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Perdite e decorrenza degli effetti della fusione

3.3 La trasparenza nelle società di capitali

4.1.3 Perdite e decorrenza degli effetti della fusione

Secondo quanto disposto dall’art.2504-bis comma 2 del codice civile l’efficacia civilistica e fiscale dell’operazione di fusione decorre dalla data dell’ultima delle iscrizioni previste dall'art.2504, ovverosia dalla data dell'ultima iscrizione dell’atto di fusione presso il Registro delle Imprese ove hanno la sede le società partecipanti alla fusione. Nel caso in cui la fusione avvenisse nel corso del periodo d’imposta emergerebbero problematiche di natura contabile e fiscale, poiché le società partecipanti dovrebbero chiudere i relativi bilanci e determinare il risultato del periodo intercorrente tra l’inizio dell’esercizio e l’atto di fusione. 176 È tuttavia riconosciuta ai fini delle imposte sui redditi, all’art.172

comma 9 del Tuir, la retrodatazione degli effetti della fusione alla data di chiusura dell’esercizio delle società partecipanti o, se più prossima, a quella dell’esercizio della società incorporante, implicando che le operazioni compiute dalle società dall’inizio del periodo d’imposta alla data di fusione saranno attribuite alla società incorporante o di

175 SCAFATI I., Parametri di vitalità nel riporto delle perdite in caso di fusione, in Corriere tributario,

n.45/2006, p.3555 e ss; GARBARINO C., Riporto delle perdite ed elusione, in Rivista di diritto tributario, n.1/2001, p.85 e ss; LAROMA J., Il riporto delle perdite pregresse tra norme antielusive 'speciali' e

generali, in Rassegna tributaria: Legislazione e giurisprudenza tributaria, n.1/2002, p.200 e ss.Si veda anche REBECCA G., ZANNI M., cit., p.121 e CONFALONIERI M., cit., p.319. Non tutti gli autori sono dello stesso parere in merito al rapporto tra le due disposizioni. Reputano l'art.84 comma 3 del Tuir una disposizione sovraordinata rispetto alla norma speciale dell'art.172 comma 7 del Tuir, da cui ne deriva che le perdite fiscali sono riportabili nell'operazione straordinaria non solo quando l'esito del test di vitalità economica è positivo, ma allorquando v'è il rispetto delle indicazioni dettate dall'art.84 comma 3.

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nuova costituzione, sicché gli organi amministrativi non saranno tenuti alla chiusura del bilancio e alla relativa approvazione, ma avverrà unicamente un travaso dei conti di bilancio. 177 Trattandosi di un periodo infrannuale la perdita fiscale deve essere

determinata in via extracontabile178 nel rispetto delle regole disposte dal legislatore

tributario nell'ambito delle imposte sul reddito d'impresa, imponendo, in adesione alle interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate della norma in esame, anche alle società incorporanti l'obbligo a determinare il risultato infrannuale. Mentre la retrodatazione impone alla società incorporante o risultante dalla fusione l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la fusione, quando essa non prevede la retrodatazione degli effetti il periodo d'imposta viene suddivido in due periodi, uno intercorrente dall'inizio dell'esercizio alla data di fusione e l'altro dalla data di fusione al 31 dicembre dell'esercizio, attribuendo i relativi obblighi dichiarativi alle società competenti del periodo in oggetto. In queste fattispecie sorgono problemi di natura applicativa delle disposizioni antielusive disposte dal legislatore nell'ambito delle perdite in corso di formazione, perché non si verifica una diretta applicazione della norma. Si reputa ragionevole in risposta ad esigenze di coerenza del sistema riconoscere alle perdite maturate nel periodo intercorrente tra l'inizio del periodo d'imposta e la data dell'atto di fusione il medesimo trattamento riservato a quelle maturate nelle operazioni di fusione non retrodatate, in conformità a quanto previsto dall'art.172 comma 7 ultimo periodo del Tuir.179 Si ricorda che il comma recita: “In caso di

retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le

177 TESAURO F., cit., p.227.

178 RAMPADO V., VISENTIN G., Fusione inversa e riportabilità delle perdite e degli interessi passivi:

interazione del patrimonio netto, in Il Fisco, n.13/2013, parte 1, p.193 e ss. . L'autore denota

un'incongruenza tra il meccanismo predisposto dalla normativa nello stabilire la perdita riportabile con la ratio di semplificazione contabile e fiscale perseguita dal legislatore nell'introduzione della retrodatazione fiscale. Si veda anche FALSITTA G., cit., p.523. Si ribadisce che nel determinare il reddito pre-fusione si debba far riferimento al conto economico del documento fiscale e non di quello civilistico, redatto a prescindere dalle disposizioni delle normative fiscali.

