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Le operazioni sulle proprie partecipazioni nelle s.r.l PMI

5. Il divieto di sottoscrivere quote proprie nella società a responsabilità limitata (cenni)

5.2. Le operazioni sulle proprie partecipazioni nelle s.r.l PMI

In virtù dell’evoluzione normativa sopra ricordata, attualmente le società a

responsabilità limitata che abbiano i requisiti per essere qualificate come piccole e medie

imprese possono compiere operazioni sulle proprie partecipazioni, in deroga al divieto di

cui all’art. 2474 c.c.

693

La deroga è legittima a condizione che l’operazione sulle proprie

quote sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione con assegnazione di quote a

dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d’opera e servizi. Perciò, la finalità

della deroga è quella di «favorire l’acquisizione, anche mediante fidelizzazione

all’impresa, di competenze organizzative, professionali e ideative essenziali in settori ad

soc., 2018, 1441 ss.; O. CAGNASSO, Preliminare di vendita e pignoramento di partecipazioni di s.r.l. – la

«lunga marcia» di avvicinamento delle partecipazioni di s.r.l. alle azioni, in Giur. it., 2017, 2422 ss.

691 Il numero delle s.r.l. PMI, al 31 dicembre 2016, è stato rilevato in misura è superiore al 98% del totale

delle società costituite in forma di s.r.l. Si veda T. DI NARDO,R. DE LUCA,N.LUCIDO,G.SCARDOCCI (a

cura di), Osservatorio sui bilanci delle srl. Trend 2014-2016, Aggiornamento 8-5-2018, consultabile all’indirizzo www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1306. L’evoluzione normativa brevemente riportata nel testo viene descritta così da M. CIAN, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema, cit., 819: «l’impatto sostanziale che l’ultimo tassello di questa sequenza

riformatrice ha prodotto, con l’estensione a tutte le PMI delle opzioni precedentemente riservate agli enti innovativi, è direttamente proporzionale al numero delle società che hanno finito per esserne coinvolte: dalle poche migliaia, nel mare del milione e più di s.r.l. presenti nel Paese, al quasi 100% di questo mare».

692 Questo aspetto è stato criticato da M. CAMPOBASSO, Il futuro delle società di capitali, in Banca, borsa

e titoli di credito, 2019, 142. Secondo questo autore, «costituisce un controsenso escludere le sole imprese

di grandi dimensioni dalla possibilità di una gestione finanziaria più sofisticata del proprio capitale» visto che le deroghe introdotte per le PMI avvicinano la disciplina della s.r.l. a quella della s.p.a. Perciò, è possibile che, in futuro, le prerogative che ad oggi sono limitate alle sole PMI siano estese a tutte le società a responsabilità limitata. Il fatto che, attualmente, dalla disciplina delle s.r.l. PMI derivi un «nettissimo avvicinamento delle partecipazioni di s.r.l. alle azioni» viene rilevato anche da O. CAGNASSO, op. cit., 2424.

In senso analogo M. CIAN, S.r.l. PMI, s.r.l., s.p.a.: schemi argomentativi per una ricostruzione del sistema,

cit., 818 ss.

693 M. GARCEA, Le nuove srl e l’autonomia statutaria: partecipazione sociale, indebitamento ed emissione

di strumenti finanziari, in Riv. dir. priv., 2014, 597, la definisce una «deroga parziale ad un divieto

alta innovazione tecnologica»

694

. Non sono ammesse, invece, operazioni sulle proprie

quote di tipo finanziario

695

.

Il problema principale consiste nello stabilire se queste operazioni, ove ricorra il

presupposto indicato dalla norma, siano ammesse senza alcun limite oppure se debbano

applicarsi le disposizioni previste in materia di azioni proprie, per analogia. Per quanto

riguarda l’acquisto di quote proprie, è preferibile applicare la disciplina di cui agli artt.

2357 ss. c.c., nei limiti della compatibilità

696

. Gli stessi interessi tutelati da queste norme,

soprattutto per quanto riguarda l’integrità del capitale sociale, ricorrono anche per la

società a responsabilità limitata, perché prescindono dal tipo sociale adottato

697

. Perciò,

l’acquisto è consentito nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, le quote

acquistate devono essere interamente liberate, l’operazione deve essere autorizzata

dall’assemblea dei soci e i diritti connessi alla partecipazione acquistata dalla società non

possono essere esercitati direttamente e sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 2357-

694 Così P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, cit., 120; C.A. BUSI, Applicabili nelle srl molte norme

della spa: le regole nei nuovi atti costitutivi, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 2018, 19; M.

PRISCO, La stock option ed il work for equiti nelle startup innovative, in Businessjus, 2014, 50.

695 C.A. BUSI, op. cit., 19; M.MALTONI, P. SPADA, op. cit., 597 e R. OCCHILUPO, S.r.l. ordinaria, S.r.l.

semplificata e Start up innovative costituite sotto forma di s.r.l.: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?, in Banca impr. soc., 2013, 419.

