2.1 La collocazione della disciplina.
La novella si struttura in due macro-aree di intervento, apportando significative modifiche tanto al codice penale, che al d.lgs. 152/2006.
444 Il riferimento è al caso Ilva di Taranto il cui processo è ancora in corso.
445 L. SIRACUSA, I delitti di inquinamento ambientale di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano, in Riv. Trim. dir. pen. econ., 2015, p. 208. 446 Così, L. SIRACUSA, La l. 22 maggio 2015, n. 68 sugli “ecodelitti”, cit., p. 4.
Quanto alle modifiche relative al codice penale, la più significativa è l’introduzione un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente”, segnatamente il Titolo VI-bis, che segue i delitti contro l’incolumità pubblica. L’opzione a favore di un diritto penale dell’ambiente di fonte codicistica, è densa di significati ed è stata sostenuta da parte della dottrina sin dagli albori del nostro diritto penale ambientale448.
La scelta di collocare i delitti contro l’ambiente all’interno del codice penale, in primis, sembra costituire un’inversione di tendenza rispetto al processo di decodificazione che ha coinvolto diverse materie, tra le quali rientrano anche i settori dell’inquinamento idrico, acustico e da rifiuti449. Il
codice penale riacquista la sua centralità, come luogo privilegiato per la salvaguardia degli interessi e dei valori meritevoli di tutela dell’individuo e dell’intera comunità sociale450, un “nucleo forte” all’interno del quale ben si
ricomprende il bene giuridico dell’ambiente.
In quest’ultima prospettiva, è stato osservato come la collocazione dei più gravi reati ambientali nel codice penale certifichi anche la rilevanza assegnata all’ambiente, che ha “una dimensione assiologica troppo grande per rimanere fuori dalla cittadella fortificata dei beni da proteggere ad oltranza con lo strumento più incisivo che l’ordinamento contempla: quello penale”451. Si assisterebbe, secondo alcuni autori, ad uno slittamento verso una visione di tipo eco-centrico, in discontinuità con il modello di stampo spiccatamente antropocentrico cui si è finora ispirata la legislazione penale italiana452. Al contrario, è stato evidenziato da altri come la collocazione del nuovo Titolo VI-bis nel Libro Secondo del codice penale, subito dopo le
448 A. FIORELLA, Ambiente e diritto penale in Italia, cit., p. 263 ss.; A.MANNA, Le tecniche penalistiche di tutela dell’ambiente, cit., p. 677. In generale si v. L. SIRACUSA, La tutela penale
dell’ambiente, cit., p. 250; C. BERNASCONI, Il reato ambientale, cit., p. 4 ss.
449 M. TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma, in www.penalecontemporaneo.it, p. 3.
450 G. A. DE FRANCESCO, Il principio della personalità della responsabilità penale nel quadro delle scelte di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 21 ss..
451 G. DE SANTIS, La tutela penale dell’ambiente dopo la legge n. 68/2015: un percorso compiuto a metà?, in Resp. civ. prev., 2015, pp. 2075-2076.
disposizioni poste a garanzia dell’incolumità pubblica, confermi la stretta relazione tra ambiente e persona, di modo che la tutela del primo ricada necessariamente sulla seconda453, e permetta di comprendere alcune scelte del legislatore, come, ad esempio, il severo regime sanzionatorio previsto nei nuovi reati ambientali454.
In realtà, all’interno del testo legislativo non è possibile rinvenire alcuna definizione di ambiente utile per una migliore individuazione dell’oggetto della tutela o delle sue finalità; la stessa Relazione di accompagnamento al d.d.l. n. 1345, successivamente trasformato in legge, si limita ad “adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell’aria, dell’acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale”455.
Dall’esame complessivo delle novità legislative, sembra potersi ricavare l’opzione a favore di una concezione intermedia tra la riduzione utilitaristica dell’ambiente a semplice risorsa dell’uomo e la sua considerazione come valore autonomo456. Il legislatore, infatti, se da un lato incentra ancora la tutela sulla
persona umana prevedendo aumenti di pena nei casi in cui l’offesa al bene ambientale coinvolga la pubblica incolumità, dall’altro, ha introdotto fattispecie che, come quella di inquinamento di cui all’art. 452-bis, avendo ad oggetto esclusivamente le componenti dell’ambiente, sono orientate verso una concezione eco-centrica457.
Infine, la collocazione dei reati in materia di ambiente all’interno del codice avrebbe effetti positivi di tipo politico-criminale sul piano della
453 M. TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015, cit., p. 6.
454 Cfr. le Repliche dei relatori e del governo, A.C. 342, consultabili su http://www.camera.it.
“Ambiente significa salute. Sono due beni inscindibili, sono due diritti irrinunciabili. Se lo Stato non riesce a tutelare la salute dei cittadini, agendo sulle qualità delle matrici ambientali, dell’acqua, della terra, dell’’aria significa che ha fallito”.
455 Cfr. Relazione a Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente e l’azione di
risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale. C. 956 Micillo e C. 342 Realacci, in http://www.camera.it.
