Il termine previsto per l’attuazione della seconda direttiva in materia societaria
77/91/CEE, ai sensi dell’art. 43, era di due anni dalla sua notifica
107. Tuttavia, il
recepimento fu tardivo in quasi tutti gli ordinamenti nazionali, fatta eccezione per quello
tedesco
108. In Germania, la direttiva fu recepita con la Gesetz zur Durchführung der
Zweiten Richtlinie del 13 dicembre 1978
109. La riforma non ebbe un impatto
particolarmente innovativo sulla normativa in vigore, in virtù della notevole influenza
esercitata dal diritto tedesco nell’elaborazione della direttiva
110. Ciononostante,
105 Si vedano COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda
direttiva del Consiglio, Bruxelles, 14 maggio 1973, 924/73 (E.S. 50), 8b e PARLAMENTO EUROPEO, Documenti di seduta, 1971-1972, Relazione presentata a nome della commissione giuridica sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una seconda direttiva, 18 ottobre
1971, documento 144/71, 28.
106 Si vedano COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del
Consiglio – seconda lettura: articoli da 12 a 18, Bruxelles, 29 luglio 1974, 1481/74 (ES 127), 10;
COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato alla Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio – Seconda lettura, Bruxelles, 24 febbraio 1975, 145/75 (E.S. 12), 13; COMUNITÀ EUROPEE, IL
CONSIGLIO, Nota concernente la Proposta di seconda direttiva del Consiglio – articoli 1-19, Bruxelles, 19
marzo 1976, 249/76 (E.S. 19), 19 e COMUNITÀ EUROPEE, IL CONSIGLIO, Allegato II al Documento di lavoro concernente la Proposta di seconda direttiva al Consiglio, Bruxelles, 11 maggio 1976, T/371/76 (ES), 2.
107 Per l’Italia, il termine di attuazione era il 16 dicembre 1978.
108 Per un elenco completo di tutte le leggi di recepimento della seconda direttiva emanate negli Stati
membri, si veda G. HOHLOCH, Supranationales Recht, in G. HOHLOCH, A. ALBRECHT (Hrsg.), EU- Handbuch Gesellschaftsrecht, Berlin, 1997, 17. In Italia la seconda direttiva fu attuata con il d.p.r. 10
febbraio 1986 n. 30, su cui si tornerà nel capitolo successivo.
109 Gesetz zur Durchführung der Zweiten Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur
Koordinierung des Gesellschaftsrechts vom 13.12.1978, BGBI I, Nr. 68 19. 12. 1978, 1959 ss. Il testo
integrale di questa legge si può trovare in L. BUTTARO,A.PATRONI GRIFFI (a cura di), op. cit., 684 ss. Per
un commento si veda J.GANSKE,op. cit.,2461ss.
110 Queste considerazioni valgono soprattutto se si confronta l’impatto innovativo che il recepimento della
seconda direttiva ebbe in Germania rispetto a quello di paesi come il Regno Unito e l’Irlanda. Così J. GANSKE,op. cit.,2461e M. LUTTER,W.BAYER,J.SCHMIDT,op. cit., 510. Contrario, M. HABERSACK,D.A.
l’Aktiengesetz all’epoca vigente subì numerose modifiche ed integrazioni, soprattutto in
materia di conferimenti in natura e di operazioni sulle proprie azioni
111.
In Francia, il recepimento della direttiva si ebbe con la Loi No. 81-1162 del 30
dicembre 1981
112. Anche in questo caso, il diritto societario non subì modificazioni
significative, visto che, sotto molti aspetti, la legislazione nazionale era già conforme alla
direttiva
113. La legge 81-1162, sposando lo spirito della seconda direttiva, pose l’accento
sul capitale sociale quale strumento di garanzia per i creditori, elevandone il minimo
legale ed assicurandone l’effettività e la permanenza nel corso della vita della società
114.
