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L’agente di assicurazione tra normativa generale e speciale

6. Gli intermediari con il Codice delle Assicurazioni private

6.1. L’agente di assicurazione tra normativa generale e speciale

Come accennato, il contratto di agenzia assicurativa è un negozio giuridico secondo il quale una parte (l’agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto di un preponente (l’impresa di assicurazione) la conclusione di contratti in una zona determinata, in cambio di una retribuzione (art. 1742 c.c.). Come noto, il Codice civile prevede una disciplina organica (artt. 1742-1753 c.c.) del contratto di agenzia, la quale trova applicazione anche per quanto riguarda l’attività assicurativa, salvo che non risulti derogata dalle norme corporative o dagli usi (art. 1753 c.c.). Le disposizioni che si applicano specificatamente al contratto di agenzia assicurativa si rinvengono: in seno all’art. 1903 c.c. (legge generale) per quanto concerne i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale; e all’interno delle norme corporative, indicate anche dall’art. 1753 c.c., di cui al d.p.r. 18 marzo 1961, n. 387, che ha recepito l’accordo nazionale di categoria del 10 ottobre 1951, a sua volta integrato e più volte modificato dai successivi contrati collettivi sino all’ultimo del 23 dicembre 2003 (legge speciale).

In materia di regolamentazione del contratto di agenzia assicurativa, la normativa speciale prevede alcune rilevanti deroghe rispetto alla disciplina generale contenuta all’interno del Codice civile. In primo luogo, il contratto collettivo nazionale del 2003, difformemente rispetto all’art. 1742 c.c. (il quale prevede la stipula del contratto di agenzia in forma scritta ai soli effetti probatori), prevede che l’incarico debba risultare per iscritto con l’indicazione anche della zona

collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lett. a), b) e d) per l’attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario opera.

geografica assegnata all’agenzia, i compiti dell’agente, il trattamento remunerativo (provvigione), l’ammontare della cauzione ed il regime di eventuale esclusiva (art. 2 A.N.A.) (174).

Particolarmente interessante è la questione inerente il diritto di esclusiva e la determinazione della provvigione. Nel primo caso, l’art. 1743 c.c. prevede due forme di esclusiva; si tratta dell’esclusiva di «marchio» (la quale vincola l’agente) e dell’esclusiva di «territorio» (che vincola l’imprese preponente). Il contratto collettivo deroga la disciplina generale contenuta all’interno del Codice civile prevedendo (agli artt. 6 e 6-bis A.N.A.) quattro differenti tipologie di esclusiva: la prima, concerne il «regime di esclusiva bilaterale assoluta», secondo la quale all’agente viene vietato l’esercizio di attività di intermediazione per conto di altre imprese (stessa cosa vale anche per l’impresa preponente); la seconda, riguarda il regime di esclusiva dell’«agente in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie», ai sensi della quale l’agente non può ricevere altri incarichi differentemente rispetto all’impresa preponente che può affidarsi ad altri professionisti; la terza, prevede il regime di «agente in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio», nella quale l’agente non può esercitare l’attività agenziale per altre imprese, mente l’impresa preponente non ha alcun vincolo; la quarta, prevede il regime dell’«agente senza esclusiva di marchio né di territorio», il quale rimane libero di prestare la propria attività anche ad altre imprese, così come può fare l’impresa la quale può nominare altri agenti (175).

Come si accennava, anche in materia di provvigioni (considerata la tipica remunerazione spettante all’agente di assicurazione per l’esercizio della sua attività di intermediazione) la legge speciale prevede possibili deroghe rispetto alla disciplina di cui al Codice civile. Per esempio, nella prassi si rinvengono almeno tre differenti tipologie di provvigioni: la prima, viene definita provvigione «di acquisto», la quale viene riconosciuta per l’acquisizione di nuovi clienti; la seconda, viene denominata provvigione «d’incasso», ed è commisurata, appunto, ai premi incassati; l’ultima, è la provvigione «di rinnovo», che viene corrisposta nelle ipotesi di rinnovo di contratti già giunti a scadenza (176).

