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Le perdite trasparenti e i soci partecipanti

3.3 La trasparenza nelle società di capitali

3.3.2 Le perdite trasparenti e i soci partecipanti

La perdita fiscale, al pari del risultato positivo di periodo, verrà imputata pro-quota ai

138 REBECCA G., ZANNI M., cit., p.167. La quota di partecipazione del socio è rappresentata dalla quota di

patrimonio netto contabile della società trasparente detenuta. L'art.115 comma 3 del Tuir dispone infatti il divieto di attribuzione di perdite fiscali al socio in misura superiore alla quota di patrimonio netto detenuta, il quale deve essere considerato al netto delle perdite degli esercizi precedenti. Si veda anche MIELE L., Perdite in primo piano nel regime di trasparenza fiscale, in Corriere tributario, n.7/2004, p.503 e ss. L'autore denota l'incertezza che potrebbe sorgere nel valutare la sorte delle perdite fiscali nel caso in cui fossero superiori al patrimonio netto della società partecipante. Alla luce della non attribuibilità della eccedenza di perdita al socio illimitatamente responsabile, a riferimento di quanto sancito dall'art.115 del Tuir, si tende ad appoggiare l'interpretazione che l'ammontare di perdita che supera il valore del patrimonio netto della partecipante debba rimanere in capo alla società trasparente.

soci e parteciperà alla formazione del reddito di periodo con segno negativo. Nel valutare quale sia l'utilizzo riservato alle perdite fiscali conseguite da una società di capitali, che ha deciso di optare per il sistema della trasparenza fiscale, è necessario operare una distinzione in base alla natura giuridica del socio partecipante.

Quando il socio partecipante è un soggetto Ires, la perdita fiscale attribuita dalla società trasparente confluirà nel reddito d'impresa del socio come componente negativo e verrà compensata con gli eventuali redditi conseguiti nel medesimo periodo d'imposta. In presenza di perdite fiscali pregresse, l'Agenzia delle Entrate nella circolare n.49/E del 2004 ha dichiarato la sussistenza di un obbligo in capo al socio nell'utilizzo in primis delle perdite trasparenti e solo successivamente di quelle pregresse riportabili ai sensi dell'art.84 del Tuir. Una volta completata la compensazione tra la perdita trasparente e il reddito l'eventuale perdita residua risultante per effetto di redditi di periodo incapienti potrà, dalla stessa società socia, essere traslata in avanti nei periodi d'imposta successivi in abbattimento sia degli eventuali redditi attribuiti per effetto della trasparenza fiscale, sia dei redditi conseguiti in autonomia dalla società.141 Il riporto in avanti della perdita

fiscale troverà la necessaria applicazione delle novità introdotte dal D.L. n.98/2011, comportando, come più volte affermato, l'utilizzo della perdita fiscale nella limitazione quantitativa dell'80% del reddito di periodo. È opportuno ribadire che l'art.84 del Tuir opera le restrizioni solo nel riporto della perdita negli esercizi successivi, sicché non v'è alcuna limitazione di carattere quantitativo nella compensazione tra la perdita sofferta dalla società trasparente ed il reddito conseguito dalla società partecipante quando

140 Come illustrato nel decreto attuativo del 23 aprile 2004 all'art.7 stabilisce che “le perdite eccedenti il

limite del patrimonio netto contabile non possono essere imputate ai soci partecipanti, ma restano nella esclusiva disponibilità della società partecipata, la quale può computarle in diminuzione dei propri redditi imponibili conseguiti nei periodi d'imposta successivi.” Si veda anche CAPOLUPO S., cit., p.481.

Esempio. Se una società conseguisse nell'esercizio dell'attività d'impresa una perdita fiscale di 100 e fosse costituita da un patrimonio netto (capitale sociale e riserve) di 70, l'ammontare di perdita attribuibile ai soci nel regime della trasparenza fiscale sarebbe di 70 e non di 100, fermo restando che l'eccedenza di perdita di 30 potrà comunque essere utilizzata, ma unicamente dalla società di capitali. Ulteriore esempio. Si assuma che la società A spa e la società B srl abbiano prodotto nell'anno n un reddito pari a 100 e 200 e Z spa partecipata realizzi una perdita di 300 imputata proquota pari a 50% alle partecipanti. Le due società compenseranno la perdita per 150 ed A dichiarerà una perdita di 50, che potrà essere riportata negli esercizi successivi e B un utile di 50.

