3. Il diritto finlandese e la riforma del diritto societario (Limited Liability Companies
3.1. L’adozione del c.d true no-par value in Finlandia
Per poter comprendere a pieno l’istituto dello shares issue to the company without
payment, di particolare interesse ai fini della presente analisi e che verrà analizzato nei
paragrafi successivi, occorre premettere alcune considerazioni relative alle caratteristiche
del sistema introdotto dal Finnish Companies Act. Queste considerazioni riguardano
l’introduzione delle c.d. true no-par value shares ossia azioni che, oltre ad essere prive
del valore nominale, non rappresentano una frazione del capitale sociale
321.
Tradizionalmente, negli Stati membri dell’Unione europea, le azioni vengono
emesse dalla società con indicazione del valore nominale: un importo numerico,
puramente formale e scollegato dal valore reale, che coincide con la frazione del capitale
nominale rappresentata dal titolo
322. La seconda direttiva consente che le azioni siano
319 V. PÖNKÄ, op. cit., 25 e 28. Nel 2016, a dieci anni dall’emanazione del nuovo Companies act, il
Ministero della giustizia finlandese ha promosso uno studio, con il quale valutare i risultati della riforma e decidere sulla necessità di apportare eventuali modifiche o migliorie. Dai risultati di questo studio (reperibile all’indirizzo http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-510-2) emerge che la riforma è stata accolta in maniera generalmente positiva dagli studiosi e dai professionisti i quali, anzi, avrebbero apprezzato un approccio ancora più liberale rispetto a quello adottato nel Companies Act. Nell’ambito delle piccole e medie imprese, infatti, la tutela degli azionisti di minoranza e dei creditori viene spesso realizzata in via contrattuale e, perciò, su questo aspetto la legislazione in materia societaria ha scarsa rilevanza. Ciò detto, è stato comunque evidenziato il fatto che la normativa dovrebbe essere migliorata per quanto riguarda gli obblighi informativi previsti in favore degli azionisti, ampliando la possibilità di ricevere notizie sull’andamento della gestione sociale fino al limite in cui ciò possa arrecare un danno alla società.
320 V. PÖNKÄ, op. cit., 25.
321 Su questo argomento, si rimanda fin d’ora all’analisi svolta da H. DE WULF,op. cit., 215 ss.
322 Nel Regno Unito, si richiede ancora che le azioni siano emesse necessariamente con indicazione del
valore nominale, a pena di nullità. Lo UK Companies Act 2006, Section 542, par. 1, prevede che: «Shares in a limited company having a share capital must each have a fixed nominal value» e, al par. 2: «An allotment of a share that does not have a fixed nominal value is void». Nell’ordinamento inglese, il dibattito relativo all’eliminazione del concetto di par value è in atto da parecchi anni. L’opportunità di consentire alle società di emanare no-par shares è stata evidenziata in più occasioni, sia da parte della dottrina che da
emesse, in alternativa, senza indicazione del valore nominale, purché per un importo non
inferiore al loro valore contabile
323. Questo valore, che rappresenta il prezzo minimo di
emissione delle azioni, può essere calcolato dividendo il valore del capitale sociale
nominale per il numero delle azioni in circolazione
324. Perciò, anche le azioni emesse
senza indicazione del valore nominale rappresentano una frazione del capitale sociale e
sono dotate di un c.d. valore nominale implicito
325. La regola della parità contabile,
stabilita dall’art. 8 della seconda direttiva, rappresenta una conseguenza dello stretto
rapporto che collega capitale e azioni: dal momento che le azioni rappresentano una
parte dei gruppi di lavoro incaricati di preparare le riforme del diritto societario che si sono susseguite nel tempo. Nessuna di queste proposte, però, ha avuto seguito, sulla base della considerazione che un sistema di questo tipo, per quanto riguarda le public companies, non sarebbe stato compatibile con l’art. 8 della seconda direttiva. In questo senso, ad esempio, lo Steering Group, incaricato di studiare la riforma che avrebbe condotto all’emanazione del Companies Act del 2006. Si veda COMPANY LAW REVIEW STEERING
GROUP, Modern Company Law for a Competitive Economy-Company Formation and Capital Maintenance
(URN 99/1145), par. 3.8. Per i dettagli del dibattito relativo all’introduzione delle no-par value shares nell’ordinamento inglese, si vedano E. FERRAN,L.C.HO,op. cit., 71 ss. e C. NOKE, No Value in Par: A History of the No Par Value Debate in the United Kingdom, in Accounting, Business & Financial History,
2000, 13 ss. La dottrina ha accolto con sfavore il mantenimento del par value nel Companies Act del 1006. L. GULLIFER,J.PAYNE, op. cit., 154, osservano che «It is unfortunate that the anachronistic concept of par
value remains entrenched in the Companies Act 2006. (…) Par value is a meaningless and valuelesse concept whose continued existence in the UK is difficult to justify, except insofar as the Second Company Law Directive continues to require it for public companies».
