9. La nuova Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD): gli obiettivi
9.2. Le problematiche emerse durante la fase di discussione del progetto di IDD
Data la complessità e vastità del testo della IDD ci si concentrerà in questa sede unicamente su quelli che appaiono essere i punti maggiormente significativi per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa (o meglio «distribuzione assicurativa») all’interno dell’Unione
(233) Cfr., G. Ponzanelli, Novità sull’intermediazione assicurativa, progetto europeo IMD2 e mercato italiano, Milano, Giuffrè, 2014, p. 8.
europea; gli stessi fondamenti erano già stati individuati dalla dottrina all’epoca della pubblicazione del primo progetto di IMD2, risalente al 3 luglio 2012 (234).
Tra le problematiche segnalate a ridosso della discussione finale in Parlamento, costellata da un numero elevato di emendamenti, spiccava quella inerente la questione degli obblighi di informativa precontrattuale, soprattutto per quanto riguarda le modalità di comunicazione all’assicurando della retribuzione spettante all’intermediario. Il dibattito ruotava attorno alla classica regola secondo la quale il compenso del broker, categoria professionale indicata come la principale per numero di presenze in Europa e di conseguenza posta sotto costante monitoraggio da molti osservatori internazionali dell’intermediazione, dovesse essere corrisposto direttamente dalla compagnia assicurativa a titolo di provvigione (235), secondo un principio consuetudinario accolto all’interno della cultura giuridica di molti paesi membri. La preoccupazione avvertita dalle Istituzioni europee riguardava il possibile conflitto di interessi in cui veniva a trovarsi il broker il quale, appunto perché pagato dalla compagnia, avrebbe agito non nell’esclusivo interesse dell’assicurando, come tipicamente dovrebbe prevedere l’attività del mediatore assicurativo il quale opera come «fiduciario» e «consulente personale» dell’assicurando in forza di un incarico, ma nel preponderante interesse dell’assicuratore, il quale avrebbe potuto promettergli delle «sovraprovvigioni» nel caso di vendita di un prodotto rispetto ad un altro, in danno dell’interesse principale del consumatore.
Nella proposta di direttiva del 2012, per rimediare contro i possibili effetti derivanti da questo conflitto di interessi, in un ottica di consumer protection, la Commissione prevedeva la possibilità di una differente disciplina in base al ramo assicurativo. Il ramo danni, sarebbe stato assoggettato ad una disciplina transitoria di almeno cinque anni dove l’obbligo di denuncia del compenso non era preventivo ma solo a richiesta del consumatore; il ramo vita, invece, veniva assoggettato al principio della full disclosure, in un’ottica di preventiva denuncia della remunerazione (236). In tal senso, secondo alcuni (237), i nuovi doveri di informativa previsti in seno alla proposta di direttiva
(234) Cfr., G. Volpe Putzolu, Novità nell’intermediazione assicurativa, progetto europeo IMD2 e mercato italiano, Milano, Giuffrè, 2014, nella parte in cui secondo l’Autrice, il primo obiettivo del progetto di IMD2, doveva essere quello di disciplinare, nuovamente, l’esercizio dell’attività in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi in quegli Stati membri dell’Ue in cui vi erano resistenze in tal senso. L’Autrice riportava l’esempio dell’Italia, nel quale ordinamento giuridico secondo l’art. 116 cod. ass., si consente l’esercizio dell’intermediazione assicurativa in altri paesi membri unicamente agli iscritti nelle sezioni a), b) e d) del RUI.
(235) D. De Strobel, Novità nell’intermediazione assicurativa, progetto europeo IMD2 e mercato italiano, Milano, Giuffrè, 2014, pp. 13 ss.
(236) Cfr., D. De Strobel, op. cit., p. 18.
(237) N. Bignotti, Novità nell’intermediazione assicurativa, progetto europeo IMD2 e mercato italiano, Milano, Giuffrè, 2014, p. 30.
IMD2 non rappresentavano, tra l’altro, per l’Italia una assoluta novità (anche se vi era consapevolezza del fatto che quegli stessi obblighi di informativa non avevano sortito gli effetti sperati all’interno del nostro ordinamento); vi erano, infatti, l’art. 131 cod. ass. in materia di obblighi di informativa per la RCA e il regolamento ISVAP n 35/2010 per le polizze connesse a mutui o altri finanziamenti.
La Commissione, quindi, partendo da queste problematiche nella proposta di direttiva del 2012 riconosceva la possibilità di una doppia fascia operativa in base al ramo di attività. Tale, discutibile, posizione derivava dal fatto della consapevolezza di quanto potesse risultare oneroso e complicato per gli intermediari ottemperare a simili obblighi (238), soprattutto in un mercato, quello assicurativo europeo, fortemente disomogeneo per quanto riguardava la disciplina nazionale in materia di trasparenza delle remunerazioni. Tra i paesi europei si riscontravano modelli e discipline a volte contrapposte per la determinazione delle modalità di remunerazione degli intermediari. Alcuni Stati del Nord Europa (Danimarca, Finlandia e Norvegia) hanno risolto il problema del conflitto di interessi del broker assicurativo mediante l’introduzione del divieto di commissione, secondo il quale il mediatore non può in nessun modo essere ricompensato per la sua attività di intermediazione dalla compagnia ma esclusivamente, ed unicamente, dal cliente che lo ha incaricato, mediante la corresponsione di un «onorario» (239). In altri paesi europei, come il Regno Unito, per esempio, alla provvigione classica, intesa come commissione erogata dall’impresa e fissata in misura percentuale del premio della polizza intermediata e dunque inclusa nel premio assicurativo (240), si aggiunge, per i servizi specializzati un onorario offerto dal cliente, il quale viene fatto pagare separatamente (241).
Ecco, quindi, in parte spiegata la preoccupazione avvertita dalla Commissione europea sul potenziale conflitto di interesse tra intermediario e cliente che ha portato la stessa a prevedere, tra le novità di maggior rilievo, l’introduzione di un sistema di regole ad hoc, basate sulla trasparenza, per quanto riguarda l’obbligo di informativa nei compensi. La scelta del legislatore è stata poi quella di non assecondare le richieste, in minoranza, derivanti dalle popolazioni nordiche per l’introduzione di un modello caratterizzato dal divieto di commissioni da parte delle imprese per il pagamento dei compensi degli intermediari. È prevalsa, come è ovvio che sia, la cultura presente nei paesi mediterranei, i quali rappresentano la maggioranza della popolazione europea, di prevedere nuove regole d’informativa improntate al principio di «trasparenza», anche se perfezionato e concepito
(238) N. Bignotti, op. cit., p. 35.
(239) Cfr., D. de Strobel, op. cit., p. 17; N. Bignotti, op. cit., pp. 31-32. (240) Cfr., N. Bignotti, op. cit., p. 31.
nella maniera più ampia di compenso al fine di ricomprendere al suo interno le commissioni, gli onorari, le spese od altri pagamenti, inclusi i benefici economici di qualsiasi tipo, offerti o forniti. Pur vero è il fatto che rimanendo così le cose, nel senso del pagamento della remunerazione del broker da parte dell’impresa in luogo del cliente, il mediatore potrebbe astrattamente, in quanto da una parte agisce come mandatario del cliente e dall’altra come procacciatore d’affari per la compagnia assicurativa, operare in conflitto di interessi nei confronti del consumatore finale.