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Gli oneri di allegazione documentale

3. I requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

3.3. Gli oneri di allegazione documentale

L’impresa che intende ottenere il rilascio dell’autorizzazione deve allegare all’istanza una serie di ulteriori documenti, tra cui rileva, in primo luogo, il programma di attività, all’interno del quale sono contenute le informazioni che riguardano l’attività iniziale, la struttura gestionale e organizzativa dell’impresa, nonché gli elementi patrimoniali e i mezzi finanziari per far fronte alle spese di impianto e la previsione di costi e ricavi.

In passato vi è stato chi ha dubitato della legittimità costituzionale dell’art. 15, comma 4, cod. ass., nella parte in cui il legislatore attribuisce all’Istituto il compito di disciplinare, mediante proprio regolamento, il contenuto minimo del programma di attività (428) . Questa tesi si fondava sul

(427) Cfr., F. Maffongelli, op. cit., p. 102. (428) Cfr., M. Rossetti, op. cit., p. 439 ss.

presupposto che nella disciplina anteriore al codice il contenuto del programma di attività veniva interamente disciplinato dalla legge; Orbene, secondo questa tesi, il nuovo testo di legge, in un’ottica di delegificazione, abolendo le precedenti disposizioni, demanda all’Istituto la competenza per l’individuazione del contenuto minimo obbligatorio del programma di attività. Tale modifica viene considerata in antinomia con le previsioni contenute all’interno dell’art. 7 della Direttiva 2002/83/CE, secondo la quale il contenuto minimo obbligatorio del programma di attività deve essere stabilito in modo cogente per tutti gli Stati membri dell’Ue.

In altri termini, secondo questa interpretazione, la norma potrebbe porre seri problemi di legittimità costituzionale, in quanto norme contenute in una direttiva comunitaria pertinenti a materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, già disciplinate con legge e non coperte da riserva assoluta di legge, avrebbero potuto essere attuate (ai sensi della «legge comunitaria» l. 4 febbraio 2005, n. 11) soltanto con legge, salvo che fosse stata disposta (art. 11, comma 1, l. 4 febbraio 2005, n. 11) da una legge comunitaria l’attuazione con regolamento amministrativo (quale è appunto il provvedimento dell’ISVAP). Si precisava, inoltre, che la legge (l. 29 luglio 2003, n. 229) che ha delegato l’Esecutivo all’emanazione del codice non è una legge di origine comunitaria nel senso proprio, né contiene alcuna norma che legittimi l’attuazione della Direttiva 2002/83/CE attraverso un regolamento ISVAP; tale legge disponeva che l’adeguamento tra le fonti interne in materia assicurativa con quelle comunitarie dovesse avvenire mediante l’adozione di decreti legislativi (429). Ebbene, nonostante l’orientamento assunto, la tesi testé considerata concludeva nel senso di poter comunque ritenere costituzionalmente legittima la parte dell’art. 15, cod. ass. (in cui veniva attribuito un generico diritto in capo all’ISVAP di indicare il contenuto del programma di attività) a patto, però, che l’Istituto nella stesura del regolamento si fosse pedissequamente rifatto alle previsioni sul programma di attività contenute nell’art. 7 della Direttiva 2002/83/CE.

Come noto, il programma di attività indica il progetto industriale e i programmi economico- finanziari che l’impresa intende realizzare nell’esercizio dell’attività assicurativa. Pertanto, data la rilevanza del documento in questione, come auspicabile, l’Istituto in aderenza all’art. 15 cod. ass. ha proceduto ad indicare il contenuto minimo obbligatorio del programma di attività mediante il Regolamento n. 10 del 2008. In particolare, il regolamento, all’art. 7, richiede all’istante di illustrare nel programma: l’attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale dell’impresa; i mezzi e criteri e le previsioni con cui intende svolgere la propria attività; le obbligazioni e i rischi che l’impresa intende assumere per ogni ramo per cui è richiesta l’autorizzazione; l’entità e la

composizione patrimoniale del capitale sociale o il fondo di garanzia; le procedure di assunzione e valutazione dei rischi da sottoscrivere nonché di liquidazione dei sinistri e delle norme di spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici; all’organizzazione agenziale e produttiva e ai criteri per la riassicurazione dei rischi. Inoltre, nel programma, devono essere illustrate in maniera precisa le procedure, l’assetto e la composizione delle funzioni di controllo interno, di risk management e di compliance.