Sulla base degli stessi presupposti, fu riformata la materia delle operazioni sulle proprie
azioni, estendendo il divieto previsto per l’acquisto anche alla sottoscrizione,
all’accettazione in pegno e alla concessione di prestiti e garanzie per l’acquisto o la
sottoscrizione di azioni proprie, fatte salve le eccezioni consentite dalla direttiva
115.
Le maggiori difficoltà nel recepimento furono riscontrate nel Regno Unito, visto
che, per adeguarsi alla direttiva, si dovettero apportare numerose e significative modifiche
al diritto vigente, anche di carattere sostanziale
116. Nel processo di attuazione mancò,
inoltre, il supporto della dottrina, visto che molti autori si pronunciarono in maniera
111 Sulle modificazioni dell’Aktingesetz si vedano J.GANSKE,op. cit.,2461ss.; M. HABERSACK,D.A.
VERSE, op. cit., 142 e, per quanto riguarda le azioni proprie, A. KITANOFF, Der Erwerb eigener Aktien, Aktienrückkäufe und Interessen der Gläubiger, Aktionäre und des Kapitalmarkts, Frankfurt am Main, 2009,
73 ss.
112 Loi No. 81-1162 du 30.12.1981, in Journal Officiel No. 306 du 31.12.1981, 359 ss. Pochi mesi prima, a
causa del ritardo nell’attuazione, la Commissione aveva presentato un ricorso davanti alla Corte di Giustizia per violazione delle obbligazioni derivanti dall’art. 189 del Trattato di Roma da parte del governo francese, come riportato in Riv. soc., 1982, 651. Il testo integrale della legge si trova in L. BUTTARO,A.PATRONI
GRIFFI (a cura di), op. cit., 763 ss. Per un commento, si vedano A. LE FÈVRE, La traduction en droit français des sociétés commerciales de la 2e directive du conseil des communaés économiques européennes: la loi
n° 81-1162 du 30 décembre 1981 et le décret n° 82-460 du 2 Juin 1982, in Revue des sociétés, 1982, 441
ss. e P. BALZARINI, L'attuazione in Francia della seconda direttiva C.E.E., in Riv. soc., 1982, 959 ss.
113 Anche il diritto francese, come quello tedesco, aveva esercitato una significativa influenza
nell’elaborazione della direttiva. Proprio per questo motivo, secondo, P. BALZARINI, op. cit., 960, il ritardo
nel recepimento risultava di difficile comprensione. In senso contrario, A. LE FÈVRE,op. cit., 442, mette in
luce che la semplicità dell’attuazione della direttiva era solo apparente, visto che ivi venivano disciplinati alcuni aspetti particolarmente importanti e delicati, sia politicamente che economicamente, come quello delle operazioni sulle proprie azioni.
114 Con ciò, il legislatore francese intendeva aiutare le imprese a risolvere la crisi finanziaria in cui si
trovavano. Al fine di comprendere lo spirito della riforma, basti pensare che l’importo minimo del capitale sociale fu innalzato da 500.000 franchi a 1.500.000 franchi. Si vedano P. BALZARINI, op. cit., 959-960 e A.
LE FÈVRE,op. cit., 443 ss.
115 Si vedano P. BALZARINI, op. cit., 967 ss. e A. LE FÈVRE,op. cit., 454 ss.
116 V. EDWARDS, op. cit., 51-52; P. DAVIES, D.D. PRENTICE, Gower’s Principles of Modern Company Law,
6th ed., London, 1997, 239; M. LUTTER,W.BAYER,J.SCHMIDT,op. cit., 510. Sugli adeguamenti necessari
per conformare il diritto inglese alla direttiva si veda U.K. DEPARTMENT OF TRADE, Implementation of the Second ECC Directive on Company Law, an explanatory and consultative note, cit., 1.
