumatore, mediante la predisposizione di un modello fondato sul principio della trasparenza.
Il regolamento, nella prima parte, si occupa di indicare le regole generali di comportamento valevoli per tutti gli intermediari assicurativi; si tratta più nel dettaglio: del dovere da parte
dell’intermediario di agire nel rispetto del principio di diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità; dell’obbligo di osservanza delle disposizioni normative e regolamentari; della valutazione delle esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti al fine di una corretta informazione; dell’obbligo di agire nel preponderante interesse del contraente o assicurato senza recare loro pregiudizio (art. 47 del Reg.).
Il regolamento si occupa poi dell’indicazione di ulteriori, e specifiche, regole di comportamento previste in capo agli intermediari assicurativi. Innanzitutto, si tratta delle disposizioni in materia di «mezzi di pagamento» secondo le quali gli intermediari possono ricevere il pagamento dei premi soltanto per mezzo di mezzi elettronici, assegni o bonifici non trasferibili intestati alla compagnia preponente o all’intermediario stesso nella sua qualità (art. 47, comma 3, del Reg.). Il pagamento in contanti è ammesso solo per le polizze rientranti nel ramo danni entro il limite di 750 euro (prima il limite era di 500 euro), e per le polizze RCA ed ARD senza limiti. Vi è poi un divieto, di pagamento in contanti dei premi assicurativi, per quanto concerne il pagamento dei premi inerenti le polizze vita (217).
Oltre alle disposizioni in materia di mezzi di pagamento, il regolamento prevede l’obbligo in capo all’intermediario di versare con immediatezza e comunque non oltre cinque giorni i premi pagati, in un conto corrente postale o bancario separato, intestato all’impresa o all’intermediario stesso (art. 54 del Reg.). Per gli effetti della «separazione patrimoniale» (218) è possibile desumere un generico divieto in capo all’intermediario di effettuare versamenti di premi incassati anche solo temporaneamente su conti correnti diversi rispetto a quelli indicati dalla compagnia o da quest’ultimo per il versamento dei premi incassati (219).
Infine, il regolamento prevede ulteriori obblighi in materia di «informativa precontrattuale» (220) e «adeguatezza dei contratti offerti» (221). Per quanto riguarda il primo adempimento il
(217) Cfr., G. Giudici, op. cit., p. 31.
(218) Il fondamento normativo in materia di «separazione patrimoniale» si rinviene all’interno del Capo III – regole di comportamento – ai sensi dell’art. 117 del cod. ass. Al comma 2, del medesimo articolo, il legislatore prevede anche la non ammissibilità di azioni, sequestri o pignoramenti sul conto separato da parte di creditori diversi dagli assicurati o dalle imprese di assicurazione, salvo che l’ammissibilità delle azioni da parte dei loro creditori ma unicamente nei limiti della somma spettante al singolo assicurato o alla singola impresa.
(219) G. Giudici, op. cit., p. 31.
(220) L’art. 120 cod. ass., impone agli intermediari iscritti al RUI l’obbligo di fornire alla parte contraente una serie di informazioni prima della conclusione del contratto. Tra queste rilevano, al comma 2, le indicazioni riguardanti il fatto: se l’attività di consulenza sia fondata su una analisi imparziale; se i prodotti che vengono proposti siano il risultato di uno specifico obbligo contrattuale risultante da accordi intercorsi con una o più imprese di assicurazione; se gli intermediari propongono determinati prodotti in assenza di particolari obblighi contrattuali con imprese di assicurazione.
provvedimento impone all’intermediario l’onere di fornire al contraente, nella fase precedente alla conclusione del contratto, un’adeguata informativa mediante soprattutto la consegna di due specifici documenti, contenenti rispettivamente: l’indicazione dei principali obblighi che sorgono in capo all’intermediario (modello 7A); una dichiarazione da cui risultano i dati essenziali degli intermediari e della loro attività (modello 7B). Per quanto concerne, invece, l’adeguatezza del contratto offerto il provvedimento impone all’intermediario l’obbligo di preventiva valutazione dell’adeguatezza del prodotto offerto rispetto alle esigenze assicurative e previdenziali del contraente, in base alle informazioni offerte da quest’ultimo nella fase precontrattuale. In tal senso, come rilevato da alcuni, nella prassi viene sovente predisposto un questionario da presentare e far sottoscrivere al contraente (222).
Come noto, il Regolamento n. 5 del 2006 è stato oggetto di successive modifiche prima da parte del Regolamento n. 2664 del 17 dicembre 2008 e in un secondo momento dal Regolamento n. 2720 del 2 luglio 2009.