179 PRAMPOLINI A., MICHELUTTI R., Limite del patrimonio netto al riporto di perdite e interessi passivi

nella fusione, in Corriere tributario, n.27/2011, p.2223; REBECCA G., ZANNI M., cit., p.115 e TESAURO

F., cit., p.228. Il limite del patrimonio netto viene esteso alle perdite infraperiodale maturate nel periodo di retrodatazione. Per definire l'ammontare di perdite pregresse riportabili ciascuna società partecipante alla fusione dovrà confrontare la somma tra le perdite pregresse alla data di chiusura dell'ultimo bilancio e la perdita conseguita nel periodo retrodatato con il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o dalla relazione sulla situazione patrimoniale se inferiore.

regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione ”. In risposta ad

esigenze di contrasto alle operazioni elusive il legislatore ha esteso le condizioni e i limiti in precedenza esaminati alle perdite fiscali pregresse nelle operazioni retrodatate (limite del patrimonio netto e limite della svalutazione di azioni o quote), attuata con il D.L. n.223/2006 art.35 comma 17 in attuazione della L. n.248 del 4 agosto 2006, sicché tali vincoli trovano applicazione unicamente per le perdite maturate a decorrere dal 2006, data di entrata in vigore del decreto legge, rimanendo libere nel loro utilizzo quelle anteriori. 180 Come specificato nella risoluzione n.143/E del 10 aprile 2008, i parametri

economico-patrimoniali utilizzati nella verifica dell'indice di vitalità economica devono fare riferimento, non solo ai valori di bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui è stata posta in essere l'operazione, come si evince dall'interpretazione letterale della norma, ma anche al periodo retrodatato, tenuto conto del fatto che trattandosi di periodo infrannuale i dati dovranno essere ragguagliati all'anno. 181 A riguardo restano

tuttavia molti dubbi interpretativi. Alcuni autori sostengono da un lato, la medesima interpretazione ai fini del riporto delle perdite fiscali, ossia il necessario calcolo del risultato della frazione d'esercizio, precedente alla fusione, anche se la retrodatazione dovrebbe evitare il calcolo di un reddito autonomo, e dall'altro si discostano sul metodo di applicazione degli indici di vitalità economica. In altre parole, essi ritengono che, in adesione al dettato normativo dell'art.172 del Tuir, i bilanci dovrebbero rimanere quelli che sono, senza operazioni di rettifica della frazione di periodo. Questo anche alla luce del fatto che un'interpretazione come disposta dall'amministrazione finanziaria renderebbe solo più gravosi gli adempimenti contabili e fiscali per i contribuenti, tutto ciò in contrasto con la ratio di semplificazione della procedura dell'operazione straordinaria pensata dal legislatore tributario.182 Una tale corrente di pensiero

permetterebbe l'utilizzo delle perdite fiscali afferenti al lasso temporale tra l'inizio del

180 CIANI F., Nuovi limiti nella deduzione delle perdite fiscali (D.L. n. 223/2006 e finanziaria 2007 - D.L. n.

262/2006 'collegato fiscale'), in Bollettino tributario, n.8/2007, p.683 e ss. Si veda anche CONFALONIERI M., cit., p.317.

181 ROMITA E., PEDROTTI F., Per il riporto delle perdite vitalità economica necessaria fino alla deliberazione

di fusione, in Corriere Tributario, n.46/2006, p.3685.

182 LUPI R., DE PACE E., Fusione con effetto retroattivo, limiti al riporto delle perdite e 'indici di

periodo d'imposta e l'atto di fusione senza la necessità di verificare il rispetto degli indici di vitalità economica. 183

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