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Il nuovo regime europeo di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo (Solvency II)

5. L’attuale sistema europeo di vigilanza finanziaria

5.1. Il nuovo regime europeo di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo (Solvency II)

Come noto, con l’entrata in vigore della Direttiva 2009/138/CE (c.d. Solvency II) il legislatore europeo ha previsto la quasi completa ridefinizione della precedente disciplina in materia di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo. Il nuovo apparato normativo, nonostante i vari rimandi, è entrato in vigore in tutti i paesi membri dell’Ue soltanto a partire dal 1° gennaio 2016. In Italia, il nuovo regime prudenziale è stato oggetto di recepimento a seguito dell’adozione da parte del legislatore delegato del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 74. Per quanto riguarda gli effetti sul settore assicurativo nazionale, discendenti dal recepimento della predetta direttiva, sono da segnalare una serie di importanti novità introdotte nel testo aggiornato del Codice delle Assicurazioni private (371). Prima di passare alla trattazione della tematica principale, si ritiene opportuno svolgere una sintetica, per quanto qui possibile, analisi in merito alla forma e alla struttura della Direttiva 2009/138/CE (d’ora in avanti la «direttiva»); tenendo in considerazione la sua ultima versione risultante dalla Direttiva 2014/51/UE (c.d. Omnibus II).

Per quanto riguarda il primo profilo, quello attinente la forma, tale direttiva viene sovente qualificata come «Direttiva Quadro», in quanto, la stessa, si limita unicamente a definire i principi fondamentali del nuovo regime di vigilanza prudenziale, non occupandosi dei principi di dettaglio. Questi ultimi vengono introdotti da norme di «secondo» e di «terzo livello», contenuti (370) Per una analisi dei vari regolamenti IVASS di recepimento delle linee guida EIOPA, si v. il sito istituzionale

dell’IVASS, consultabile al seguente link:

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/PageDocumenti_SolvencyII.jsp?&nomeSezione=NORMATIVA&ObjId=115031 2#solvency01.

(371) Sul tema per un primo commento si v., M.B. Oliverio, Solvency II, in Assicurazioni, II-2006; D. Focarelli, Il

ruolo delle imprese di assicurazione nella crisi finanziaria: Solvency II è una risposta adeguata?, in Banca Impr. Soc.,

II-2010; M. De Felice e F. Moriconi, Una nuova finanza d’impresa. Le imprese di assicurazione, Solvency II, le

Autorità di vigilanza, Bologna, Il Mulino, 2011; S. Balsamo Tagnani, Solvency II. L’avvio del nuovo regime di vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, in Contr. e impr. Europa, II-2016, pp. 691-723.

rispettivamente: per la prima categoria, in «Atti Delegati» e «Standard Tecnici»; per la seconda categoria, all’interno di «linee guida».

Per quanto concerne il secondo profilo, la direttiva prevede una struttura a tre pilastri, dove: al «primo pilastro» sono indicati i «requisiti quantitativi»; al «secondo pilastro» vengono indicati i «requisiti qualitativi»; al «terzo pilastro» sono indicati i «requisiti di informativa» (372).

Per quanto riguarda i «requisiti quantitativi», le maggiori novità attengono: in primo luogo, all’introduzione di un approccio basato sul concetto di «risk based», ovvero su un profilo di rischio che comprende, oltre ai requisiti strettamente patrimoniali, anche: il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio di reputazione, il rischio operativo e il rischio strategico; in secondo luogo, alla previsione di nuovi requisiti di capitale, quali: il «Requisito Patrimoniale di Solvibilità» (SCR) e il «Requisito Patrimoniale Minimo» (MCR), i quali vengono misurati, al fine del calcolo del loro valore monetario, per il tramite di modelli alternativi denominati: «formula standard» e «modello interno».

Il nuovo regime di vigilanza prudenziale introdotto da Solvency II, al «secondo pilastro», quello avente ad oggetto i «requisiti qualitativi», prevede alcune novità anche in materia di governance, risk management e controllo interno. Relativamente al primo ambito, quello del governo societario, il legislatore europeo ha prescritto l’introduzione di un processo di «valutazione interna del rischio e della solvibilità» (c.d. «ORSA») valido per tutte le imprese di assicurazione. L’ORSA, da un lato, permette alle imprese di assicurazione un controllo costante dei rischi e della solvibilità, così da prevenire casi di insolvenza; dall’altro, può rappresentare un ottimo strumento a disposizione delle rispettive autorità di vigilanza al fine della realizzazione di un monitoraggio costante della situazione finanziaria dell’impresa.