323 In questo senso l’art. 8, c. 1 della seconda direttiva 77/91/CEE. Attualmente, questa disposizione è
prevista all’art. 47, c. 1, della direttiva (UE) 2017/1132. Per le soluzioni adottate dagli Stati membri per quanto riguarda il recepimento dell’art. 8, si veda F. ACCETTELLA, L’assegnazione non proporzionale delle azioni, in F. ANELLI,A.A.DOLMETTA,G.B.PORTALE,G.PRESTI (diretto da), Sistema finanziario e diritto dell’impresa, Milano, 2018, 8 ss.
324 E. FERRAN,L.C.HO,op. cit., 73 ss. e L. GULLIFER,J.PAYNE, op. cit., 154. La possibilità, consentita
dalla seconda direttiva, di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, viene generalmente considerata unattractive nell’ordinamento del Regno Unito. Le azioni emesse senza indicazione del valore nominale, infatti, sono pur sempre soggette alla regola della parità contabile e per questo motivo non offrono significativi vantaggi rispetto all’alternativa di emettere azioni con indicazione del valore nominale. Così E. FERRAN,L.C.HO,op. cit., 73.
325 E. FERRAN,L.C.HO,op. cit., 73-74, osservano che i due modelli consentiti dall’art. 8 della seconda
direttiva (azioni emesse con indicazione del valore nominale oppure azioni emesse senza indicazione del valore nominale ma per un importo superiore al valore contabile) svolgono la stessa funzione. L’unica differenza consiste nel fatto che, nel secondo caso, si fa riferimento ad una frazione di capitale piuttosto che ad un valore numerico predefinito. Per questo motivo, le azioni emesse senza indicazione del valore nominale non possono essere considerate true no-par value shares, quanto meno nei termini in cui questo concetto è inteso fuori dall’Europa. Così anche J. RICKFORD et. al., Reforming Capital: Report of the Interdisciplinary Group on Capital Maintenance, in European Business Law Review, 2004, 929 e E.
WYMEERSCH, Reforming the Second Company Law Directive, novembre 2006, 6 ss., disponibile
all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=957981. Secondo H. DE WULF, op. cit., 224, la differenza tra i due
modelli in esame è puramente formale nel caso in cui ricorrano le tre condizioni elencate di seguito: 1. La parità contabile, ossia la frazione di capitale rappresentata da ciascuna azione, è fissa nel tempo o perché la legge lo richiede espressamente oppure perché proibisce l’emissione di azioni con valore contabile diverso; 2. Come conseguenza di ciò, il numero delle azioni non può aumentare in maniera non proporzionale rispetto all’aumento del capitale e 3. I diritti collegati alle azioni sono proporzionali alla frazione di capitale che rappresentano.
frazione del capitale, non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore
nominale o, in mancanza, al loro valore contabile e cioè alla parte di capitale che
rappresentano
326.
