Il crescente sviluppo internazionale delle assicurazioni, soprattutto con l’avvento dei grandi gruppi assicurativi, i quali dispongono di una presenza ramificata in diversi paesi con assoggettamento a diverse legislazioni, ha determinato la necessità della costituzione di un organismo che potesse fungere da mediatore internazionale tra le diverse autorità nazionali di vigilanza per la discussione di problematiche attinenti l’industria delle assicurazioni.
In ragione di questa necessità, nel 1994 è stato istituito l’IAIS, organismo associativo operante a livello internazionale e composto attualmente da più di duecento autorità di vigilanza nazionale provenienti da circa centoquaranta Stati; nell’assetto organizzativo, oltre ai già citati regolatori nazionali, rientrano: la Commissione europea, la NAIC statunitense, l’OCSE, la Banca mondiale, e alcune organizzazioni internazionali.
Dall’assetto organizzativo appena delineato appare evidente il ruolo a livello internazionale detenuto da questo organismo associativo ad adesione volontaria; lo stesso è membro, infatti: del «Financial Stability Board» (FSB), del Consiglio «Standards Advisory» dell’«International
Accounting Standards Board» (IASB). L’IAIS, partecipa, inoltre, agli incontri in seno al G20 su questioni che riguardano l’industria assicurativa.
La mission dell’IAIS è quella di promuovere la collaborazione a livello internazionale tra i vari regolatori provenienti dai paesi aderenti per la realizzazione di una vigilanza più efficace e coerente a livello mondiale del settore assicurativo, al fine di sviluppare e mantenere mercati equi, sicuri e stabili in tutela degli assicurati e della stabilità finanziaria globale (375). L’IAIS, come da qualcuno indicato (376), si propone come forum internazionale di incontro tra i vari regolatori nazionali per il coordinamento della vigilanza sulle assicurazioni e per l’elaborazione di principi comuni e linee guida da applicare alla regolazione del settore assicurativo. Da un punto di vista prettamente funzionale l’IAIS non è titolare di poteri di natura vincolante nei confronti dei regolatori o degli Stati aderenti, ma i principi comuni, le linee guida e gli standards al suo interno elaborati hanno, per l’ampia diffusione internazionale, un ruolo di moral persuasion che impone in capo ai regolatori una certa considerazione.
Gli atti elaborati in seno all’IAIS, come già detto in precedenza, non hanno natura vincolante per i destinatari; pertanto, le regole vengono introdotte in seno alle rispettive legislazioni dei paesi attraverso l’interpretazione del diritto nazionale, oppure, come sovente accade nel contesto dell’Unione europea, attraverso l’elaborazione da parte della Commissione, membro effettivo dell’organismo associativo, di proposte di regolamenti o direttive che vengono sottoposte all’attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio. La posizione dei paesi membri dell’Unione, nella fase di partecipazione e implementazione delle regole IAIS, risulta abbastanza complessa dal fatto che: da un lato, i paesi dell’Ue partecipano al processo di implementazione delle regole IAIS attraverso le rispettive autorità di vigilanza (le quali potrebbero uniformarsi ma anche disattendere la portata dei principi espressi in sede internazionale, in quanto, lo si ricorda, la partecipazione è assolutamente volontaria e gli atti non sono vincolanti); dall’altro lato, la Commissione europea, al contrario disattendendo le posizioni assunte dalle rispettive autorità di vigilanza dei paesi membri, potrebbe elaborare proposte di iniziativa legislativa in seno alle Istituzioni europee (377).
Dalla sua istituzione ad oggi, l’IAIS ha elaborato una serie considerevole di principi, linee guida e standards riguardanti innumerevoli materie attinenti il settore assicurativo; nel novembre 2015
(375) La struttura, il funzionamento, e i principali atti elaborati in seno all’IAIS sono consultabili al link: http://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/insurance-core-principles//file/58067/insurance-core-principles- updated-november-2015.