fortemente critica sia sul contenuto sia sulla sua compatibilità della direttiva con i principi
di common law
117. Infatti, il recepimento della seconda direttiva fu da molti percepito
come un massiccio processo di adozione di principi tipici degli ordinamenti continentali
nel sistema del common law
118Il processo di recepimento iniziò con il Companies Act
del 1980 e fu portato a termine con il Companies Act 1981
119. Poco tempo dopo, questi
due atti furono consolidati nel Companies Act del 1985. Le principali novità
riguardavano: il capitale sociale minimo, le distribuzioni ai soci, i conferimenti in natura,
il diritto di opzione, la competenza assembleare per l’emissione di nuove azioni e la
necessità di convocare l’assemblea in caso di perdite significative
120. In occasione del
recepimento, fu introdotta, inoltre, una chiara e netta distinzione tra public e private
companies, al fine di limitare alle prime l’ambito applicativo della direttiva stessa
121.
In tutti gli Stati membri, uno dei problemi più importanti riguardava
l’individuazione del margine di discrezionalità concesso ai legislatori nazionali in sede di
recepimento
122. Non era chiaro, infatti, se la normativa contenuta nella seconda direttiva
intendesse stabilire uno standard minimo oppure massimo
123. Questo problema, che resta
tutt’oggi dibattuto, è particolarmente rilevante perché dalla sua soluzione dipende la
117 B.J. MILLER, Harmonisation of Company Law: The Second EEC Directive, in, Journal of the Law
Society of Scotland, 1977, 370 ss., descriveva la direttiva come «obscure» (art. 6), «orotund and rather
futle» (art. 7), «luckless» (art. 25). In senso critico anche G. MORSE,op. cit., 126. Queste reazioni vengono
evidenziate anche da V. EDWARDS, op. cit., 51-52 e M. ANDENAS,F.WOOLRIDGE, op. cit., 44. Inoltre, come
evidenziano, P. DAVIES, D.D. PRENTICE, op. cit., 56 e 44 ss., con l’attuazione della direttiva furono
reintrodotte alcune tutele per i creditori che, inizialmente previste anche nell’ordinamento inglese, erano state da tempo abbandonate in favore di una disciplina più minimale.
118 Secondo P. DAVIES, D.D. PRENTICE, op. cit., 239, il processo di recepimento della seconda direttiva fu
«the most fundamental adoption so far by English company law of civil law practices».
119 Il testo di entrambi i Companies Act, per la parte relativa all’attuazione della direttiva, si trova in L.
BUTTARO,A.PATRONI GRIFFI (a cura di), op. cit., 694 ss. Sul Companies Act del 1980, si vedano D.D.
PRENTICE, Companies Act 1980, Londra, 1980 e M.F. DURHAM, The Companies Act, 1980: Its Effects on British Corporate Law, in Northwester Journal of International Law & Business, 1982, 551 ss. Sul Companies Act del 1981, si vedano G.MORSE,A.ARORA,C.RYAN,R.MORRIS, The Companies Act 1981,
London, 1982 eE.A. FAVA, A simple guide to the U.K. Companies Act 1981, in Hypen, 1983, 253 ss.
120 V. EDWARDS, op. cit., 52.
121 Ibid., 52. Su questo aspetto si veda, inoltre, M. SCHMITTHOFF, The Second ECC Directive on Company
Law,cit.,43 ss. Il dibattito relativo all’esclusione delle private companies dall’ambito applicativo della direttiva è stato trattato al paragrafo 2.1.
122 In altre parole, si trattava di capire se i legislatori nazionali, in sede di recepimento, fossero liberi adottare
una normativa più severa rispetto a quella stabilita a livello europeo. Questo problema è tutt’ora discusso e privo di una soluzione univoca. Il dibattito viene riportato, con richiami alla dottrina favorevole e contraria, da S. GRUNDMANN, op. cit., 158 ss. e M. HABERSACK,D.A.VERSE, op. cit., 141 ss. Questo aspetto fu
oggetto di dibattito fin dalla prima proposta di direttiva, si veda E. STEIN, op. cit.,329.
123 In altre parole, si trattava di capire se i legislatori nazionali, in sede di recepimento, fossero liberi adottare