4. LA FATTISPECIE DI INQUINAMENTO AMBIENTALE DI CUI ALL’ART 452 BIS
4.1 L’inquinamento penalmente rilevante
A differenza del disastro, il delitto di inquinamento ambientale rappresenta una figura totalmente nuova, ignota al precedente panorama legislativo ambientale. La necessità della sua introduzione era stata da più parti segnalata a fronte dell’esigenza di aumentare il tasso di effettività della risposta sanzionatoria avverso quei fatti di inquinamento troppo gravi per essere adeguatamente sanzionati ai sensi delle fattispecie bagatellari previste dal
540 Si rinvia a C. RUGA RIVA, Dolo e colpa nei reati ambientali, cit., per una più approfondita
ricostruzione dei più recenti orientamenti in materia ambientale.
541 G. MARINUCCI, Crollo di Costruzioni, voce in Enciclopedia del diritto, Milano, XI, 1962,
p. 415. Tale ricostruzione si basa sulle formule utilizzate dal legislatore: “fatto diretto a
cagionare il crollo…o un altro disastro”, la quale indica il risultato cui deve dirigersi la
condotta; e “se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità”, intesa quale “previsione e accettazione implicita nell’agire malgrado la persistente previsione, che non appena l’attività finalistica abbia raggiunto, nel suo svolgimento causale, la consistenza di un fatto diretto verso il crollo, è possibile che si verifichi un diverso e maggiore evento, un pericolo per la pubblica incolumità”.
542 C. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., pp. 36-37.
543 Il dolo eventuale deve essere ricostruito secondo gli indici probatori suggeriti dal Cass. Sez.
Un., 24 aprile 2014, sulla quale v. A. AIMI, Il dolo deventuale alla luce del caso Thyssenkrupp, in www.penalecontemporaneo.it.
Codice dell’Ambiente, ma non tali da assumere i tratti di un vero e proprio disastro ambientale544.
L’ art. 452-bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10'000 a euro 100'000 “chiunque abusivamente cagioni una
compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”; il
secondo comma prevede poi una circostanza aggravante comune “quando
l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico e archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette”.
L’inquinamento ambientale è una fattispecie di evento e di danno, in cui l’evento è costituito dalla “compromissione” o dal “deterioramento”, “significativi e misurabili”, dei beni ambientali specificatamente indicati dalla norma stessa, in una prospettiva radicalmente nuova rispetto al tradizionale paradigma di tutela contravvenzionale costruito sull’esercizio di attività inquinante in difetto di autorizzazione ovvero con superamento dei valori tabellari545.
La definizione di inquinamento rilevante ai sensi dell’art. 452-bis c.p. deve essere necessariamente posta a confronto con le norme del Codice dell’Ambiente. L’art. 5 lett. i)-ter d.lgs. 152/2006, che definisce l’inquinamento ambientale come ”l’introduzione diretta e indiretta, a seguito dell’attività
umana, di sostanze… o più in generale di agenti fisici o chimici, nell’aria, nell’acqua o nel suolo che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi”,
costituisce la cornice entro la quale il legislatore ha ritagliato l’ipotesi più specifica di inquinamento di cui all’art. 452-bis c.p. connotato da particolari indici di offensività. La definizione ivi contenuta, però, è inidonea a distinguere
544 A. BELL, A. VALSECCHI, Il nuovo delitto di disastro ambientale, cit., p. 11. 545 P. MOLINO,Rel. n. III, cit., p. 4.
le varie ipotesi di contaminazione penalmente rilevante: dalle contravvenzioni di pericolo astratto in tema di acque, aria e suolo contenute nel Codice dell’ambiente, al delitto inquinamento, fino al disastro, introdotti nel codice penale546.
L’art. 5 non è la sola disposizione del d.lgs. 152/2006 che viene in considerazione. L’espressione utilizzata dal legislatore per descrivere l’evento di cui all’art. 452-bis c.p., infatti, è simile a quella impiegata nell’art. 300 d.lgs. 152/2006 per la definizione di danno ambientale (“qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata a quest’ultima”)547, la quale, però, ha la funzione di
assicurare tutela risarcitoria contro qualsiasi danno ambientale derivante da qualsiasi fatto ingiusto, e pertanto, a sua volta, non è idonea a distinguere tra diversi tipi di illeciti (penali o di altro genere) che ne costituiscono il fondamento548.
Con riguardo ai rapporti con quest’ultima norma, diverse sono le opinioni dei commentatori. Da un lato, vi è chi sottolinea l’autonomia della definizione di inquinamento penalmente rilevante di cui all’art. 452-bis c.p., che segnerebbe l’emancipazione del diritto penale dell’ambiente dalla sua tradizionale funzione accessoria al diritto amministrativo, ma anche la linea di confine con il diritto civile, nella logica di sanzionare solo le condotte qualificate da offese particolarmente significative549. Dall’altro, vi è chi ritiene che il legislatore “abbia semplicemente rarefatto e resa più incerta la nozione (civilistica!) contenuta del T.u. ambientale”, dimentico del maggior grado di tassatività richiesto dall’illecito penale550.
L’art. 452-bis c.p. è strutturato come un reato causale puro, a forma libera, punendo ogni condotta “abusiva” cui sia eziologicamente riconducibile
546 C. RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., p. 2.
547 Per una più approfondita disamina del danno ambientale si v. L. PRATI, Il danno ambientale nel d.lgs. 152/2006, in Amb. & svil., 2006, p. 905 ss..
548 C.RUGA RIVA, I nuovi ecoreati, cit., p. 2. 549 Ivi, pp. 2-3.
la verificazione dell’evento sopradescritto551. Si è già anticipato come
l’avverbio “abusivamente” sia impiegato anche in questa fattispecie, per la quale, dunque, valgono le considerazioni generali svolte in relazione al delitto di disastro ambientale. L’inquinamento può essere cagionato sia da una condotta attiva, ossia con la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, che omissiva, nella misura in cui siano rinvenibili in fonti normative (o nelle prescrizioni contenute nell’autorizzazione) specifici obblighi giuridici di prevenzione rispetto a quel determinato fatto inquinante in capo a determinati soggetti, non essendo sufficiente il riferimento al principio generale che impone a tutti i cittadini di proteggere l’ambiente (art. 3-ter d.lgs. 152/2006)552.