Il «terzo pilastro», quello inerente i «requisiti di informativa», introduce una serie di nuovi adempimenti che le imprese di assicurazione devono ottemperare sia nei confronti della vigilanza che nei confronti del mercato. L’esigenza di siffatti ulteriori obblighi risiede nella necessità di rafforzare la protezione dei diritti e degli interessi facenti capo ai consumatori e ai terzi. In adempimento agli obblighi di informativa, tutte le imprese di assicurazione sono tenute a presentare annualmente alcuni documenti; in particolare si tratta: della «Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria» (SFCR) e della «Relazione da fornire a fini di vigilanza» (RSR). Nel primo caso si tratta di una relazione che si rivolge esclusivamente al pubblico e al mercato. Il secondo documento è riservato e destinato specificatamente all’Autorità di vigilanza (373).

(372) Cfr., S. Balsamo Tagnani, op. cit., p. 699 ss. (373) Ivi, p. 706 ss.

Passando alla disamina riguardante le maggiori novità introdotte nel Codice delle Assicurazioni private a seguito del recepimento della Direttiva 2009/138/CE ad opera del d.lgs. n. 74/2015, occorre, in primo luogo, precisare che in questa sede ci si occuperà soltanto degli aspetti inerenti l’ambito della vigilanza e della corporate governance.

La nuova disciplina introduce una serie di disposizioni in materia di «informativa e processo di controllo prudenziale»; le informazioni che le imprese devono trasmettere all’Istituto, ai sensi dell’art. 47-quater cod. ass., devono includere elementi: per valutare il sistema di governo societario adottato dalle imprese, l’attività da esse esercitata, i principi di valutazione applicati ai fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione degli stessi, nonché la struttura patrimoniale e il loro fabbisogno di capitale. Le informazioni suindicate devono essere trasmesse all’IVASS «almeno una volta l’anno». La norma in commento prevede, infine, la possibilità di limitazioni ed esoneri in capo ad alcune imprese dall’obbligo di presentazione periodica delle informazioni analitiche di vigilanza.

Nella versione aggiornata del codice sono state anche implementate tutte le disposizioni contenute nel testo della direttiva in materia di «valutazione degli attivi e delle passività per fini di vigilanza sulla solvibilità». In tal senso, l’art. 35-quater cod. ass., prevede che gli attivi e le passività siano valutati dall’impresa in base al loro valore di scambio (attivi) o trasferimento (passività) tra parti consapevoli e consenzienti in una operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

Per quanto attiene l’adeguamento del codice rispetto ai requisiti di capitale introdotti dal nuovo regime Solvency II, il d.lgs. n. 74/2015 prescrive una serie di disposizioni che si riferiscono al calcolo del SCR, nonché ai sistemi di calcolo dello stesso attraverso la «formula standard» o i «modelli interni».

Nel codice, all’art. 45-ter, comma 4, il «Requisito Patrimoniale di Solvibilità» viene inteso come il valore a rischio (VaR) dei fondi propri di base dell’impresa soggetto ad un livello di confidenza del 99.5% in 1 anno. La «standard formula» e l’«internal model» sono indicati come i due modelli tecnici per la valutazione, e il calcolo, del SCR, così come previsto dagli articoli del codice che vanno dal 45-quinquies al 45-tredecies (per la «formula standard») e dagli articoli che vanno dal 46-bis al 46-quinquiesdecies (per il «modello interno»).

La versione aggiornata del codice prevede anche l’introduzione del «Requisito Patrimoniale Minimo» (MCR). Il regime di vigilanza prudenziale europeo si fonda su «un requisito sensibile al rischio basato su un calcolo prospettivo» ed «un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale non dovrebbe scendere l’importo delle risorse finanziarie». Il MCR può essere inteso, partendo

dalla base giuridica di cui all’art. 47-ter cod. ass., come quella riserva di capitale economico («dei fondi propri di base») che l’impresa deve detenere per onorare gli impegni precedentemente assunti con i beneficiari e i contraenti con una probabilità pari all’85% su un periodo di un anno. In altri termini, il MCR dovrebbe corrispondere a quell’importo di «fondi propri di base» a disposizione dell’impresa che non dovrebbe mai scendere al di sotto di determinati «livelli di sicurezza» per evitare che i beneficiari, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano esposti a livelli di rischio inaccettabili qualora l’impresa dovesse continuare a svolgere la propria attività (374).

Infine, nella nuova versione del codice vi è anche un adeguamento rispetto alle disposizioni che si riferiscono alla nuova disciplina della «valutazione interna dei rischi e della solvibilità» (c.d. «ORSA»). In tale ambito, l’art. 30-ter cod. ass. ordina alle imprese di effettuare una «valutazione interna del rischio e della solvibilità. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa dell’impresa e di tale valutazione l’impresa tiene conto in modo sistematico nell’ambito delle proprie decisioni strategiche».