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L’informazione precontrattuale

6. Gli intermediari con il Codice delle Assicurazioni private

6.2. Le regole di comportamento degli intermediari assicurativi

6.2.3. L’informazione precontrattuale

Rientrano tra le regole di comportamento previste in capo agli intermediari di assicurazione pure quelle inerenti la fase antecedente la conclusione del contratto; in tal senso, il legislatore fa utilizzo dell’espressione: «informazione precontrattuale» (204).

La materia dell’informativa precontrattuale è disciplinata: quale fonte primaria, ai sensi dell’art. 120 cod. ass.; quale fonte secondaria, dall’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006 (205).

Come più volte indicato, la ratio che si pone a fondamento di tale disciplina risiede nella necessità di garantire un adeguato livello informativo, in questo specifico caso corrispondente con la fase precedente la stipulazione del contratto assicurativo, in favore del contraente, ritenuto parte «debole» del rapporto assicurativo. Tecnicamente, il rapporto assicurativo si compone di due diverse tipologie di relazione contrattuale: da un lato, infatti, vi è la relazione principale (quella che viene a perfezionarsi tra l’assicuratore e il contraente-assicurato); dall’altro, si configura la relazione accessoria o secondaria (avente ad oggetto il rapporto tra il contraente-assicurato ed il soggetto che si occupa professionalmente di intermediazione assicurativa). In tale contesto, dal punto di vista temporale, la fase contrattuale accessoria (quella che si sostanzia nel rapporto tra contraente ed intermediario assicurativo) precede quella principale (ossia quella che vede l’instaurarsi del rapporto negoziale tra contraente ed impresa assicurativa). La ragione, ovvia, di tale meccanismo si spiega nella necessità a che il contraente (tipicamente identificato in un soggetto privo di competenza specifica nel settore assicurativo) possa ricevere, in un fase che precede la definitiva conclusione del contratto, tutte le informazioni e le notizie necessarie al fine di poter sottoscrivere il contratto a se più adeguato. In altri termini, nel settore assicurativo, analogamente a quanto accade nel settore creditizio o mobiliare, l’informativa precontrattuale tende a garantire che la prestazione sia garantita dal rilascio di un consenso informato da parte del consumatore (206).

(203) Si v., Cassazione civ., sentenza del 24 aprile 2015, n. 8412.

(204) Per una prima disamina del tema cfr., V. Sangiovanni, L’informazione precontrattuale degli intermediari

assicurativi, in Contr. e Impr., I-2010, pp. 123-143.

(205) Per una trattazione più dettagliata delle disposizioni di cui al Reg. n. 5/2006 si rinvia al par. 7.1. del presente Capitolo.

Orbene, in materia assicurativa, l’art. 120, comma 1, cod. ass., indica indirettamente (in quanto fa espresso riferimento agli artt. 109, comma 2 e 116 del codice) gli intermediari assicurativi tenuti al rispetto degli obblighi di informativa precontrattuale. In maniera più specifica, e come già sottolineato in precedenza, la norma fa riferimento a tutti coloro che si occupano «professionalmente» dell’attività di intermediazione assicurativa, nei confronti dei quali la legge richiede l’apposita iscrizione presso le differenti sezioni del RUI (art. 109 cod. ass.). Inoltre, sempre con riferimento al profilo soggettivo, la norma include anche gli intermediari assicurativi (e riassicurativi) i quali abbiano residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro, ai quali sia stata attribuita la facoltà di svolgere l’attività intermediativa in regime di stabilimento o prestazione di servizi all’interno del territorio della Repubblica (art. 116 cod. ass.).

Dalle disposizioni suindicate appare evidente la volontà da parte del legislatore di estendere la disciplina degli obblighi di informativa precontrattuale sia a soggetti italiani che comunitari. In tal caso, però, come già indicato, vi sono alcuni soggetti, che in base alle proprie competenze professionali, risultano essere esclusi da tali obblighi informativi (art. 120, comma 5, cod. ass.). La motivazione risiede nel fatto che si tratta di situazioni nelle quali è assente il bisogno di protezione dei contraenti, quale presupposto giuridico che si pone a fondamento dell’informazione (207).

La norma in commento non si limita unicamente ad indicare i soggetti tenuti all’adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale ma si occupa anche di rilevare l’oggetto dell’informativa (art. 120, comma 2, cod. ass.). In tal senso, infatti, gli intermediari, prima della conclusione del contratto, devono impegnarsi a dichiarare al contraente una serie di informazioni riguardanti: in primo luogo, se la consulenza è fondata su una analisi imparziale (dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il prodotto più idoneo a soddisfare le richieste del contraente); in secondo luogo, se i medesimi offrono determinati prodotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese di assicurazione (dovendo in tal caso fornirne la denominazione); in terzo luogo, se gli stessi propongono determinati prodotti in mancanza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione (in tale caso essi risultano onerati, a seguito di espressa richiesta del cliente, di comunicare la denominazione delle imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del diritto di richiedere tali informazioni).

(207) La norma esclude dagli obblighi informativi gli intermediari assicurativi che operano nei grandi rischi e gli intermediari di riassicurazione. Nel caso di specie, tale esenzione appare giustificata dal fatto che, in questo caso, il contraente non corrisponde al semplice consumatore (ritenuto parte contrattuale debole poiché privo delle competenze specifiche del settore assicurativo) ma bensì ad un cliente professionale, il quale è in possesso delle stesse (e a volte superiori) cognizioni di cui dispone l’intermediario assicurativo.

Infine, sempre in materia di informativa precontrattuale (anche se tale adempimento è previsto in via generale non soltanto nella fase precontrattuale ma anche esecutiva) il legislatore richiede l’«adeguatezza del contratto offerto» (art. 120, comma 3, cod. ass.). Tale prescrizione risulta essere di notevole rilievo in quanto garantisce, soprattutto nella fase precontrattuale, che l’intermediario, una volta fornite le informazioni di base del prodotto nonché ricevute le informazioni sul profilo di rischio del cliente, sia in grado di proporre al cliente il prodotto più adeguato alle proprie esigenze assicurative. Il norma deve intendersi nel senso che l’intermediario deve basarsi anche sulle informazioni fornite dal contraente. L’intermediario dovrà quindi ottenere prima una serie di informazioni dal cliente e soltanto a seguito di questa fase potrà illustrare le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è obbligata, nel contratto principale, l’impresa di assicurazioni.