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9. La nuova Direttiva 2016/97/UE sulla distribuzione assicurativa (IDD): gli obiettivi

9.3. I punti fondamentali della IDD

Tornando al merito della IDD si rileva come il testo della stessa sia costituito da 79 «Considerando», 8 Capi e 46 articoli. Come suindicato, data la complessità della materia, in questa sede verranno analizzati unicamente i punti fondamentali che risultano dalla nuova disciplina sulla distribuzione assicurativa.

In primo luogo, come in precedenza accennato, la IDD estende l’ambito di applicazione soggettivo anche a quei soggetti che svolgono solo accessoriamente l’attività di distribuzione del prodotto assicurativo; si tratta, nello specifico: delle imprese di assicurazione (le quali vendono direttamente il prodotto senza passare per i vari canali di distribuzione assicurativa); delle società di autonoleggio; delle agenzie di viaggio; dei «siti comparatori». Questi soggetti rientrano nella nuova categoria dell’«intermediario assicurativo a titolo accessorio», definizione coniata appositamente per tali categorie di distributori. Per quanto concerne, i soggetti che gestiscono siti «comparatori» anche questi sono sottoposti alla disciplina della nuova IDD quando questi ultimi consentano di: «stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione» (art. 2). Per quanto riguarda i «comparatori», già il Regolamento ISVAP n. 35/2010 aveva indicato i comparatori come soggetti sensibili a poter rientrare sotto la categoria degli intermediari di assicurazione, solo però nell’eventualità in cui oltre alla mera attività di comparazione dei prezzi avessero anche svolto attività di vendita di contratti di assicurazione. In tal senso, anche l’EIOPA, nel 2013, ha ravvisato la necessità di una regolamentazione uniforme della materia (242).

In particolare, per quanto concerne l’estensione della disciplina della nuova IDD anche ai «comparatori» si rinvia al «Considerando» n. 12) della direttiva nella parte in cui si stabilisce che: «la presente direttiva dovrebbe applicarsi ai soggetti la cui attività consiste nel fornire informazioni

(242) D.M. Marino e A. Pantaleo, La nuova direttiva sulla distribuzione assicurativa, uno sguardo d’insieme e primi

spunti di riflessione, consultabile al link: http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/assicurazioni/nuova-direttiva-

su uno o più contratti di assicurazione in risposta a criteri selezionati dal cliente per il tramite di un sito internet o altri mezzi, oppure nel fornire una classifica di prodotti assicurativi oppure una riduzione sul prezzo di un contratto assicurativo, quando l’acquirente è in grado di concludere direttamente o indirettamente un contratto assicurativo alla fine del processo». Inoltre, al «Considerando» n. 13), il nuovo testo della direttiva esclude l’applicabilità della IDD a coloro che svolgono una attività di mera «segnalazione» di: «dati e informazioni su potenziali assicurati a intermediari o imprese di assicurazione o di riassicurazione oppure informazioni su prodotti assicurativi o riassicurativi o su un intermediario assicurativo o riassicurativo o una impresa di assicurazione o riassicurazione a potenziali assicurati». L’ambito di applicazione della IDD viene anche escluso, così come indicato dal «Considerando» n. 14), a tutti coloro che svolgono un altra attività professionale e si limitano solo ad attività di «consulenza» in materia assicurativa o di mera «informazione di carattere generale sui prodotti assicurativi». La direttiva non si applica, in questo caso si è arrivati a tale esclusione non senza contrasti tra i vari operatori di settore (243), nei confronti dei liquidatori o di chi gestisce la fase di liquidazione sinistri per la compagnia. Vi sono, infine, esenzioni basate sul tipo di rischio coperto ovvero sull’entità del premio versato («Considerando» n. 15).

Il secondo punto che si intende analizzare è quello riguardante le novità in materia di obblighi di informazione, soprattutto per quanto riguarda la materia dei «compensi» e dei relativi criteri di trasparenza. Come si indicava in precedenza, il legislatore europeo nel testo finale della IDD ha previsto di premiare la tradizione di quei paesi in qui è consuetudine che il compenso del broker assicurativo venga direttamente pagato dalla compagnia assicurativa; per evitare, però quei problemi derivanti da una potenziale e verosimile situazione di conflitto di interessi da parte dell’intermediario in danno al consumatore, il legislatore ha, innanzitutto indicato, al «Considerando» n. 40), l’importanza dell’informativa nella fase precedente alla stipulazione del contratto sullo status dei soggetti che vendono i prodotti assicurativi e, in particolar modo, sul tipo