141 MIELE L., Perdite in primo piano nel regime di trasparenza fiscale, in Corriere tributario, n.7/2004,

p.503 e ss; MIELE L., IZZO B., Riporto delle perdite eccedenti e irrilevanza degli utili distribuiti nel

effettuato nel medesimo periodo d'imposta.142

In altre parole, le nuove regole di compensazione sancite all'art.23 comma 9 del DL n.98/2011 non determinano una diretta influenza alle perdite trasparenti, ma ne influenzano l'utilizzo solo in via indiretta, dato che solo l'eccedenza di perdita non utilizzata costituirà oggetto di riporto. 143

Alla presenza di un socio della società trasparente persona fisica (art.116 del Tuir) l'analisi della sorte delle perdite fiscali deve essere condotta operando una distinzione in base alla attività svolta dallo stesso. La partecipazione potrebbe essere detenuta in regime d'impresa e costituire un bene dell'impresa commerciale socia. In tal caso la quota di perdita attribuita dalla società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria costituirà componente negativo di reddito dell'impresa del socio imprenditore. Questa compensazione potrà o determinare una riduzione del reddito d'impresa prodotto dal socio, o far conseguire una perdita oppure incrementare la perdita già conseguita in proprio nell'esercizio dell'impresa. Il soggetto Irpef, socio della società di capitali, è soggetto alle ordinarie regole dell'art.8 del Tuir, sicché è necessario operare le opportune distinzioni in base al regime di contabilità adottato. Ne deriva che la perdita dovrà essere assoggettata alle regole della compensazione orizzontale qualora il regime di contabilità adottato dal socio sia il semplificato. In tal caso si ricorda che la perdita potrà essere compensata con eventuali redditi riconducibili anche ad altre categorie reddituali dell'art.6 del Tuir, ma la perdita residua non compensata non potrà costituire oggetto di riporto. Al contrario l'adozione di un regime di contabilità verticale consentirà il socio alla compensazione univoca con i redditi della stessa categoria, consentendo tuttavia la traslazione in avanti della perdita nel rispetto del vincolo quinquennale. Anche in questa circostanza si rilevano gli effetti prodotti dall'art.36

142 CACCIAPAGLIA L., cit., p.1774. L'Agenzia delle Entrate nella circolare n.53/E del 6 dicembre 2011

chiarisce che le perdite fiscali realizzate dalla società trasparente ed imputate per trasparenza ai soci partecipanti non trovano immediata applicazione delle limitazioni operate dal DL n.98/2011. Questo perché tali perdite devono essere considerate perdite di periodo trasferite dalla società trasparente ai soci nel limite della quota di patrimonio netto contabile detenuta e secondo un meccanismo di compensazione con i redditi conseguiti nello stesso periodo. L'art.84, innovato dal precedente decreto menzionato, trova applicazione per le società di capitali, socie della società trasparente, e per le sole perdite oggetto di riporto in avanti.

143 MIELE L., IZZO B., Il nuovo regime delle perdite nel consolidato, nella trasparenza e nelle società di

comodo, in Corriere tributario, n.34/2011, p.2819 e ss; REBECCA G., ZANNI M., Il trattamento delle perdite nei regimi di consolidato e di trasparenza alle luce del novellato art. 84 del Tuir, in Il Fisco,

comma 27 del DL n.223 del 4 luglio 2006 (cd decreto Visco-Bersani) che ha modificato l'art.8 del Tuir equiparando la disciplina delle perdite delle imprese a contabilità ordinaria a quelle conseguite nel regime semplificato. Quindi le perdite fiscali maturate nel 2006 e nel 2007 sebbene fossero state conseguite da un'impresa in regime di contabilità semplificata dovranno soggiacere alle regole della compensazione verticale e quindi essere compensate solo con eventuali redditi della stessa categoria e per l'eventuale eccedenza il riporto nel rispetto dell'art.8 del Tuir. 144

Nel caso in cui la partecipazione non sia detenuta dal socio in regime d'impresa, secondo l'art.65 del Tuir, l'ammontare di perdita attribuita al socio potrà essere compensata unicamente con altri redditi d'impresa conseguiti nello stesso periodo d'imposta in autonomo dal socio o conseguiti dalla partecipazione in altre società, e la differenza, conseguita a causa dell'incapienza o dell'assenza dei redditi di periodo, potrà essere traslata in avanti nel limite temporale del quinquennio e per l'intero importo che in essi trova capienza, secondo quanto disposto dall'art.8 del Tuir. Qualora la perdita fiscale trasferita fosse stata maturata nell'esercizio di nuove attività d'impresa nell'arco temporale del primo triennio d'attività potrà essere riportata in avanti senza l'assoggettamento ad alcuna limitazione temporale. 145

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