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La sottoscrizione di azioni proprie in sede di aumento del capitale sociale: le

3. Gli spazi ipotizzabili per la realizzazione di un’operazione di sottoscrizione di azion

3.1. La sottoscrizione di azioni proprie in sede di aumento del capitale sociale: le

La sottoscrizione di azioni proprie da parte della società emittente in occasione di

un aumento oneroso del capitale sociale è vietata ai sensi dell’art. 2357-quater.

Ciononostante, anche in prospettiva di una possibile futura modifica del diritto vigente, è

interessante analizzare quali potrebbero essere i limiti e le condizioni grazie alle quali

l’operazione può essere realizzata senza arrecare un danno agli interessi della società, dei

creditori e dei soci. Le caratteristiche dell’operazione che si andranno a descrivere, sono

applicabili, inoltre, alla sottoscrizione di quote proprie che, nei limiti di legge, può essere

realizzata da parte delle piccole e medie imprese costituite in forma di s.r.l. a seguito delle

modifiche introdotte con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

Il primo profilo di cui preoccuparsi riguarda la tutela dell’integrità capitale

sociale. Com’è stato proposto da più parti, questa esigenza potrebbe essere soddisfatta

richiedendo che, a fronte della sottoscrizione delle azioni da parte della società, siano

776 Gli unici casi per i quali è possibile intravedere uno spiraglio di legittimità sono quelli in cui l’onere del

conferimento viene fatto gravare integralmente su un patrimonio esterno alla società. Queste ipotesi saranno esaminate nel dettaglio nei paragrafi successivi.

777 Il virgolettato è di G.E. COLOMBO, op. cit., 834. Nello stesso senso, N. DE LUCA, sub art. 2357-quater,

appostati a capitale fondi prelevati dagli utili distribuibili o dalle riserve disponibili

778

.

Questa circostanza non muta la natura dell’aumento oneroso, qualificandolo come

gratuito, dal momento che tutti gli altri sottoscrittori, fatta eccezione per la società, sono

tenuti a liberare le azioni mediante un conferimento esterno

779

. Inoltre, le azioni non

vengono assegnate gratuitamente e proporzionalmente agli azionisti quale effetto proprio

ed automatico della deliberazione, ma possono essere sottoscritte da ciascuno in esercizio

del diritto di opzione. Vista la peculiarità dell’operazione, risulta comunque opportuno

che la delibera di aumento precisi che la società può sottoscrivere una parte delle azioni,

liberandole con le modalità di cui sopra

780

. La necessità dell’autorizzazione assembleare

emerge, peraltro, anche dal confronto con la disciplina prevista in materia di acquisto.

L’ulteriore requisito dell’integrale liberazione delle azioni, richiesto per l’acquisto di

azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 c.c., deve intendersi nel senso che la società può

sottoscrivere le azioni solo se e nella misura in cui esistono nel patrimonio sociale poste

disponibili sufficienti a coprire integralmente il prezzo di emissione delle azioni

781

.

Queste risorse devono essere appostate a capitale integralmente, di modo che per le azioni

sottoscritte dalla società non residui alcun debito di conferimento.

Un altro aspetto su cui interrogarsi riguarda la necessità che l’operazione sia

deliberata all’unanimità o a maggioranza. L’unanimità è stata richiesta da coloro secondo

i quali l’interesse al rispetto della funzione tipica dell’aumento oneroso è imputabile ai

soci

782

. In realtà, non sembra che la finalità dell’aumento, oneroso o gratuito, rientri nella

disponibilità del singolo azionista. Piuttosto, è la maggioranza assembleare, con i quorum

778 L. GIORGIO, op. cit., 258; E. GINEVRA, op. cit., 689; G.E. COLOMBO, op. cit., 831; F. CHIOMENTI, op.

cit., 407 ss. In questo modo, verrebbe scongiurato il pericolo che l’obbligo di liberare le azioni si estingua

per confusione. Inoltre, anche se ciò non è pacifico, si assicurerebbe l’effettività del conferimento.

779 F. CHIOMENTI, op. cit., 409. In favore della qualificazione dell’aumento come gratuito depone

l’imputazione a capitale di poste disponibili, già presenti nel patrimonio della società. Tuttavia, questo aspetto emerge soltanto nella fase attuativa dell’aumento, il quale viene originariamente deliberato come oneroso. Perciò, è preferibile qualificare l’operazione come aumento oneroso. Probabilmente, la soluzione teoricamente più precisa consiste nell’individuare un tertium genus, ossia «un’ibrida fattispecie risultante dalla commistione di figure giuridiche». Così, L. GIORGIO, op. cit., 262. Secondo G.E. COLOMBO, op. cit.,

831 si avrebbe in questo caso «un aumento di capitale in (gran) parte a pagamento ed in (piccola) parte gratuito». Contrari, F. FERRARA JR.,F.CORSI, Gli imprenditori e le società, 12a ed., Milano, 2001, 444-

445, in nota, secondo i quali un’operazione di questo tipo ha «la sostanza economica di un aumento gratuito».

780 In questo modo non si potrebbe generare l’equivoco per cui i soci, convinti di votare a favore di

un’operazione di aumento oneroso rivolta al reperimento di nuovi fondi, scoprano, solo nella fase esecutiva, che una parte delle azioni saranno liberate utilizzando poste patrimoniali disponibili interne alla società.

781 S.A. CERRATO, op. cit.,463. 782 E. GINEVRA, op. cit., 692.

richiesti dalla legge, che decide sulle operazioni proposte dall’organo amministrativo,

salvo che rischino di essere pregiudicati i diritti individuali dei soci. Questi diritti,

nell’aumento oneroso del capitale, sono tutelati grazie al riconoscimento del diritto di

opzione, che consente al socio di mantenere invariata la propria partecipazione al capitale

sottoscrivendo le azioni di nuova emissione in proporzione a quelle già possedute. Perciò,

non è lesiva dei diritti degli azionisti e può essere adottata a maggioranza la delibera di

aumento di capitale a pagamento in opzione che preveda la possibilità, per la società, di

sottoscrivere le azioni rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di

prelazione sull’inoptato

783

. Queste azioni, infatti, possono essere liberamente collocate

sul mercato da parte degli amministratori e, perciò, l’eventuale destinazione in favore

della società stessa non lede alcun diritto.

Caso diverso è quello in cui la società sottoscriva le azioni in esercizio del diritto

di opzione inerente alle azioni proprie già possedute. In questo caso, i soci non potrebbero

lamentare la lesione del diritto a mantenere proporzionalmente invariata la propria

partecipazione al capitale, perché il riconoscimento del diritto di opzione in favore della

società consentirebbe proprio di fare in modo che, con l’aumento, non si modifichino i

rapporti di forza tra gli azionisti, compresa la società. Anche in questo caso, però, è

opportuno che la decisione di esercitare l’opzione non spetti agli amministratori ma sia

riservata ai soci

784

. Questo aspetto, quindi, deve essere precisato nella delibera di

aumento, rilasciando una sorta di autorizzazione agli amministratori alla sottoscrizione

delle azioni

785

.

3.2. La sottoscrizione di azioni proprie nel caso in cui il conferimento sia integralmente

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