Una delle novità principali
327del Finnish Companies Act del 2006 riguarda
l’introduzione delle c.d. true no-par value shares, azioni che non rappresentano in alcun
modo una frazione del capitale sociale, né da un punto di vista contabile né da un punto
di vista formale. La società resta libera di scegliere, statutariamente, di dotare le proprie
azioni del valore nominale
328ma, in mancanza di questa scelta, viene meno il
collegamento tra capitale sociale e numero di azioni emesse dalla società
329. Il prezzo di
emissione delle azioni può essere liberamente determinato, senza alcun vincolo derivante
da valori preesistenti
330. Le azioni sono emesse, infatti, senza tener conto della regola
della parità contabile come viene tradizionalmente intesa e perciò senza il limite, nella
determinazione del prezzo, rappresentato dal valore del capitale nominale diviso per il
numero delle azioni in circolazione
331. Inoltre, i conferimenti relativi alle azioni di nuova
emissione possono essere appostati a capitale oppure a patrimonio, a discrezione della
326 H. DE WULF, op. cit., 222-223; E. FERRAN,L.C.HO,op. cit., 72.
327 La Finlandia non è il primo paese europeo a muoversi in questa direzione. Il primo paese che ha adottato
un sistema che viene definito «very close to a true no par value system» è il Belgio, la cui legislazione ha ispirato la seconda direttiva nella misura in cui consente l’emissione di azioni senza indicazione del valore nominale. Si vedano H. DE WULF, op. cit., 216 e 228 ss. e P.K. ANDERSEN,J.B.ANDERSSON et. al., European Model Companies Act (EMCA), First Edition, 2017, Nordic & European Company Law Working Paper No. 16-26, disponibile all’indirizzo https://ssrn.com/abstract=2929348, 49-50. 80.
328 Ai sensi del chapter 3, Sec. 5, par. 2, del Finnish Companies Act del 2006 «It may be provided in the
Articles of Association that the shares of the company have a nominal value». In questo caso, come previsto dal par. 3, vale la regola della parità contabile: «If the shares in the company have a nominal value, the amount to be credited to the share capital for each share ai incorporation shall be at least equal to the nominal value». Si veda M. AIRAIKSINEN, op. cit., 313 ss.
329 M. AIRAIKSINEN, op. cit., 325 osserva che: «In the field of financing, the CA has introduced the
following new possibilities, among others: true no nominal value capital structure: complete separation between shares on the one hand and share capital on the other hand (…)». Nello stesso senso H. DE WULF, op. cit., 246 ss.; P.K. ANDERSEN, J.B. ANDERSSON et. al., op. cit., 49-50 e M. PATAKYOVÁ, B.
GRAMBLIČKOVÁ,Capital doctrine in the European Union – A lesson to learn from Finland? in The Lawyer Quarterly, 2016, 146.
330 Ai sensi del chapter 9, Sec. 5, par. 1, n. 3) del Finnisch Companies Act del 2006, la delibera di emissione
di nuove azioni a pagamento deve precisare «the amount to be paid for a share and the justification for the setting of the subscription price». Il prezzo delle azioni viene liberamente proposta dagli amministratori, i quali se ne assumono la responsabilità. Così P.K. ANDERSEN,J.B.ANDERSSON et. al., op. cit., 94.
331 Il legislatore finlandese, per quanto riguarda la parità contabile, ha aderito ad una proposta interpretativa
diversa da quella tradizionale, sulla quale si tornerà in seguito. Secondo questa tesi, il prezzo minimo di emissione delle azioni non si determina in base al c.d. valore nominale implicito delle azioni preesistenti, che si determina dividendo la cifra del capitale sociale nominale per il numero delle azioni in circolazione. Piuttosto, il prezzo di emissione delle nuove azioni deve essere almeno pari, complessivamente, al valore dell’aumento del capitale sociale, che viene liberamente determinato dall’assemblea.
società
332. L’unico obbligo si ha in sede di costituzione, ove deve essere costituito un
capitale sociale minimo iniziale di almeno 2.500 euro, per le private companies e 80.000
euro per le public companies
333. Invece, l’emissione di nuove azioni nel corso della vita
della società non è necessariamente collegata ad un aumento del capitale nominale e, in
ogni caso, l’eventuale aumento non è vincolato ad alcun valore preesistente o
predeterminato
334.
