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Il regime fiscale per i cd contribuenti minimi

2.2 Il trattamento delle perdite previsto per i soggetti Irpef

2.2.3 Il regime fiscale per i cd contribuenti minimi

Ai contribuenti minimi57, definiti tali in ragione del fatto che si avvalgono dello speciale

regime disciplinato dall'art.1 della legge n.244/2007, il quale ha subito profonde modifiche dall'art.27 del D.L. n.98/2011, rimasta in vigore fino al 31 Dicembre 2015. Il trattamento fiscale riservato al riporto delle perdite fiscali in questo regime di tassazione, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.123/E del 2010, riconosce alle perdite maturate nel corso del regime l'utilizzo in compensazione del reddito d’impresa, arte o professione dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, anche nell'eventualità in cui si faccia seguito alla fuoriuscita dallo stesso, tanto in caso di fuoriuscita volontaria, quanto in caso di decadenza del regime.58 Tali perdite

perciò, a prescindere dal regime contabile adottato nell'esercizio dell'impresa, arte o

56 FERRANTI G., I rapporti tra la nuova disciplina delle perdite e gli altri istituti fiscali, in Corriere

tributario, n.6/2012, p.386.

57 Al regime fiscale cd "Nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in

mobilità" possono aderirvi esclusivamente le persone fisiche residenti in Italia ed in particolare lavoratori autonomi ed imprenditori individuali che presentino i seguenti requisiti: 1) nell'anno solare precedente non abbiano conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori ad euro 30.000 e nell’ipotesi in cui siano esercitate più attività il limite va riferito alla somma dei ricavi delle singole attività, 2) nell'anno solare precedente non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, comprese operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino; 3) nell'anno solare precedente non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o di collaborazione, anche a progetto, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare, 4) nell'anno solare precedente non abbiano erogato somme sotto forma di utili agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro, 5) nel triennio precedente non abbiano acquistato complessivamente beni strumentali, anche in leasing, per un ammontare superiore ad euro 15.000, 6) non aver esercitato, nei tre anni precedenti all’inizio dell’attività intrapresa dopo il 31/12/2007, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, anche nel caso si tratti di un’impresa di nuova costituzione, 7) l’attività da esercitare non deve costituire in nessun modo mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo; escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni e qualora il contribuente non dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà, 8) nel caso in cui venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di accesso al nuovo regime, non deve essere superiore a 30.000 euro. Il regime si applica per il primo periodo di imposta e per i quattro successivi, con la possibilità di prorogarlo fino al compimento del 35° anno di età.” Enunciate le condizioni necessarie all'ingresso del

regime le caratteristiche da evidenziare sono l'esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili e la determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo in modo semplificato. A riferimento della determinazione del reddito imponibile si sono rese necessarie alcune specificazioni dell'Agenzia delle Entrate contenute nelle risoluzioni n.73/E del 2007 e n.7/E del 2008, le quali confermano l'applicazione del principio di cassa.

professione, potranno essere traslate in avanti anche nei periodi d'imposta nei quali il contribuente non è più soggetto al regime dei minimi. Al riconoscimento di un tale beneficio si accosta l'ordinario limite del quinquennio nell'utilizzabilità della perdita maturata,59 perdita che in ogni caso non potrà essere usufruita secondo le regole della cd

compensazione orizzontale e perciò compensata con redditi riconducibili alle categorie di reddito diverse da quella d'impresa e di lavoro autonomo. Sebbene il regime sia connotato da una sua particolarità fiscale, in merito alle perdite e al relativo riporto le regole ordinarie riservate ai soggetti Irpef rimangono invariate. In altre parole, le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione dell'impresa sono riportabili senza vincoli temporali, esattamente al pari degli imprenditori individuali, ove la ragione del riporto illimitato trova giustificazione nella naturale maturazione di redditi negativi nel periodo di avvio dell'attività. Qualora le perdite siano state realizzate prima dell'ingresso nel regime dei minimi si potranno comunque compensare con i redditi d'impresa o di lavoro autonomo prodotti nel periodo di applicazione del regime, nel rispetto delle ordinarie regole previste all'art.8 del Tuir. 60 È opportuno fare alcune

precisazioni in ragione del fatto che si tratta di un regime di tassazione con regole di semplificazione nella determinazione del reddito. Il regime dei minimi rimane applicabile fino al 31 dicembre 2015, con l'introduzione al contempo del cd regime forfettario introdotto dalla legge n.190/2014, il quale prevede modalità semplificative nella determinazione del reddito e di tassazione, da soggetti che iniziano una nuova attività o soggetti esercenti un'attività già avviata rispettosa di determinati requisiti imposti dalla normativa, per il quale è stata prevista l'estensione dell'applicazione del regime per il 2015. il reddito imponibile viene determinato applicando ai ricavi e ai proventi percepiti nel periodo d'imposta un coefficiente di redditività, a seconda del settore economico di appartenenza, stabilito dal legislatore in funzione dell'attività svolta e su tale reddito verrà applicata per i primi cinque anni un'imposta sostitutiva del

59 TREVISANI A., Nel regime dei minimi la perdita si trascina in avanti, in Corriere tributario, n.3/2011,

p.204 e ss; Circ. Agenzia delle Entrate 27/10/2009, n.44/E. L'agenzia delle Entrate nel dettare alcuni chiarimenti in materia di detassazione degli investimenti in macchinari da spiegazioni in merito al coordinamento tra la norma e la disciplina del regime dei contribuenti minimi. L’eventuale perdita che potrebbe essere conseguita a seguito dell’agevolazione dovrà essere utilizzata nel rispetto delle regole proprie del regime dei minimi (riportabile ai periodi d’imposta successivi) indipendentemente dalle diverse modalità di determinazione del reddito adottate a seguito dell’uscita dal regime.

60 PERRONE L., Le perdite nell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in Rassegna tributaria, n.5/2012,

5% e del 15% a partire dal sesto anno. La mancata considerazione ai fini della determinazione del reddito delle spese sostenute nel periodo, fatta eccezione alla deducibilità dei contributi previdenziali versati in ottemperanza alle disposizioni di legge impone delle riflessioni sulle implicazioni in merito alle perdite fiscali. Tanto nel vecchio sistema quanto nel nuovo le perdite formatesi prima dell'ingresso nel regime possono essere utilizzate in compensazione dei redditi nel regime. È chiaro che una differente modalità di determinazione della perdita fiscale, visto l'ingresso in un regime con regole differenti rispetto ai soggetti Irpef, non giustificherebbe in modo pieno il riconoscimento del legislatore al riporto della perdita fiscale, quantomeno si dovrebbero assumere tutte le opportune precauzioni affinché il soggetto passivo le possa utilizzare in compensazione in modo ragionevole con redditi determinato con regole differenti. La scelta del legislatore a consentire il riporto delle perdite antecedenti all'ingresso del regime evidentemente trova giustificazione nel principio di capacità contributiva dell'art.53 della costituzione.

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