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La tesi tradizionale: la tutela dell’integrità del capitale sociale e del corretto

1. La ratio del divieto di sottoscrizione: analisi del problema

1.2. La tesi tradizionale: la tutela dell’integrità del capitale sociale e del corretto

Nella ricerca della ratio del divieto di sottoscrizione è stata esclusa, anzitutto, la

sussistenza di motivazioni di carattere strutturale. È ormai fuor di dubbio che la società

possa essere socia di sé stessa, come si verifica ordinariamente in caso di acquisto di

azioni proprie a titolo derivativo

706

. Tradizionalmente, il fondamento del divieto è stato

dunque individuato nei principi di tutela del capitale sociale e di salvaguardia del corretto

funzionamento dell’organizzazione della società i quali, in caso di sottoscrizione di azioni

proprie, vengono messi a rischio sotto più profili

707

.

La sottoscrizione di azioni proprie costituisce, in primo luogo, un pericolo

l’integrità del capitale, perché causa l’elusione dell’obbligo del conferimento

708

. Con la

sottoscrizione, infatti, la società diviene sia debitrice che creditrice di sé stessa e l’obbligo

di liberare le azioni si estingue per confusione

709

. In questo modo, il capitale viene

costituito o aumentato in maniera fittizia, senza alcun incremento del patrimonio reale,

con effetti negativi sull’affidamento dei terzi in merito alla corretta formazione del

patrimonio sociale

710

.

In secondo luogo, sia la sottoscrizione sia l’acquisto di azioni proprie possono

incidere negativamente sugli assetti interni della società e prestarsi ad abusi da parte degli

amministratori e del gruppo di comando di cui sono espressione

711

. Attraverso operazioni

706 L. GIORGIO, Sottoscrizione di azioni proprie, in L.BUTTARO,A.PATRONI GRIFFI (a cura di), La seconda

direttiva CEE in materia societaria, Milano, 1984, 257; P. BOERO, Titolarità di azioni da parte di società e diritto di opzione, in Riv. dott. comm., 1980, 1097 e F. CHIOMENTI, Può la società esercitare per le azioni proprie in portafoglio il diritto di opzione su un aumento di capitale? In Riv. dir. comm., 1980, I, 407.

707 In favore di questa tesi G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, Diritto delle società, Torino, 2014,

244-245; G. SBISÀ, sub art. 2357-quater, in G. FRÈ,G.SBISÀ, Società per azioni, 6a ed., I, Bologna-Roma,

1997, 434; B. QUATRARO, S. D’AMORA, R. ISRAEL, G. QUATRARO, Trattato teorico-pratico delle operazioni sul capitale, II, Milano, 2001, 941; G. PRESTI,M.RESCIGNO, Corso di diritto commerciale,

Bologna, 2015, 427. La tesi della tutela del capitale sociale è ampiamente sostenuta anche dalla dottrina tedesca, si vedano E. BUNGEROTH, sub § 56, in W. GOETTE,M.HABERSACK,S.KALSS (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, München, 2016, 1398 e H. HENZE, sub § 56, in K. J. HOPT,W.GADOW,P. M. HUBER (Hrsg.), Aktiengesetz Großkommentar, Berlin, 2008, 74-75. Con riguardo all’art. 59 della

direttiva (UE) 2017/1132 (ex art. 18 della seconda direttiva) M. LUTTER, W. BAYER, J. SCHMIDT, Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarkrecht, Berlin, 2018, 559. La dottrina inglese rileva il

fondamento dell’art. 18 della direttiva nel «principle of maintenance of capital», stabilito nel leading case

Trevor v. Whitworth (1887), si veda J. BIRDS et. al. (edited by), Annotated Companies Legislation, Oxford,

2010, 785.

708 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 244; B. QUATRARO,S.D’AMORA,R.ISRAEL,G.QUATRARO, op cit., 941.

La preoccupazione per l’integrità del capitale sociale emerge chiaramente dalla disciplina prevista per la violazione del divieto, ove il legislatore si è preoccupato di imporre a soggetti terzi la responsabilità per la liberazione delle azioni. Così S. VANONI, , G.F.CAMPOBASSO (a cura di), Armonie e disarmonie del diritto comunitario delle società di capitali, Milano, 2003, 425.

709 N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, in D.U. SANTOSUOSSO (a cura di), Delle società, dell’azienda, della

concorrenza, in Commentario del codice civile, diretto da E. GABRIELLI, Torino, 2015, 1214 e P.

LUCARELLI, sub art. 2357-quater, in P.ABBADESSA, G.B.PORTALE (diretto da), Le società per azioni, codice civile e norme complementari, Milano, 2016, 734. Contrario E. LA MARCA, Le operazioni su proprie azioni, in MCASSOTTANA,A.NUZZO, lezioni di diritto commerciale comunitario, 2a ed., Torino, 2006, 97.