I diritti dei soci non sono determinati in maniera proporzionale alla partecipazione
al capitale nominale ma, salvo che sia diversamente previsto dello statuto
335, ad ogni
azione corrispondono eguali diritti
336. Il capitale sociale rimane un’entità a sé stante e la
332 Più precisamente, nel patrimonio sociale si distinguono le poste vincolate (restricted equity, di cui fanno
parte il capitale sociale e la fair value reserve) e le poste non vincolate (unrestricted equity). Al momento dell’emissione delle azioni, la società decide liberamente quale parte del prezzo di emissione appostare a capitale e quale parte appostare a riserva, fermo restando che i conferimenti potrebbero anche essere interamente appostati a capitale oppure interamente appostati nella unrestricted equity. Questa indicazione deve essere contenuta: nell’atto costitutivo o nello statuto (in caso di emissione di nuove azioni in sede di atto costitutivo) oppure nella decisione assembleare di emissione di azioni a pagamento (in caso di emissione di nuove azioni nel corso della vita della società). Se nulla è previsto dallo statuto oppure dalla decisione assembleare di emissione delle azioni, il prezzo è interamente appostato a capitale. Questa disciplina è prevista nelle seguenti disposizioni del Finnish Companies Act del 2006: chapter 2, Sec. 4; chapter 9, Sec. 6, par. 1; chapter 10, Sec. 7, par. 1. La struttura del patrimonio sociale è disciplinata dal chapter 8, di cui si veda, in particolare, la Sec. 1 per la definizione di restricted e unrestricted equity. Sul punto, si vedano M. AIRAIKSINEN, op. cit., 315 ss. e H. DE WULF, op. cit., 248.
333 Così il chapter 1, Sec. 3, par. 1 del Finnish Companies act del 2006.
334 La discrezionalità dell’assemblea nel decidere in che misura il prezzo di emissione delle azioni debba
essere imputato a capitale e in che misura debba essere appostato a riserva arriva fino al limite per cui, a fronte dell’emissione di nuove azioni, il valore nominale del capitale sociale non subisce alcuna variazione. In questo caso, tutto il prezzo di emissione delle azioni viene appostato a riserva. Il chapter 9, Sec. 6, par. 1, prevede che «The subscription price of a new share shall be credited to the share capital, unless it is provided in the share issue decision that it is to be credited in full or in part to the reserve for invested unrestricted equity, or unless is otherwise provided in the Accounting Act».
335 Infatti, ai sensi del chapter 3, Sec. 1, possono essere emesse diverse categorie di azioni. Per la disciplina
di questo aspetto si veda M. AIRAIKSINEN, op. cit., 318 ss.
336 Per quanto riguarda i diritti dei soci, la vera differenza tra il sistema adottato in Finlandia ed un sistema
nel quale le azioni sono emesse con indicazione del valore nominale si coglie nel caso in cui alla società sia permesso emettere azioni con valore nominale differente. In questo caso, infatti, il potere decisionale del singolo socio non dipende dal numero di azioni che detiene ma dalla sua partecipazione al capitale, che si calcola sommando il valore nominale di tutte le azioni possedute. Se, invece, la società emette azioni con valore nominale identico, il risultato pratico tra i due sistemi non cambia, visto che, in entrambi i casi, i diritti del socio sono proporzionali al numero di azioni che detiene rapportato al numero di azioni complessivamente in circolazione. Però, in un sistema in cui le azioni sono prive del par value, c’è una maggiore elasticità nella determinazione dei diritti connessi a ciascuna azione perché non vale il principio generale per cui i diritti del socio devono essere, almeno tendenzialmente, proporzionali alla partecipazione al capitale. Lo statuto o le issuing conditions possono determinare liberamente tali diritti, senza alcuna limitazione o vincolo. P.K. ANDERSEN,J.B.ANDERSSON et. al., op. cit., 94, osservano che: «In other words,
the whole idea, never respected in practice but nevertheless lurking behind the nominal value system in its most traditional form, that shareholders subscribing to new shares in year a + 5 should not receive shareholder rights (voting power, dividend rights etc.) that are larger than those received by shareholders who subscribed to shares in year if both groups pay the same price for their shares, does not apply». Si veda