696 M.MALTONI, P. SPADA, op. cit., 597; E. FREGONARA, Imprese innovative e nuove fonti di finanziamento

– L’equity based crowfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up innovative, in Giur. it,

2016, 2296;P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, cit., 120-121;CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 179,Acquisto di quote proprie da parte di s.r.l. PMI, 27 novembre 2018,

reperibile all’indirizzo https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx e CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO, Orientamenti in materia societaria, Massima I.N.13, Limiti all’acquisto di proprie partecipazioni, pubbl. 9/18, reperibile all’indirizzo

https://www.notaitriveneto.it/dettaglio-massime-triveneto-277-in---srl-pmi.html#inizio. Così anche, seppure in senso dubitativo, A. MUNARI, Impresa e capitale sociale nel diritto della crisi, Torino, 2014,

127 e L. SALVATORE, sub art. 2463, in A.L.SANTINI,L.SALVATORE,L.BENATTI,M.G.PAOLUCCI, Società

a responsabilità limitata, in G.DE NOVA (a cura di), Commentario del Codice Civile e codici collegati Scialoja-Branca-Galgano, Bologna, 2014, 108. La stessa tesi viene sostenuta anche per quanto riguarda

l’art. 2358 c.c. Si veda, oltre agli autori già richiamati, R. OCCHILUPO, op. cit., 419.

697 E. FREGONARA, op. cit., 2296. In base al principio di ragionevolezza, inoltre, devono valere le stesse

regole ogni qual volta in cui una società di capitali sia autorizzata ad acquistare partecipazioni proprie. Così P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, 120-121 e 124 ss., con richiamo a G. ZANARONE, La disciplina della s.r.l. «start-up innovativa» alla luce dell’Ordinamento comunitario e della Costituzione italiana,

ter c.c.

698

La stessa disciplina si applica per quanto riguarda il calcolo della partecipazione

propria nei quorum assembleari, nonché per la sua rilevazione contabile

699

.

Ad una conclusione diversa si perviene per quanto riguarda l’applicabilità dell’art.

2357-quater c.c. e del divieto ivi previsto. In assenza di precisazioni, infatti, sembra

potersi ammettere la sottoscrizione di quote proprie da parte della s.r.l. PMI, purché

l’operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione con assegnazione di

quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d’opera e servizi

700

. Il

divieto di sottoscrizione di azioni proprie, come tale, non è suscettibile di interpretazione

analogica e, inoltre, il precetto di cui all’art. 2357-quater, non può considerarsi elevato a

principio di ordine pubblico o di portata generale

701

. A ciò non osta, infine, la disciplina

della seconda direttiva visto che, come si è avuto modo di vedere, le società a

responsabilità limitata restano escluse dal suo ambito applicativo.

L’emissione di quote proprie in favore della s.r.l. PMI può quindi avvenire,

innanzitutto, in un aumento gratuito

702

. In questo caso, al fine di derogare al principio di

proporzionalità stabilito ai sensi dell’art. 2481-ter, c. 2, la delibera deve essere assunta

con il consenso unanime dei soci

703

. È possibile, inoltre, che una delibera di aumento

oneroso del capitale in opzione preveda la possibilità, per la società, di sottoscrivere le

proprie quote in sede di collocamento dell’inoptato

704

. In tal caso, a fronte della

698 Così, per quanto riguarda l’art. 2357, con particolare riferimento al limite degli utili e delle riserve

disponibili, M.MALTONI, P. SPADA, op. cit., 597; C.A. BUSI, op. cit., 19; P. BENAZZO, La s.r.l. start-up innovativa, cit., 121; E. FREGONARA, op. cit., 2296; CONSIGLIO NOTARILE DEL TRIVENETO, Orientamenti

in materia societaria, Massima I.N.13, cit. Per quanto riguarda, inoltre, l’autorizzazione assembleare e la

sorte dei diritti connessi alle partecipazioni proprie, CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO, Commissione società, Massima n. 179, cit. Ivi si sostiene che l’autorizzazione assembleare di ogni singola operazione

potrebbe essere sostituita da una clausola statutaria, che preveda come regola organizzativa permanente l’autorizzazione dei soci. La ragione è duplice: da un lato l’elasticità statutaria tipica della s.r.l. e dall’altro il fatto che la finalità dell’acquisto sia già predeterminata dalla legge.

699 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO,Commissione società, Massima n. 179, cit. e CONSIGLIO NOTARILE

DEL TRIVENETO, Orientamenti in materia societaria, Massima I.N.13, cit. Pertanto, a fronte dell’acquisto

della propria partecipazione, la società dovrà iscrivere una riserva negativa in bilancio secondo quanto previsto dall’art. 2357-ter, c. 3.

700 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO,Commissione società, Massima n. 178, Emissione e sottoscrizione di

quote proprie da parte di s.r.l. PMI, 27 novembre 2018, reperibile all’indirizzo https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx.

701 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO,Commissione società, Massima n. 178, cit. 702 CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO,Commissione società, Massima n. 178, cit.

703 Ibid., Questo principio è posto ad esclusiva tutela dei soci, i quali possono dunque rinunciarvi prestando

il proprio consenso.

704 Ibid., Sulle quote rimaste inoptate, infatti, i soci che non abbiano esercitato il diritto di opzione perdono

ogni diritto. Sulla tutela dei diritti dei soci in caso di sottoscrizione di partecipazioni proprie da parte della società, si tornerà nel capitolo successivo.

sottoscrizione della società, devono essere imputate a capitale riserve disponibili

705

. Resta

ferma la condizione per cui l’operazione effettuata dalla società sulle proprie quote deve

necessariamente avvenire in attuazione in attuazione di piani di incentivazione con

assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d’opera e

servizi.

705 Ibid, Anche su questo aspetto si tornerà nel capitolo successivo, trattando della sottoscrizione di azioni

CAPITOLO QUINTO

ANALISI CRITICA DEL DIVIETO DI SOTTOSCRIZIONE ALLA

LUCE DELLA SUA RATIO E DEGLI INTERESSI TUTELATI

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