Tra gli oneri documentali, la legge richiede la presentazione, assieme al programma, di una specifica «relazione tecnica», redatta da un attuario abilitato ed iscritto nel relativo Albo professionale, nella quale si attesti la veridicità e affidabilità delle indicazioni contenute nel programma stesso; nella relazione vengono pure riportate le previsioni relative ai ricavi e ai costi. Si aggiunge, inoltre, che per i primi tre esercizi l’impresa è tenuta a dare conto della corretta esecuzione del programma di attività tramite la presentazione di una relazione semestrale all’IVASS che, in caso di grave squilibrio finanziario, dovrà disporre le opportune misure di risanamento (art. 197 cod. ass.).

Nelle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, la legge antecedente al codice (art. 9 del d.lgs. n. 174 del 1995 e art. 11 del d.lgs. n. 175 del 1995) richiedeva all’impresa di allegare all’istanza di autorizzazione anche un elenco con l’indicazione dei nominativi dei titolari di partecipazioni rilevanti, ai quali veniva imposto il rispetto dei principi di onorabilità così come previsto dalla legge. In aggiunta a questo primo elenco, l’impresa doveva anche allegare un altro elenco contenente l’indicazione dei nominativi di amministratori e direttori, sempre con l’attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge (oggi contenuti ai sensi dell’art. 76 cod. ass.) (430). Sempre all’interno dei decreti n. 174 e n. 175 del 1995, il legislatore subordinava il rilascio dell’autorizzazione all’approvazione dello statuto dell’impresa da parte dell’ISVAP. Oggi, come noto, a seguito dell’entrata in vigore del codice non è più prevista l’approvazione dello statuto ad opera dell’IVASS come condizione per il rilascio dell’autorizzazione; l’art. 14, comma 1, lett. d), cod. ass, si limita soltanto a richiedere all’impresa domandante la presentazione dell’atto costitutivo e dello statuto unitamente al programma di attività.

Altra novità del codice rispetto alla disciplina contenuta in entrambi i decreti legislativi del 1995 riguarda il fatto che attualmente l’impresa non è più obbligata a fornire ogni «altro documento che sia richiesto dall’ISVAP» (artt. 9, comma 3, d.lgs. n. 174 del 1995, e 11, comma terzo, d.lgs. n. 175 del 1995). Alla luce delle modifiche rispetto alla precedente disciplina è possibile ritenere che in

capo all’Autorità residui unicamente la facoltà di richiedere all’impresa integrazioni o chiarimenti rispetto ai documenti già presentati, al fine di dimostrare di possedere i requisiti prescritti.

La disciplina che regola il contenuto minimo e le disposizioni del programma di attività ha subito di recente un ulteriore aggiornamento rispetto al quadro giuridico precedente. Si tratta dell’introduzione nel codice dell’art. 14-bis, rubricato «Programma di attività» (431), il quale, dopo aver ripreso in larga parte le informazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 10 del 2008, dispone che il programma di attività deve contenere le informazioni, supportate da idonea documentazione, riguardanti soprattutto gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del MCR. La parte più innovativa della norma in commento è quella contenuta al comma 2, dove si stabilisce che il programma di attività per i primi tre esercizi debba contenere: la previsione di bilancio; le previsioni del futuro «Requisito Patrimoniale di Solvibilità» (SCR), di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, sulla base delle previsioni di bilancio sopra indicate, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni; le previsioni sul futuro del «Requisito Patrimoniali Minimo» (MCR), di cui sempre al medesimo Titolo e Capo, ma alla Sezione IV, e sempre sulla base delle precedenti indicazioni valide per il SCR. Inoltre, sempre l’art. 14-bis, comma 2, lett. d) cod. ass., richiede che all’interno del programma siano contenute le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche e del MCR.