(376) D. Agus, op. cit., p. 82. (377) Ivi, p. 83 ss.
l’IAIS ha pubblicato un nuovo documento dal titolo «Insurance Core Principles» (378) nel quale vengono indicati in 26 ICP i nuovi orientamenti (principi fondamentali) per fornire un quadro globalmente accettato per la supervisione del settore assicurativo. Il materiale ICP è presentato secondo una gerarchia di materiale di vigilanza; le dichiarazioni presenti nei principi fondamentali sono il livello più alto nella gerarchia degli atti elaborati dall’IAIS e prescrivono gli elementi essenziali che devono sussistere nel regime di vigilanza, al fine di promuovere un settore assicurativo finanziariamente sano.
Nel documento redatto dall’IAIS vengono ricompresi diversi principi fondamentali che riguardano prevalentemente: gli obbiettivi e le responsabilità dei Supervisors, in particolare l’IAIS, nell’ICP 1, raccomanda ai vari paesi di definire in maniera chiara e coerente quali sono le autorità preposte dalla legislazione nazionale alla vigilanza assicurativa, con attenzione a specificare, soprattutto nei sistemi decentrati plurilivello, quali sono i regolatori che si occupano di vigilanza microprudenziale ed invece quelle che si occupano di vigilanza macroprudenziale. Nell’ICP 2, l’IAIS indica i requisiti minimi richiesti affinché il supervisor possa intervenire tempestivamente in caso di emergenza; vengono indicate delle linee di riferimento, quali: l’indipendenza del supervisore, la necessità di proteggere le informazioni confidenziali, una adeguata protezione legale, e la disposizione di mezzi legali adeguati.
Gli altri principali ICP, che si riportano sommariamente, si rivolgono: allo scambio di informazioni e riservatezza tra supervisori e autorità di vigilanza (ICP 3); alla licenza (autorizzazione) necessaria affinché un soggetto giuridico possa validamente esercitare l’attività assicurativa all’interno di una giurisdizione (sottolineando l’importanza di requisiti e procedure chiari) (ICP 4); ai requisiti minimi soggettivi richiesti a soci, amministratori, membri della direzione e del controllo (ICP5); agli assetti proprietari, ai trasferimenti di portafoglio e alle operazioni di fusione (ICP 6); alla necessità di una adeguata corporate governance per garantire la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione (ICP 7); alla determinazione dei principi sul funzionamento dei canali distribuiti e, più segnatamente, ai requisiti di professionalità e trasparenza degli intermediari assicurativi (ICP 18); alle attività di analisi dei mercati e dei fattori ambientali da parte dei supervisori al fine di mettere in atto strategie di intervento adeguate (ICP 24); alla cooperazione transfrontaliera e al coordinamento in materia di gestione della crisi (il supervisore nazionale dovrebbe collaborare con le altre autorità di vigilanza in modo tale che una crisi
transfrontaliera che coinvolge un assicuratore specifico possa essere gestita in modo più efficace) (ICP 26) (379).
Concludendo sul ruolo dell’IAIS, come protagonista per la creazione di una «coscienza» comune in materia assicurativa mondiale, nonostante l’indubbia rilevanza del suo apporto come forum internazionale di incontro e dialogo tra le autorità di vigilanza di circa 200 giurisdizioni provenienti da altrettanti paesi, rimane il dubbio sulla sua reale incisività nell’industria assicurativa mondiale (per la creazione di una coscienza comune e condivisa), determinata dal fatto, come si è già ricordato, della mancanza di valore vincolante degli atti elaborati dall’IAIS, i quali assurgono unicamente al ruolo di semplici: linee guida, standards e principi.
Nell’ambito dei paesi aderenti all’Ue, per esempio, uno Stato, per il tramite del regolatore nazionale, potrebbe ben disattendere i principi espressi in seno all’IAIS adducendo come motivazione il fatto che si tratterebbe pur sempre di atti non vincolanti elaborati in seno ad un organismo associativo ad adesione volontaria. La problematica potrebbe trovare soluzione solo nell’ipotesi in cui sia la Commissione europea, membro effettivo dell’IAIS, a predisporre una proposta di direttiva o regolamento direttamente al Parlamento europeo e al Consiglio; solo in quel caso gli Stati sarebbero costretti a conformarsi ai principi internazionali espressi in seno all’IAIS quale conseguenza della diretta applicabilità del diritto di origine comunitaria.