456 J. LUTHER, Antropocentrismo ed ecocentrismo nel diritto dell’ambiente in Germania e in Italia, cit., p. 675.
prevenzione generale458, segnando il superamento dell’idea secondo la quale i reati ambientali sarebbero degli illeciti minori, e non veri e propri delitti nella stessa misura riprovevoli come le lesioni, il furto, la truffa. Questa opzione permetterebbe di sottolineare il disvalore penale dei comportamenti illeciti e aiuterebbe ad incrementare il grado di conoscenza delle norme a tutela dell’ambiente e a far crescere nella coscienza dei singoli e della collettività il significato della protezione delle risorse naturali.
Se complessivamente la scelta di collocare i nuovi delitti, dunque, è stata positivamente accolta dai commentatori, non si possono tacere, però, le perplessità che emergono in relazione ai problemi di coordinamento con le fattispecie incriminatrici presenti nel Codice dell’ambiente e nelle altre disposizioni di settore459. Il legislatore si è limitato ad introdurre le nuove fattispecie all’interno del codice, senza operare un riordino dell’intero sistema sanzionatorio, lasciando aperta la possibilità che si verifichino questioni di tipicità doppia o plurima460.
2.2 Breve ricognizione delle novità introdotte.
Nel Titolo VI-bis vengono introdotte cinque nuove figure delittuose. Il
corpus dei nuovi delitti ambientali si compone delle fattispecie di inquinamento
ambientale (art. 452-bis, aggravato ai sensi dell’articolo successivo quando dall’inquinamento siano derivate morte e lesioni), di disastro ambientale (art. 452-quater), entrambe punibili anche a titolo di colpa (art. 452-quinquies), di impedimento al controllo (art. 452-septies) e di omessa bonifica (art. 452-
terdecies); a queste si aggiunge il traffico e abbandono di materiale ad alta
radioattività (art. 432-sexies).
458 Sulla prevenzione generale c.d. positiva, per tutti, A. PAGLIARO, Aspetti giuridici della prevenzione, in Il diritto penale tra norme e società, vol. III, Milano, 2009.
459 M. TELESCA, Osservazioni sulla l. n. 68/2015, cit., p. 10.
460 E. LO MONTE, Prefazione, a La tutela penale dell’ambiente, di M.TELESCA, Torino, 2016,
p. XI. L’A. riporta l’esempio della problematica coesistenza tra la nuova fattispecie di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) e la confinante figura criminosa di cui all’art. 260 d.lgs. 152/2006, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
All’interno del Titolo sono rinvenibili ulteriori disposizioni di varia natura. Vengono introdotte due nuove circostanze aggravanti, l’una relativa ai reati associativi di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. (art. 452-octies), l’altra di carattere comune (art. 452-novies c.p., c.d. aggravante ambientale), applicabile quando un fatto previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti nel titolo; l’art. 452-decies contiene una disposizione premiale applicabile ai delitti ambientali nei casi di ravvedimento operoso; l’art. 452-undecies c.p. introduce una nuova ipotesi di confisca obbligatoria e per equivalente; l’art. 452-duodecies c.p., infine, disciplina la misura riparatoria, applicabile in tutte le ipotesi di condanna o patteggiamento per un uno dei delitti inseriti nel titolo, del ripristino dello stato dei luoghi.
Al di fuori del nuovo Titolo si collocano: il raddoppiamento dei termini di prescrizione (modifica dell’art. 157 co. 6 c.p.); l’applicabilità della pena accessoria che comporta l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (modifica dell’art. 32-quater c.p.); l’inserimento di taluni nuovi delitti nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente (modifica dell’art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001).
Come si è anticipato, il legislatore della riforma è intervenuto anche sul Codice dell’ambiente, nel quale viene inserita una nuova parte Sesta-bis, contenente la “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in
materia di tutela ambientale”. La novella introduce per le contravvenzioni
previste dal d.lgs. 152/2006 una particolare ipotesi di estinzione del reato previo adempimento di specifiche prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza o di polizia giudiziaria.
2.3 Focalizzazione dell’oggetto dell’indagine.
Non è possibile procedere in questa sede ad un esame analitico e approfondito di ciascuna delle novità oggetto della precedente breve ricognizione, contenute in quella che viene definita da alcuni commentatori
come una vera e propria “mini codificazione verde”461. Ci limiteremo, dunque, a focalizzare l’attenzione sul “cuore” della riforma, costituito dal delitto di inquinamento ambientale e dal delitto di disastro ambientale, veri e propri “pilastri” del nuovo Titolo VI-bis. Le nuove fattispecie sono state introdotte rispettivamente agli artt. 452-bis e 452-quater c.p., in funzione della necessità di superare i problemi interpretativi legati all’utilizzo dell’art. 434 c.p. con l’obiettivo di “chiudere il cerchio del catalogo sanzionatorio”, presidiando penalmente ogni livello di alterazione delle matrici ambientali, da quelle più gravi a quelle meno gravi462.
Attraverso l’esame delle due principali fattispecie di nuova introduzione, costruite secondo il modello causale puro, cercheremo di verificare se la tanto attesa riforma abbia saputo risolvere i problemi di ineffettività creati dal previgente sistema. L’indagine non proseguirà nell’ordine in cui tali fattispecie sono state inserite nel codice, ma prenderà avvio da quella che solleva i problemi esegetici più rilevanti: la fattispecie di disastro ambientale.
3. La fattispecie di disastro ambientale di cui all’art. 452-quater