Come accennato in precedenza, ai sensi dell’art. 1742 c.c., l’agente di assicurazione viene considerato come un professionista che, nella sua naturale attività di promozione per la conclusione di affari per conto dell’impresa preponente, agisce come collaboratore autonomo non legato da alcun vincolo di lavoro subordinato con l’assicuratore. Ebbene, esistono nella pratica due differenti tipologie di agente di assicurazione: il primo, è l’agente in libera gestione, il quale generalmente

(174) Cfr., S. Forni, op. cit., p. 193. (175) Ivi, pp. 191-192.

agisce (a seguito di procura) con un potere di rappresentanza sostanziale (ai sensi dell’art. 1903 c.c.), il quale gli consente anche il diritto di poter «modificare» e «risolvere» i contratti posti in essere nonché (rappresentanza processuale) di promuovere azioni ed essere convenuto in giudizio in nome dell’assicuratore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esecuzione del mandato; il secondo è l’agente in «economia» (anche definito «gerente») il quale si configura come soggetto preposto alla gestione di una agenzia, una sorta di institore, che per gli effetti degli artt. 2203-2208 c.c., è legato all’impresa preponente da un rapporto gestorio. In questo tipo di rapporto, come anche rilevato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 10 settembre 2003, n. 12756, il vincolo esistente tra agente e preponente è sostanzialmente analogo a quello di lavoro subordinato (177). Attualmente, per quanto riguarda gli agenti, anche se come si vedrà nel prosieguo l’attuale disciplina potrebbe essere mutata dagli effetti derivanti dal recepimento italiano della nuova direttiva europea in materia di intermediazione assicurativa del gennaio 2016 (178), possono essere iscritti nella sezione a) del RUI solo gli agenti del primo tipo, ovvero quelli a libera gestione.

Questi ultimi possono esercitare l’attività di intermediazione assicurativa sia personalmente, in questo caso l’agente sarà qualificato come lavoratore «parasubordinato», oppure con organizzazione di mezzi, risorse umane e assunzione del rischio lecito d’impresa; in questo altro caso l’agente sarà qualificato come imprenditore e di conseguenza assoggettato alla disciplina civilistica delle imprese commerciali di cui all’art. 2188 c.c. Come rilevato da alcuni (179), per l’impresa di assicurazione preponente la scelta adottata dall’agente per una o per l’altra modalità di esercizio dell’attività di intermediazione non ha alcuna rilevanza; quello che rileva, ai sensi dell’art. 409, comma 3, c.p.c. (il quale ricomprende l’agente sotto le figure di lavoratore parasubordinato), è il fatto che nel caso in cui l’agente scelga di operare in forma imprenditoriale, sempre in applicazione delle norma suindicata, lo stesso agente non potrà essere assoggettato al regime processuale del rito del lavoro, dal quale, sempre ai sensi dell’art. 409 c.p.c., sono estromesse le imprese commerciali.

L’agente senza rappresentanza, dal canto suo, essendo sfornito di procura (il quale in forza di tale atto si definisce agente con rappresentanza) può unicamente svolgere una attività di promozione di affari per conto del preponente; di conseguenza, viene escluso all’agente senza rappresentanza il potere di concludere contratti con la clientela in nome e per conto dell’impresa preponente. Nonostante la legge impedisca all’agente di agire in rappresentanza dell’impresa, soprattutto per la

(177) C. Miriello, op. cit., p. 302. (178) Si v. infra, par. 9.

conclusione di contratti, un certo, seppur minore, potere rappresentativo viene comunque attribuito all’agente senza rappresentanza. In tal senso, l’art. 1745 c.c., riconosce all’agente la facoltà di ricevere reclami o dichiarazioni provenienti dalla clientela in relazione ai contratti conclusi a seguito della sua attività di presentazione. Inoltre, l’agente, sotto il profilo processuale, può anche richiedere l’avvio di procedimenti cautelari nell’interesse dell’impresa preponente. Infine, secondo prassi (180), l’agente privo di rappresentanza è anche titolare di un potere di preventiva sottoscrizione della proposta di polizza in favore del cliente, la cui successiva accettazione di regola spetta all’impresa preponente.