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La normativa europea in materia di intermediazione assicurativa

Per quanto concerne l’armonizzazione della disciplina in materia di intermediazione assicurativa, il legislatore comunitario ha adottato una prima direttiva risalente al 1976; si trattava specificatamente della Direttiva 77/92/CEE, del 13 dicembre 1976, pubblicata in GU del 31 gennaio 1977. La direttiva si rivolgeva a tre differenti categorie di soggetti: in primo luogo agli agenti di assicurazione; in secondo luogo ai mediatori (anche definiti, secondo il linguaggio anglosassone, broker); e in terzo luogo a tutte le figure residuali che operano tipicamente in assistenza alle

(157) Cfr., G. Giudici, op. cit., p. 7. (158) Ibidem.

categorie dei mediatori o agenti nell’espletamento delle funzioni di intermediazione dei servizi assicurativi.

In questa prima direttiva, il legislatore si limitava unicamente a prevedere il riconoscimento delle libertà fondamentali di circolazione ad agenti e mediatori provenienti dai rispettivi paesi membri, senza prevederne una particolare armonizzazione. Tra i vari paesi europei vi erano coloro che non disponevano di una disciplina per gli intermediari (così come in Germania) e paesi che prevedevano una disciplina unica valida sia per gli agenti che per i mediatori. Di fatto, si palesava una mancanza di chiarezza sui ruoli dei due intermediari, e sulle rispettive discipline applicabili. Il legislatore manteneva tale incertezza nella Direttiva 77/92/CEE (160).

Come suindicato, questa prima direttiva sull’intermediazione assicurativa veniva introdotta per garantire agli intermediari il diritto di poter godere della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione di servizi a condizioni di parità in tutti i paesi membri. Le ragioni che si ponevano alla base di questo ravvicinamento delle legislazioni nazionali erano sostanzialmente di due tipologie: da un lato si ravvisavano delle differenze, in certi casi anche molto nette, tra le legislazioni dei diversi paesi membri in materia di intermediazione assicurativa; in certi altri, vi era la totale assenza di una disciplina nazionale per la regolamentazione dell’attività di intermediazione. In tale variegato sistema l’unico intervento di armonizzazione che il legislatore propose riguardò l’equiparazione dei titoli di qualifica professionale previsti dagli Stati membri. In Italia, il recepimento della Direttiva 77/92/CEE veniva perfezionato mediante l’adozione di due leggi: la prima concernente l’istituzione dell’Albo nazionale Agenti (l. 48/1979); la seconda costitutiva dell’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione (l. 792/ 1984) (161).

Successivamente, con la Direttiva 2002/92/CE (d’ora in avanti la «direttiva»), del 9 dicembre 2002, pubblicata in GU n. L. 009 del 15 gennaio 2003, il legislatore ha previsto in capo a tutti gli intermediari l’obbligo di registrazione presso l’Autorità nazionale di vigilanza e controllo del paese di origine. Inoltre, il medesimo provvedimento, ha introdotto una serie di novità in materia di trasparenza tra intermediario e cliente assicurativo, nonché delle disposizioni ad hoc per la tutela del consumatore. In ultimo luogo, la direttiva ha previsto anche il riconoscimento della parità di trattamento tra tutti gli intermediari operanti all’interno del contesto comunitario.

Con tale provvedimento veniva, inoltre, fornita una definizione generale dell’attività di intermediazione, la quale era considerata come attività professionale ad esclusione, pertanto, delle attività svolte in maniera secondaria o residuale rispetto a quella principale; inoltre, erano

(160) L. Desiderio, op. cit., pp. 206-207. (161) Cfr., G. Giudici, op. cit., pp. 8-13.

assoggettati alla nuova disciplina unicamente gli intermediari ad esclusione delle imprese assicuratrici. La nuova definizione comprendeva al suo interno tutta una serie di sub-processi ad essa strettamente interconnessi; si partiva dalla fase iniziale la quale comprendeva quella approntativa e preparatoria della proposta del prodotto, per passare alla fase intermedia di presentazione e vendita dello stesso, sino ad arrivare alla fase conclusiva riguardante tutta la gestione del rapporto con la clientela, nonché alla gestione e conclusione della procedura anche nel caso di sinistro. La direttiva non si limitava soltanto a fornire una definizione dell’attività di intermediazione, suddivisa per sub-processi, ma introduceva anche una serie di novità specifiche in relazione all’esercizio dell’attività da parte di agenti e mediatori. Tra queste vanno di certo segnalate le nuove regole concernenti: l’obbligo di informativa precontrattuale (nel senso di una adeguata presentazione del prodotto assicurativo); l’adeguatezza contrattuale (intesa come necessità di raccogliere le informazioni dal cliente per la presentazione del prodotto più adeguato alle sue esigenze); la separazione patrimoniale (per quanto riguarda l’incasso dei premi da parte dell’agente o broker) (162).

La direttiva si presentava suddivisa in due parti: la prima si occupava di una disciplina specifica per quanto riguardava le condizioni di accesso degli intermediari all’attività assicurativa, indicando, nello specifico, le tipologie di intermediari, le funzioni e le attività di loro spettanza; la seconda si occupava di disciplinare gli obblighi a carico degli intermediari, al fine di proteggere gli interessi dei consumatori finali. Sintetizzando il quadro normativo introdotto dalla direttiva, si possono individuare alcuni principi fondamentali della disciplina (la quale è rimasta invariata sino all’adozione dell’ultima e recentissima Direttiva 2016/97/UE), i quali sono in parte rimasti tali anche a distanza di tempo. Si tratta, nello specifico, delle disposizioni che riguardano: la fase di presentazione e proposta del prodotto assicurativo (con una serie di oneri in capo all’intermediario per quanto riguarda le caratteristiche e le condizioni principali del contratto); la fase di preparazione per la successiva conclusione del contratto (all’intermediario sono riconosciute una serie di competenze in tal senso); e la fase conclusiva attinente soprattutto ad una serie di competenze nella fase di gestione ed esecuzione dei sinistri.

La direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con l’adozione del d.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). La nuova disciplina è contenuta all’interno del Titolo IX (Intermediari di assicurazione e di riassicurazione) in seno agli artt. 106-121 dello stesso codice. Inoltre la disciplina primaria è stata integrata dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006,

successivamente modificato dai provvedimenti n. 2664 del 17 dicembre 2008 e n. 2720 del 2 luglio 2009.