(243) Cfr., V. Verdone, Novità nell’intermediazione assicurativa, progetto europeo IMD2 e mercato italiano, Milano, Giuffrè, 2014, p. 63, nella parte in cui l’Autore ritiene che l’idea della Commissione di allargare il campo di applicazione della disciplina anche a coloro che si occupano all’interno delle compagnie della fase di liquidazione sinistri non è assolutamente una buona idea in quando la fase di liquidazione non ha nulla a che vedere con la relazione tra la domanda e l’offerta assicurativa, essendo una fase completamente staccata. Sul tema anche, L. Viganotti, Novità nell’intermediazione assicurativa, progetto europeo IMD2 e mercato italiano, Milano, Giuffrè, 2014, p. 73, nella parte in cui l’Autore, in tema di liquidazione dei sinistri e applicabilità della nuova disciplina contenuta nella proposta di IMD2, si soffermava sulla portata dell’art. 106 cod. ass. dove rientra nell’intermediazione anche la gestione sinistri (se previsto dall’incarico intermediativo). Secondo l’Autore, quindi, poiché nella pratica quotidiana è consuetudine che l’intermediario gestisca anche il sinistro per conto del cliente, non si spiega il perché si debba escludere tale attività da quella classica dell’intermediario.

di remunerazione o compenso da essi percepito. In piena aderenza a questo principio, l’art. 19 della direttiva prevede, ed è qui che si delinea la novità più rilevante rispetto alla bozza licenziata dalla Commissione nel luglio 2012, che colui che si occupa della distribuzione del prodotto assicurativo, senza nessuna differenza tra il ramo vita e quello danni (nella prima proposta vi era un obbligo di full disclosure solo per il ramo vita, per quello danni era previsto un periodo transitorio di cinque anni nel quale non vi era un obbligo di denuncia della remunerazione anticipata salvo nel caso in cui venisse espressamente richiesta dal consumatore), deve essere tenuto a fornire tutte le informazioni in merito alla natura del compenso, se su base oraria, se di natura provvisionale o di altra natura. Più specificatamente, l’art. 19 della IDD prevede: alla lett. d), che l’intermediario indichi la natura del compenso ricevuto in base al contratto di assicurazione; alla lett. e), se in relazione a quel contratto, e in base all’incarico intermediativo, opera sulla base di un «onorario» (quale compenso corrisposto direttamente dal cliente), di una «commissione» (quale compenso corrisposto direttamente dall’impresa di assicurazioni), sulla base di «altri tipi di compensi» o sulla base di una «combinazione tra qualsiasi tipo di compenso» compreso tra i precedenti.

Rimanendo sempre in tema di obblighi di informativa precontrattuale, la IDD, all’art. 20, prevede l’obbligo in capo al distributore di presentare una «raccomandazione personalizzata» volta ad individuare le ragioni secondo le quali viene proposto, durante la consulenza, un prodotto rispetto ad un altro e le ragioni secondo le quali il prodotto proposto sarebbe più adeguato rispetto all’altro in base al profilo personale di quel cliente. Inoltre, per i prodotti non vita, è prevista l’introduzione di un documento informativo standardizzato di semplice lettura che contiene informazioni di base analoghe a quelle contenute nella nota informativa regolata nel nostro ordinamento dal Regolamento ISVAP n. 35/2010. Infine, sempre in tema di informativa precontrattuale, e trasparenza, il distributore, ai sensi dell’art. 17 della IDD, deve adempiere al suo compito, in tutte le sue fasi, nel rispetto del principio di adeguatezza dei contratti offerti, in base alle specifiche esigenze del cliente.

Il terzo punto su cui si intende ragionare riguarda l’introduzione di un nuovo Capo (si tratta del Capo VI – artt. 26-30) in materia di «requisiti supplementari in relazione ai prodotti di investimento assicurativi». L’intento del legislatore riguarda principalmente la volontà di introdurre dei requisiti supplementari in capo alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi per quanto riguarda le pratiche di vendita dei prodotti assicurativi vita con elementi di investimento; in altri termini, di quei prodotti che da tempo sono definiti con degli acronimi: i PRIP (Packaged Retail Investment Products) e il KID (Key Investor Information Document) ovvero il documento che deve

essere assicurato al consumatore (244). Si tratta, come risaputo, di prodotti assicurativi dei rami vita, le cui caratteristiche principali si avvicinano a quelle tipiche dei contratti assicurativi facenti parte del ramo III (polizze unit o index linked) (245).

È da segnalare il fatto che all’interno dell’ordinamento giuridico italiano è già presente una disciplina, tra l’altro molto più dettagliata, in materia di prodotti di investimento finanziario; si tratta delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/1998 (TUF). Questi prodotti assicurativi presentano una «scadenza o un valore di riscatto e tale scadenza o valore è in genere esposto, in tutto o in parte, alle fluttuazioni del mercato». In base alla direttiva non sono considerati prodotti di investimento assicurativo: i prodotti non vita di cui all’allegato 1 della Direttiva 2009/138/CE; i contratti assicurativi sulla vita qualora le prestazioni siano legate esclusivamente al caso di decesso, incapacità, malattia o disabilità; i prodotti pensionistici aventi a che fare con la possibilità di percepire un reddito alla conclusione dell’attività lavorativa; i regimi pensionistici aziendali o professionali; i prodotti pensionistici per i quali è richiesto un contributo da parte del datore di lavoro (246).

La disciplina di cui al Capo VI della IDD introduce, come suindicato, una serie di ulteriori adempimenti e oneri in capo alle imprese e intermediari che vendono questi particolari tipi di prodotti all’interno del mercato unico europeo; tale disciplina si allinea rispetto a quanto già previsto dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) con particolare riferimento agli investimenti finanziari.