710 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 245; P. LUCARELLI, op. cit., 734 e S. CACCHI PESSANI, L’assistenza

finanziaria per l’acquisto e la sottoscrizione delle proprie azioni, Milano, 2012, 56.

711 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 244-245 e F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Milano, 1988, 38

di questo tipo, poste in essere a spese del patrimonio sociale, l’organo amministrativo può

trovarsi a gestire una massa di azioni ed i relativi diritti sociali, in maniera strumentale

agli interessi della maggioranza

712

. La massiccia presenza di azioni proprie nel

patrimonio sociale comporta, inoltre, l’«annacquamento» del capitale sociale,

compromettendo l’esercizio dei diritti della minoranza e riducendo l’impegno finanziario

necessario per mantenere il controllo della società

713

. Infine, l’acquisto e la sottoscrizione

possono mettere a rischio il corretto e trasparente funzionamento del mercato dei titoli,

prestandosi a manovre speculative, aventi la finalità di alterare le quotazioni delle

azioni

714

.

Le argomentazioni della tesi tradizionale sono state ampiamente criticate. La

necessità di tutelare il capitale sociale ed il corretto funzionamento dell’organizzazione

della società possono spiegare l’opportunità di imporre alcune limitazioni alle operazioni

sulle azioni proprie, ma non sono sufficienti a giustificare l’assolutezza del divieto di

sottoscrizione né, soprattutto, la diversità di trattamento rispetto all’acquisto

715

. I rischi

delle due operazioni per la tutela degli interessi richiamati sono gli stessi, a prescindere

dal fatto che l’acquisto sia a titolo originario o a titolo derivativo. Perciò, se si tralasciano

i particolari problemi che riguardano la sottoscrizione effettuata in sede di atto costitutivo

e ci si concentra sull’aumento di capitale, non si spiega il motivo per cui la sottoscrizione,

per essere valida, non possa essere sottoposta a cautele analoghe a quelle disposte per

l’acquisto ai sensi dell’art. 2357 c.c.

716

Il limite, ivi previsto, degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili sarebbe sufficiente a garantire l’integrità del capitale

717

. Le stesse poste

potrebbero essere utilizzate per liberare il conferimento da parte della società,

712 Questo problema viene comunemente risolto mediante la previsione della sospensione del diritto di voto

per tutto il tempo in cui le azioni si trovano nel patrimonio della società emittente. In questo senso dispone anche la seconda direttiva (art. 63, c.1 lett.a) della direttiva (UE) 2017/1132). Sul punto, si veda F. CARBONETTI, op. cit., 38 ss.

713 Ibid., 39.

714 G.F. CAMPOBASSO, op. cit., 245.

715 L. GIORGIO, op. cit., 257; G.E. COLOMBO, Per una disciplina «comune» delle partecipazioni reciproche,

in Giur. comm., 2000, I, 831; E.GINEVRA, La sottoscrizione di azioni proprie, inP. ABBADESSA,G.B. PORTALE (diretto da), Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso, I, Torino,

2007, 689 e N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1214 ss.

716 L. GIORGIO, op. cit., 258 ss.; N. DE LUCA, sub art. 2357-quater, cit., 1214-1215; E. GINEVRA, op. cit.,

689; F. CARBONETTI, op. cit., 75; G.E. COLOMBO, op. cit., 831.

717 L. GIORGIO, op. cit., 258; E. GINEVRA, op. cit., 689; G.E. COLOMBO, op. cit., 831. La stessa tesi veniva

sostenuta da coloro che, anteriormente al recepimento della seconda direttiva, si erano espressi in favore della legittimità della sottoscrizione di azioni proprie in sede di aumento del capitale sociale. Si veda in particolare F. CHIOMENTI, op. cit., 407 ss.

soddisfacendo il requisito dell’integrale liberazione delle azioni

718

. Non si porrebbero,

infine, particolari problemi nel richiedere l’autorizzazione da parte dell’assemblea.

L’ulteriore argomento per cui con la sottoscrizione di azioni proprie si realizza un

aumento del capitale puramente fittizio non è rilevante visto che, come accade

nell’aumento gratuito, non è detto che ad una variazione del capitale nominale

corrisponda sempre un effettivo incremento di patrimonio sociale

719

. Neppure viene

messa a rischio la tutela dell’affidamento dei terzi in quanto, dalla lettura del bilancio,

apparirebbe chiaro il passaggio a capitale di riserve disponibili, avvenuto a causa della

sottoscrizione di azioni proprie da parte della società

720

. Per quanto riguarda, poi, la tutela

del corretto funzionamento dell’organizzazione sociale, non si tratta di un problema che

si differenzia in base al titolo di acquisto delle azioni

721

. Il rischio sorge, piuttosto, in virtù

della semplice detenzione delle azioni da parte della società emittente, indipendentemente

dal fatto che siano state acquistate o sottoscritte da parte della società.

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