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La tutela c.d dinamica del capitale sociale

1. La ratio del divieto di sottoscrizione: analisi del problema

1.3. La tutela c.d dinamica del capitale sociale

Le considerazioni appena svolte hanno portato una parte della dottrina a rivedere

il fondamento del divieto di sottoscrizione. Secondo la tesi della tutela c.d. dinamica del

capitale sociale, che si contrappone alla tutela c.d. statica, la ratio del divieto di

sottoscrizione non va ricercato nella salvaguardia dell’integrità del capitale e nella

funzione di garanzia che esso esplica nei confronti di creditori, bensì nel principio di

effettività del conferimento

722

. In base a questo principio, le azioni sottoscritte in

718 S.A. CERRATO, Le azioni proprie tra diritto interno riformato e prospettive comunitarie, in Riv. soc.,

2004, 436. Secondo Cerrato, il requisito dell’integrale liberazione delle azioni dovrebbe essere inteso, per la sottoscrizione, nel senso che la società può sottoscrivere le azioni solo se e nella misura in cui esistono poste disponibili sufficienti da appostare a capitale.

719 L. GIORGIO, op. cit., 260.

720 G.E. COLOMBO, op. cit., 831. Contrario, G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 245. 721 L. GIORGIO, op. cit., 259.

722 Mentre la tutela c.d. statica è rivolta alla corretta determinazione ed al mantenimento del capitale nel

corso della vita della società, la tutela c.d. dinamica si preoccupa di garantirne la reale esistenza nel momento dell’emissione delle azioni. La funzione del capitale che viene tutelata non è quella di garanzia per i creditori, bensì quella c.d. produttivistica, ossia del capitale sociale quale «fondo per l’impresa».In favore di questa tesi F. CARBONETTI, op. cit., 37-38 e 75-76; F. FERRARA JR.,F.CORSI, Gli imprenditori e le società, 15a ed., Milano, 2011, 417; G.B. PORTALE, La mancata attuazione del conferimento in natura,

in G.E.COLOMBO,G.B.PORTALE (diretto da), Trattato delle società per azioni, 1***, Torino, 2004, 593;

L. GERACI, L’azione attraverso l’obbligazione. Note in tema di obbligazioni convertibili, in Riv. soc., 1990,

occasione della costituzione della società o di un successivo aumento del capitale devono

essere effettivamente liberate mediante un versamento nelle casse sociali

723

.

Secondo uno degli autori che più convintamente ha sostenuto questa tesi, se fosse

consentita la sottoscrizione di azioni proprie da parte della società, il debito di

conferimento non si estinguerebbe per confusione, ma resterebbe in uno stato di

quiescenza, destinato a rivivere in caso di alienazione in favore di terzi

724

. Tuttavia,

l’incertezza sul se e sul quando le azioni saranno alienate e il periodo di sospensione

durante il quale il credito rimane insoluto, comprometterebbero irrimediabilmente

l’effettività del conferimento

725

. Ecco il motivo per cui il legislatore ha vietato la

sottoscrizione di azioni proprie in maniera assoluta, mentre ha previsto una disciplina più

blanda per l’acquisto. In caso di acquisto di azioni proprie, infatti, non è messa a rischio

l’effettività del capitale, dato che il conferimento iniziale era già stato interamente

eseguito

726

.

È coerente con questa ricostruzione la previsione del divieto di acquistare azioni

non interamente liberate il quale, secondo questa dottrina, condivide la stessa ratio del

divieto di sottoscrizione

727

. Se il legislatore avesse inteso semplicemente tutelare

l’integrità del capitale, infatti, avrebbe potuto limitarsi a richiedere il passaggio a capitale

di riserve disponibili a fronte della sottoscrizione di proprie azioni o in occasione del

richiamo dei decimi relativi alle azioni proprie non interamente liberate acquistate dalla

società

728

. Invece, la previsione di un divieto testimonia, in entrambi i casi, la volontà di

quale definisce questa tesi «più convincente» rispetto alla tesi tradizionale); G. DE FERRA, La circolazione delle partecipazioni azionarie, Milano, 1964, 189-190; F. CORSI, L’acquisto di azioni proprie (o della società controllante), in A. PREDIERI (a cura di), L’adeguamento della disciplina della società per azioni,

Firenze, 1987, 264 ss., 252.

723 F. CARBONETTI, op. cit., 37-38 e 76. Sul principio di effettività del capitale sociale si veda G. FERRI, Le

società, 3a ed., in F. VASSALLI (diretto da), Trattato di diritto civile italiano, Torino, 1987, 430 ss., il quale

evidenzia che «Il principio di effettività del capitale impone non soltanto che il capitale sociale sia sottoscritto, ma anche che esso sia effettivamente versato».

724 F. CARBONETTI, op. cit., 76. 725 Ibid., 76.

726 Ibid., 76-77.

727 Ibid., 37-38 e 75-76. G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in G.E.COLOMBO,G.B.PORTALE

(diretto da), Trattato delle società per azioni, 2*, Torino, 1991, 404; F. CORSI, op. cit., 252; M. BIONE, sub art. 2357, in G. NICCOLINI eA.STAGNO D'ALCONTRES (a cura di), Società di capitali, Commentario, I,

Napoli, 2004, 361.

assicurare che il conferimento iniziale delle azioni sia liberato mediante un apporto

esterno di ricchezza

729

.

Anche la tesi della tutela c.d. dinamica del capitale sociale, ad un’analisi più

attenta, non è sufficiente a spiegare né l’assolutezza del divieto di sottoscrizione, né la

differenza di disciplina rispetto all’acquisto. La presunta volontà del legislatore di tutelare

in maniera incondizionata l’effettività del capitale sociale è smentita dalla disposizione

di cui all’art. 2357-bis, c. 1, n. 3, ove è consentito, sia pure in via eccezionale, l’acquisto

di azioni non interamente liberate

730

. Inoltre, non è chiara la ragione per cui l’effettività

del conferimento, per le azioni sottoscritte dalla società, non possa essere garantita

mediante il passaggio a capitale di utili distribuibili o riserve disponibili

731

. In questo

modo, i creditori si troverebbero avvantaggiati dal maggiore vincolo di indisponibilità

delle poste utilizzate e l’obbligazione di conferimento risulterebbe integralmente

adempiuta

732

. L’unica differenza tra acquisto e sottoscrizione, da questo punto di vista,

consiste nel patrimonio da cui provengono le somme utilizzate per il conferimento

iniziale: nel primo caso si tratta del patrimonio dell’azionista alienante mentre, nel

secondo caso, si tratta del patrimonio della società, limitatamente alle poste disponibili

733

.

Questa differenza non rappresenta di per sé un pericolo per l’integrità del capitale

sociale

734

. Infatti, nel caso in cui la società acquistasse le azioni proprie in un secondo

momento, corrispondendo all’azionista sottoscrittore un prezzo pari al conferimento, si

produrrebbero i medesimi effetti patrimoniali.

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