Il primo adempimento, di cui all’art. 28, concerne la predisposizione da parte della compagnia o dell’intermediario di un efficace sistema, o procedura, per l’identificazione e gestione dei potenziali conflitti di interesse al fine di evitare che tale situazione possa arrecare pregiudizio agli interessi del consumatore. Nel caso in cui l’impresa o l’intermediario non siano in grado di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse, la IDD prevedere l’obbligo in capo ai distributori di darne immediata comunicazione al cliente, prima della conclusione del contratto.

Il secondo adempimento, previsto ai sensi dell’art. 29, riguarda gli obblighi di informativa al cliente sui prodotti e costi ed oneri associati. La IDD prevede l’obbligo in capo alle imprese e agli intermediari di fornire informazioni in merito: alla valutazione periodica dell’idoneità dei prodotti in caso di distribuzione associata alla consulenza; agli orientamenti e avvertenze sui rischi associati

(244) Cfr., G. Ponzanelli, op. cit., p. 10. (245) Sul tema si v. infra, cap. V.

ai prodotti; ai costi ed oneri, compresi quelli concernenti la consulenza e del prodotto nonché le modalità di pagamento (247).

Il terzo, ed ultimo adempimento, riguarda la valutazione dell’idoneità e della adeguatezza e comunicazione ai clienti. L’art. 30 della IDD si occupa degli obblighi di adeguatezza del contratto offerto nei casi di prestazione o meno del servizio di consulenza. Tralasciando gli obblighi generali di carattere informativo di cui all’art. 20, la IDD prevede che gli intermediari o le compagnie che svolgono attività di consulenza debbano: ottenere dai clienti informazioni sulla conoscenza ed esperienza nell’ambito di investimento rilevante per il tipo specifico di prodotto o servizio sulla situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento; raccomandare i prodotti adeguati rispetto alla predisposizione al rischio ed alla capacità del cliente di saper sostenere le possibili perdite. Qualora, invece, le imprese o gli intermediari non prestino attività di consulenza, la richiesta di informazioni viene limitata alla sola conoscenza ed esperienza del cliente. Infine, la IDD prevede la possibilità anche di un regime semplificato di distribuzione per gli intermediari e le imprese che non operano in regime di consulenza; in tal caso i distributori possono essere esonerati dall’onere di richiedere le informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente in alcuni specifici casi (248).

Tra le novità da segnalare nel nuovo testo della IDD si annovera quella riguardante la previsione di particolari requisiti in materia di governo e controllo dei prodotti, di cui all’art. 25 del testo della direttiva. Tale disposizione prevede che le imprese e gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti debbano adottare e gestire specifiche procedure volte alla preventiva approvazione e definizione dei relativi contenuti così come ogni modifica significativa precedente alla commercializzazione. Questa procedura prevede un’analisi dettagliata, prima della messa in vendita del prodotto, del mercato di riferimento, della strategia di distribuzione del prodotto, nonché, da ultimo, dell’adozione di misure di verifica e di criteri di revisione periodica.

In conclusione si possono tirare le somme relativamente a quelli che potrebbe essere gli effetti di questa nuova disciplina, di origine europea, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, soprattutto per quello che riguarda l’adeguamento della normativa legislativa e regolamentare italiana. Come si indicava in precedenza, la nuova IDD potrebbe garantire il godimento della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in altri Stati membri non più solo, così come previsto dall’art. 116 cod. ass., agli intermediari iscritti nella sezione a), b) e d) del RUI, ma anche a tutti gli altri intermediari; quali, per esempio, i produttori diretti iscritti nella sezione c) del RUI. Anche in materia di obblighi di informativa sulle remunerazioni vi potrebbero essere delle modifiche rispetto

(247) Cfr., D.M. Marino e A. Pantaleo, op. cit., p. 3. (248) Ibidem.

all’originario assetto di cui all’art. 131 cod. ass. o del regolamento n 35/2010; prevedendo, per esempio, l’obbligo di informativa del compenso anche in capo ai dipendenti dell’impresa di assicurazione (249). Anche la disciplina attuale del TUF in materia di conflitti di interesse potrebbe subire delle modifiche ai sensi delle nuove regole introdotte dalla IDD per la vendita delle polizze di investimento assicurativo (polizze unit e index linked).

Sempre rimanendo in ambito nazionale, in fase di implementazione della direttiva in oggetto, si prevedono necessarie modifiche al Regolamento ISVAP n. 5 del 2006, oltre al regolamento «trasparenza» n. 35/2010. Inoltre, presumibile sarà la modifica al regolamento «formazione» n. 6/2014 per quanto concerne i requisiti minimi di conoscenza di cui all’Allegato I della IDD, ed al regolamento «vendita a distanza» n. 34/2010; oltre, infine, al regolamento «semplificazione» n. 8/2015 nella parte relativa all’obbligo di informativa precontrattuale.

Sempre in conclusione, non va omessa la previsione di nuove regole per la riduzione degli oneri di accesso transfrontaliero delle attività di intermediazione nonché la predisposizione di un unico sistema di registrazione elettronica per gli intermediari nell’Ue.