3. I requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
3.2. I requisiti soggettivi di soci e amministratori
Le imprese istanti per l’ottenimento dell’autorizzazione necessitano di ulteriori requisiti, che in questo caso, diversamente da quelli precedentemente analizzati, si rivolgono essenzialmente ad aspetti di natura soggettiva. Infatti, come noto, per l’accesso all’attività assicurativa l’ente domandante non deve soltanto limitarsi a rispettare determinati requisiti oggettivi (forma sociale, sede dell’impresa, requisiti patrimoniali) ma deve anche risultare in possesso di ulteriori requisiti soggettivi che si rivolgono specificatamente a quei soggetti che all’interno dell’impresa andranno a formare il governo societario. In altri termini, l’IVASS prima del rilascio del provvedimento autorizzatorio dovrà verificare se i soggetti che andranno a ricoprire i ruoli di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, richiesti dalla legge.
L’art. 14, comma 1, lett. f), cod. ass., conformemente a quanto già previsto nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 74/2015, stabilisce che i soggetti che ricoprono le funzioni suindicate (amministratori, direttori, controllori) nonché coloro che svolgono funzioni fondamentali all’interno dell’impresa siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
La disposizione in commento rinvia poi, per la trattazione sostanziale, all’art. 76 cod. ass., il quale a sua volta rinvia per la definizione dei requisiti soggettivi al regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico del 11 novembre 2011, n. 220. Tale regolamento, in abrogazione del precedente decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 24 aprile 1997, n. 186, prevede una forte specializzazione nel settore assicurativo a seconda del ruolo rivestito dagli organi sociali, così come previsto ai sensi dell’art. 76 cod. ass., nella parte in cui viene stabilito che tali requisiti dovranno essere «graduati» secondo i principi di proporzionalità tenendo anche conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto.
Rimanendo sempre nell’ambito dell’art. 76 cod. ass., il legislatore non si limita soltanto al rinvio, per la trattazione di dettaglio, al regolamento ministeriale, ma al comma 2 del medesimo articolo indica la procedura da seguire nel caso di difetto dei requisiti soggettivi e le conseguenze giuridiche dell’assenza degli stessi. In caso di difetto dei requisiti suindicati l’organo amministrativo dichiara la decadenza del soggetto dall’ufficio entro il termine di 30 giorni dalla nomina o dalla sopraggiunta conoscenza del difetto sopravvenuto. Non solo, la norma dispone che nel caso in cui l’impresa rimanga inerte la decadenza viene pronunciata direttamente dall’IVASS che ne ordina la rimozione ai sensi di legge.
Come suindicato, il D.M. 220/11 prevede l’indicazione dei requisiti soggettivi dei membri dell’organo amministrativo, di direzione e controllo secondo un modello ti tipo graduato e proporzionale alla complessità e rilevanza del relativo incarico conferitogli. Per quanto riguarda gli amministratori e i sindaci di imprese di assicurazione si richiede che gli stessi siano scelti tra i professionisti con competenze, svolte per almeno tre anni, in una o più delle seguenti attività: «attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario; attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza nel settore assicurativo, creditizio o finanziario ovvero anche con altri settori se le funzioni svolte abbiano comportato la gestione o il controllo della gestione di risorse economiche finanziarie; attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell’impresa di assicurazioni o di riassicurazione presso la quale la carica deve essere ricoperta; attività professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche o attuariali aventi rilievo nel settore assicurativo» (art. 3, comma 1).
Per quanto riguarda le figure professionali alle quali generalmente vengono affidati i maggiori ruoli sotto il profilo decisorio e di indirizzo della governance d’impresa (quali il Presidente del dell’organo amministrativo, i membri del comitato esecutivo, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci di quelli effettivi e supplementari), sempre l’art. 3, comma 2, del regolamento ministeriale (n. 220/11) richiede una specializzazione maggiore, che viene innalzata a cinque anni. Infine, per la carica di direttore generale viene richiesta una specializzazione particolare di almeno cinque anni attraverso esperienze di lavoro con funzioni dirigenziali di adeguata responsabilità.
Lo stesso regolamento ministeriale si occupa anche del requisito di onorabilità (art. 5) nonché di quello di indipendenza (art. 6). Per quanto riguarda il requisito dell’onorabilità la disposizione in commento non indica il contenuto del requisito ma si limita unicamente a prevedere le cause in cui tale requisito, al verificarsi di determinate situazioni, non ricorre (426). Il successivo art. 6 del D.M. 220/11 introduce un criterio di incompatibilità di ordine generale della funzione di amministrazione, direzione e controllo in una impresa di assicurazione o riassicurazione con lo svolgimento di
(426) L’art. 5 del D.M. 220/11 stabilisce il venir meno del requisito dell’onorabilità nel caso di: stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria; condanna con sentenza definitiva salvo gli effetti della riabilitazione (esclusivamente per i reati indicati espressamente dal testo del regolamento). Inoltre, la disposizione in commento prevede particolari ipotesi di esclusione dall’incarico di amministratore, direttore o sindaco di imprese assicuratrici nel caso di patteggiamento dei reati previsti dallo stesso provvedimento.
analoga funzione presso altre società di assicurazione e riassicurazione loro controllanti o controllate, tali da comprometterne l’indipendenza. Invero, la stessa norma prevede una causa di esclusione dell’incompatibilità (per mancanza di indipendenza) nelle ipotesi in cui il rapporto o gli incarichi rientrino a far parte del medesimo gruppo assicurativo.
Sempre l’art. 14, comma 1, lett. e), cod. ass., richiede che i titolari di partecipazioni qualificate siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dal successivo art. 77 cod. ass. e sussistano i presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista dal’art. 68 del medesimo. Inoltre, il codice, sempre all’art. 14, comma 1, prevede, questa volta alla lettera g), l’assenza di «stretti legami» tra l’impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti che siano da ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. Quella degli «stretti legami» è una problematica che emerge nel caso in cui sia sussistente un rapporto di natura tecnica, finanziaria, giuridica o familiare che possa influire in modo rilevante sull’attività gestionale dell’impresa assicurativa lasciando all’IVASS l’onere di determinare la portata e il legame e se lo stesso può inficiare la corretta gestione dell’impresa (427).
In conclusione, tra le novità di rilievo introdotte al codice dal d.lgs. 74/2015, risulta esservi quella contenuta nella lett. e-bis) dell’art 14, comma 1, del codice. Secondo questa disposizione l’impresa domandante, oltre a provare la sussistenza di tutti i requisiti suindicati, dovrà anche essere in grado di dimostrare all’IVASS di sapersi conformare al sistema di governo di cui al Titolo III, Capo I, in materia di «esercizio dell’attività assicurativa», con particolare riferimento alla «responsabilità del consiglio di amministrazione» nonché al nuovo «sistema di governo societario».